Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Fondi bilaterali e nuove solidarietà (anche) intergenerazionale nel settore del credito (di Lucia Venditti)


Lo scritto esamina le più recenti misure di sostegno del reddito e dell’occupazione garantite dal canale bilaterale nel settore del credito, valutando gli sviluppi del sistema protettivo largamente indirizzati dal legislatore. Vengono individuate, in questa prospettiva, numerose novità relative alle prestazioni assicurate nel caso di cessazione del rapporto, con o senza accompagnamento alla pensione, nonché nel caso di riduzione stabile dell’orario di lavoro finalizzata a nuove assunzioni. In particolare, l’analisi evidenzia le previsioni, contrattuali e legislative, funzionali a promuovere il ricambio generazionale mediante il ricorso alla solidarietà di categoria.

Bilateral funds and new (even) intergenerational solidariety in the credit sector

The paper reviews the most recent measures supporting income and employment secured by the bilateral channel in the credit sector, evaluating the developments in the protection system that the law largely leaves to this form of regulation. In this context, numerous innovations are identified both in relation to the benefits insured in the event of termination of the employment relationship, with or without accompanying retirement mechanisms, and for the case of a stable reduction in working time in order to foster new hires. In particular, the analysis highlights the contractual and legislative provisions designed to promote generational turnover based on the concept and practice of within category solidarity.

Keywords: Bilateral funds – income and employment support – credit sector – generational turn over.

SOMMARIO:

1. Il contesto - 2. L'architrave delle tutele - 3. Lavoratori della sezione emergenziale ed assimilati: nuove prov­videnze - 4. Il sostegno alla solidarietà espansiva - NOTE


1. Il contesto

La tela di misure a sostegno del reddito e dell’occupazione ordita nel settore del credito conferma la vitalità delle relazioni sindacali di categoria su questo versante e, in particolare, l’attitudine a fornire avanzate declinazioni dell’intervento protettivo demandato dal legislatore ai fondi bilaterali di solidarietà. Già agli esordi del modello dei fondi, risalente alla sperimentazione promossa dall’art. 2, comma 28, legge n. 662/1996 per sollecitare tutele sostitutive autofinanziate di origine collettiva [1] nell’area esclusa dall’integrazione salariale [2], il settore ban­cario fu tra i primi ad implementare quel modello, antesignano dell’attuale, dove quasi naturalmente vennero a confluire i coevi approdi contrattuali che perseguivano gestioni degli esuberi concordate in sede collettiva e, dunque, vennero previste, per l’accesso alle prestazioni del fondo, fasi di confronto sindacale, anche plurime, da concludersi necessariamente con accordo [3]. Mentre analogo attivismo vi era stato pure nelle more della costituzione del fondo di settore, con una serie di accordi aziendali attuativi delle misure di accompagnamento alla pensione previste per quella fase tran­sitoria dall’art. 59, comma 3, legge n. 447/1997, tra cui la facoltà di porre i relativi trattamenti a carico dei fondi di previdenza aziendale in deroga al blocco dei regimi complementari di prepensionamento [4]. In tempi più recenti, poco prima della revisione del regime dei fondi operata dalla legge n. 92/2012, proprio nel settore del credito era stato introdotto, nell’ambito di un’apposita sezione “emergenziale” del fondo, un assegno integrativo dell’inden­nità di disoccupazione destinato ai bancari licenziati per riduzione di personale che fossero privi dei requisiti pensionistici per accedere all’assegno straordinario di accompagnamento alla pensione (art. 11 bis, d.m. n. 158/2000) [5]. Nel settore si precorreva così la previsione della legge n. 92/2012 che avrebbe riconosciuto ai fondi bilaterali riformati la possibilità di erogare prestazioni integrative dei trattamenti spettanti per legge in caso di cessazione del rapporto, come noto rappresentati, nell’im­pianto delle tutele per la disoccupazione involontaria rinnovato da [continua ..]


2. L'architrave delle tutele

Fulcro del welfare occupazionale di settore restano le misure di sostegno del red­dito assicurate dal fondo di solidarietà rispettivamente in via ordinaria, straordinaria ed emergenziale, secondo il proprio tradizionale schema di intervento dove, tuttavia, la tutela del reddito in costanza di rapporto, che il fondo adeguato continua a garantire mediante un “assegno ordinario” ai bancari sospesi o in riduzione oraria per le medesime causali di accesso alla cassa integrazione guadagni, consegue ora dal carattere legalmente necessitato di quella tutela, in ragione della finalità sostitutiva del regime delle integrazioni salariali imposta, prima dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 148/2015, al sistema dei fondi di solidarietà, con il fondo sussidiario di esclusiva genesi pubblica che funge da meccanismo di chiusura di quel sistema [7]. Al d.lgs. n. 148/2015, ispirato a completare il riassetto delle tutele per la disoccupazione parziale avviato in chiave estensiva dalla riforma del 2012, si deve l’attuale soglia dimensionale per l’accesso al sistema dei fondi di solidarietà, dai sedici dipendenti precedentemente previsti abbassata a sei [8]. La disciplina del fondo di settore, frattanto adeguata secondo il modello ordinario prescritto per i preesistenti fondi “spuri” fin da quella riforma [9], non ha peraltro richiesto adeguamenti del campo di applicazione, in quanto già inclusivo delle aziende «anche con meno di quindici dipendenti» (art. 2, d.i. n. 83486/2014) e quindi in linea con la più bassa soglia sopravvenuta. Conservano invece carattere eventuale, come nel regime del fondo preesistente, l’“assegno straordinario” e quello “emergenziale”, operanti entrambi sul presupposto della cessazione del rapporto e diretti, l’uno, a favorire l’esodo dei bancari pensionabili nell’arco di un quinquennio accompagnandoli alla pensione e, l’altro, ad integrare il trattamento di disoccupazione di quelli privi dei requisiti per fruire dell’assegno straordinario che vengano licenziati per riduzione di personale. Nel regime ri­formato dei fondi bilaterali, queste prestazioni aggiuntive o integrative della previdenza di base vengono infatti tipizzate come facoltative, realizzando finalità ulteriori che i fondi sono liberi di assumere, anche nel campo di applicazione [continua ..]


3. Lavoratori della sezione emergenziale ed assimilati: nuove prov­videnze

Dati di fonte ABI mostrano che, nel periodo dal 2012 al 2017, il Fondo per l’occupazione ha assicurato un certo equilibrio tra le uscite di bancari accompagnati alla pensione con l’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà (circa 17.000 unità) e i nuovi ingressi a tempo indeterminato sorretti con i propri incentivi (17.655 unità), pur tenendo conto che negli ingressi incentivati rientrano pure le stabilizzazioni di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, come contratti a termine o di somministrazione o collaborazioni parasubordinate. Nuovi ingressi, a loro volta, largamente di giovani, nell’ambito dei soggetti che possono essere assunti o stabilizzati fruendo dell’incentivo garantito dalla bilateralità (un bonus triennale pro capite di 2.500 euro, maggiorato del 20% in caso di disabili o residenti nelle regioni meridionali del paese). È stato in tal modo favorito il ricambio generazionale che, fuori dal sistema dei fondi bilaterali di solidarietà, perseguono i prepensionamenti a carico delle finanze aziendali ex art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012, appunto ispirati agli assegni straordinari con cui in quel sistema si gestiscono gli esuberi senza licenziare. La norma prevede infatti che, a determinate condizioni [20], l’INPS eroghi una prestazione pari alla pensione non ancora maturata qualora il datore di lavoro si sia impegnato a finanziarla in accordi aziendali, conclusi anche nel corso della procedura di licenziamento collettivo, finalizzati ad agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei quattro anni [21] dalla cessazione del rapporto [22]. Né ciò vale a precludere al datore di lavoro di procedere immediatamente a nuove assunzioni, tant’è che significativi piani di assunzione sono stati effettuati od avviati, per garantirsi il ricambio generazionale, da importanti imprese nazionali, quali Enel e Telecom, che si sono avvalse dell’istituto per sostenere l’uscita anticipata di migliaia di lavoratori anziani [23]. Nel settore del credito spicca adesso il nuovo intervento del Fondo per l’occupazione in favore dei bancari licenziati per riduzione di personale che percepiscano ovvero abbiano cessato di percepire o, ancora, non abbiano mai percepito l’“assegno [continua ..]


4. Il sostegno alla solidarietà espansiva

Nel complesso delle misure definite dall’accordo del 29 gennaio 2018 in attuazione dei rinvii da parte del contratto nazionale circa i nuovi ambiti di intervento del Fondo per l’occupazione, si staglia il sostegno offerto ai contratti di solidarietà espansiva, risalente fattispecie normativa che, volta a promuovere il turn over mediante stabili riduzioni di orario collegate a nuove assunzioni a tempo indeterminato, ha ricevuto finora rarissima applicazione. L’originaria disciplina, contenuta nel previgente art. 2, legge n. 863/1984, riconosceva invero ai datori di lavoro significativi benefici economici, specie in termini di sgravi contributivi per le nuove assunzioni di giovani, ma non anche un sostegno ai dipendenti che, sulla base dell’accordo collettivo, accettassero di passare stabilmente a tempo parziale, donde la comprensibile reticenza di costoro a vedersi ridurre senza alcuna contropartita la retribuzione in situazioni di benessere aziendale [27]. Si prevedeva peraltro la possibilità di ottenere, passando ad orario ridotto almeno nella misura del 50%, l’anticipazione parziale del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori con età inferiore di non più di 24 mesi rispetto a quella di legge e in possesso dei relativi requisiti contributivi minimi [28]. Non sono mancati, in seguito, altri interventi del legislatore variamente indirizzati a promuovere, ma senza quel necessario collegamento con nuove assunzioni, il part-time c.d. “in uscita” dei lavoratori più maturi, talora richiedendo una cornice collettiva, come nell’ipotesi di accesso al prepensionamento parziale regolata dall’art. 19, legge n. 223/1991 [29], talaltra invece solo uno specifico accordo con il datore di lavoro, come nelle ipotesi incentivanti della riduzione di orario regolate rispettivamente dall’art. 13, legge n. 196/1997, e, più di recente, dall’art. 1, comma 284, legge n. 208/2015 [30]. Tuttavia, nell’ormai diffuso contesto di crescente attenzione verso le tematiche dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni [31], anche il part-time in uscita accompagnato da nuove assunzioni è stato recentemente riconsiderato dal legislatore che, nel tentativo di promuoverne il rilancio, ha riformulato integralmente la disciplina dei contratti di solidarietà espansiva con [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3 - 2019