Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Lavoro, carcere, regole ed uguaglianza (di Simone Caponetti*, Dottore di ricerca in diritto del lavoro, Università di Roma Tor Vergata.)


L’articolo si propone di analizzare le modifiche apportate dalla novella del 2018 all’Ordi­namento Penitenziario, resa necessaria a seguito della mutata connotazione sociale della popolazione carceraria e della volontà di rendere effettiva la finalità rieducativa della pena, rimasta ad oggi un enunciato sulla carta a causa della mancanza di iniziative capaci di realizzarne gli obiettivi. L’Autore rileva che le modifiche del 2018 sono considerevoli perché segnano un passo in avanti rispetto alla situazione stagnante in cui si trovava il lavoro carcerario, ma evidenzia altresì che ancora esistono alcuni blocchi di diritti, quali quelli inerenti la sfera retributiva, dove non è stata realizzata quell’equiparazione ambita anche dalla Corte Costituzionale.

Work, prison, rules and equality

The essay aims to analyze the changes made in 2018 to the Penitentiary Regulations, made necessary following the changed social connotation of the prison population and the desire to make effective the rehabilitative purpose of the sentence, which has remained a statement on the paper due to the lack of initiatives capable of achieving its objectives. The Author notes that the 2018 changes are relevant because they mark a step forward compared to the stagnant situation in which the prison work was located, but it also highlights that there are still some blocks of rights, such as those inherent to the pay sphere, where it is not that coveted equalization was also achieved by the Constitutional Court.

KEYWORDS: Prison work –reform of the penitentiary legislation –rights of prisoners-worker.

SOMMARIO:

1. Le ragioni di un rinnovato interesse nei confronti del lavoro dei detenuti ed i cenni storici sull'evoluzione del lavoro carcerario - 2. La revisione legislativa ed il costante indirizzo della Consulta verso ideali di uguaglianza ed effettività - 3. Diritto vs obbligo al lavoro: una querelle conclusa. Ma quali vantaggi per il lavoratore? - 4. La riorganizzazione del lavoro nella “società” carceraria - 5. L’importanza della formazione professionale. La prospettiva del lifelong learning carcerario - 6. L'attività lavorativa destinata all'autoconsumo. Verso un'eco­nomia circolare delle carceri? - 7. La valorizzazione del lavoro di pubblica utilità. Il format"Mi riscatto per…" - 8. I diritti previdenziali ed assistenziali e l'assistenza amministrativa prevista allo scopo - 9. Gratificazione, mercede e remunerazione - 10. Il diritto al riposo e alle ferie del lavoratore-detenuto - 11. I diritti sindacali - 12. Possibili nuove forme di "benessere" riservate al lavoratore-detenuto - 13. Il lungo percorso per la tutela dei diritti dei lavoratori-dete­nuti. La competenza per materia nelle controversie di lavoro carcerario - NOTE


1. Le ragioni di un rinnovato interesse nei confronti del lavoro dei detenuti ed i cenni storici sull'evoluzione del lavoro carcerario

La necessità di scrivere ancora sul lavoro penitenziario è dovuta alla recente emanazione della riforma dell’ordinamento penitenziario che ha cercato di modificare il sistema carcerario e di colmare quei divari esistenti tra carcere e società, tra lavoro carcerario e lavoro libero, tra detenuto o internato e cittadino libero. Gli obiettivi paventati del legislatore del 2018 sono stati quelli di potenziare il lavoro [1], che come noto soffre nella prassi di una gravissima carenza di effettività. Tali nobili intenti però non sembrano, nella concretezza del disposto normativo e nelle (assenti) misure finanziarie messe in campo, sortire gli auspicati intenti. Eppure il lavoro avrebbe, per questa categoria di soggetti, grandi potenzialità trattamentali e risocializzativi, e ben potrebbe esser considerato come mezzo indispensabile per assicurare e promuovere la dignità della persona, spesso fragile ed in balia di eventi estranei alla loro volontà. Lo sviluppo auspicato dalla riforma, e aggiungo io l’uguaglianza tra lavoro libero e lavoro carcerario che spesso la dottrina ha reclamato a gran voce, ancora non è avvenuto totalmente, ne sono state poste le basi per un potenziamento futuro a regime. Siamo ancora distanti, insomma, dagli scopi che avrebbero dovuto far divenire un “buon detenuto” un “buon cittadino”. Per quanto si dirà a seguire, oggidì pare che la distanza tra la legge scritta (in primis, nella Costituzione) e la realtà del carcere, nonostante qualche progresso che non vuole essere taciuto bensì messo in risalto [2], rimane ancora rilevante. Non v’è dubbio che la funzione del lavoro in carcere ha subito un profondo mutamento col passare dei secoli [3]. Fin dall’antichità il lavoro dei detenuti fu una delle prime applicazioni della pena: si trattava dei così detti lavori forzati il cui ruolo “medicinale”aveva la sua ragione nel potere di dissuadere da condotte illecite aggiungendo al peso connesso alla privazione della libertà quello della fatica fisica che esso comportava. Stessa considerazione l’aveva il codice del 1889, che considerava il lavoro penitenziario in funzione strettamente punitiva. In base a tale concezione, per il quale il lavoro era parte della pena nonché strumento di ordine e disciplina, il detenuto era privo di qualsiasi [continua ..]


2. La revisione legislativa ed il costante indirizzo della Consulta verso ideali di uguaglianza ed effettività

Col d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 [19], rubricato “Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario”, il legislatore prende atto del cronico e gravissimo problema di concretezza del lavoro carcerario, determinato principalmente dallo scarso sviluppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti lavorativi che di qualità dell’offerta [20]. In termini di premessa, la relazione illustrativa del decreto afferma a chiare lettere che molti aspetti della disciplina attuale sono stati ripresi dalla Commissione Giostra, incrementata poi anche dalle indicazioni conclusive degli Stati generali sull’esecuzione penale, avviati dal Ministero della Giustizia l’8 maggio 2015 [21]. Il testo, nella realtà dei fatti, risulta essere effettivamente ripreso – come dichiarato – da questi due documenti, ma sono palesi dei tagli significativi, forse dovuti a ragioni politiche. Ma questa non è una novità. La timidezza che ha sempre caratterizzato l’ap­proccio al lavoro carcerario del legislatore di ogni epoca, è stata invece superata dal Giudice delle leggi che, in più di un’occasione ha portato a termine il processo di adeguamento del lavoro penitenziario al lavoro libero. E difatti la Consulta ha palesato più volte l’esigenza di una revisione dell’ordinamento penitenziario, ammonendo il legislatore affinché fosse intervenuto con le necessarie riforme al ripristino di condizioni compatibili con i parametri costituzionali (in particolare riferendosi gli artt. 2, 3, 27 comma 3, Cost.) [22], che tutti si compendiano nel principio secondo cui «la dignità della persona […] è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale» [23]. Principio questo ribadito anche dalla Corte di Strasburgo, secondo la quale le modalità del trattamento penitenziario non possono comportare, per il soggetto che vi è sottoposto, «une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention» [24]. È stata sempre la Consulta che, nel silenzio del legislatore [continua ..]


3. Diritto vs obbligo al lavoro: una querelle conclusa. Ma quali vantaggi per il lavoratore?

S’è già avuto modo di ricostruire, nei paragrafi precedenti, quanto sia cambiata la concezione del lavoro carcerario e quanto esso ora sia più conforme al dettato costituzionale sotto il duplice aspetto di «mitigare la durezza della detenzione, impiegando fattivamente il detenuto» e di «rieducare il reo, nel modo più concreto e al tempo stesso più utile in vista di un eventuale ritorno alla condizione di libero cittadino» [28]. Date queste coordinate del nuovo lavoro carcerario, la letteratura tempo addietro s’è trovata a districare una questione di non facile risoluzione, ovvero la posizione soggettiva del detenuto nei confronti del lavoro, in altri termini, se il lavoro penitenziario potesse essere considerato un obbligo oppure un diritto del detenuto. Una parte della letteratura ha considerato il lavoro penitenziario come un vero e proprio obbligo [29], anche se in diversa accezione rispetto al passato. La teorizzazione in parola si basava su un’interpretazione letterale del disposto legislativo radicato nell’art. 20, comma 3 e 6 O.P. e nell’art. 50 del d.P.R. n. 230/2000, facenti riferimento proprio ad un «obbligo del lavoro», nonché sulla considerazione che il lavoro fosse l’elemento cardine del trattamento. Altri Autori [30], invece – superando il dato normativo ora ciato – hanno interpretato il lavoro penitenziario in senso molto più innovativo, cioè come un vero e proprio diritto del detenuto. La loro considerazione, si basava oltremodo su dati cogenti, come quelli prescritti dall’art. 15, comma 2, O.P., in particolare lì dove recita (anche dopo la novella) che «è assicurato il lavoro» [31] al detenuto. Secondo tale impostazione, esso si configurerebbe come un «diritto azionabile a contenuto patrimoniale», il cui mancato rispetto autorizzerebbe il detenuto ad agire nei confronti della P.A. competente, per il risarcimento del danno, per la liquidazione del quantum della remunerazione persa, ma anche per la perdita della capacità e qualificazione professionale [32]. Non sono mancate neanche le tesi “intermedie”, poiché secondo un’altra parte della dottrina, facendo leva sul combinato disposto di cui agli artt. 22, 23 e 25 c.p. e artt. 15 e 20 O.P., si ricaverebbe la duplice conformazione [continua ..]


4. La riorganizzazione del lavoro nella “società” carceraria

L’esperienza penitenziaria dimostra che il lavoro è uno strumento di prim’ordine per la rieducazione ed il riadattamento dei detenuti alla vita sociale [45], posto che il lavoro è dinamismo, distrazione, soddisfazione, fonte di guadagno [46]. Dedicarsi ad un’attività professionale, permette al detenuto di conseguire disponibilità economiche idonee a soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia e di abituarsi ad un sistema di vita che lo agevolerà nel suo impegno di adottare orientamenti coerenti con i valori della società cui di riferisce [47]. Stante le modifiche all’art. 20 O.P., è interessante analizzare come il legislatore abbia riorganizzato il lavoro nelle carceri. A livello generale, la premessa che rimane ben salda è quella sancita a livello normativo dal comma 3 dell’art. 20 O.P., secondo cui l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, per agevolarne il reinserimento sociale. A livello più specifico, invece, attraverso il novellato art. 20 O.P., l’ordinamento s’impegna a favorire in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, nella forma consentita più idonea, ivi compresa quella dell’esercizio in proprio delle attività intellettuali, artigianali ed artistiche (comma 11, art. 20 O.P.) [48] o quelle del tirocinio retribuito (comma 5, art. 19 O.P.) [49]. Al fine di rendere effettivo il momento lavorativo del recluso, gli organi centrali e territoriali dell’ammini­strazione penitenziaria s’impegnano a stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati [50]. Le convenzioni, opportunamente pubblicizzate, dovranno contenere l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione, il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. L’amministrazione penitenziaria, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, previa autorizzazione del [continua ..]


5. L’importanza della formazione professionale. La prospettiva del lifelong learning carcerario

Importante è stata anche la modifica relativa alla formazione professionale; in particolare quella utile al detenuto per acquisire quel know how necessario al suo agevole reinserimento sociale [54]. Di fondo, con la novella dell’ordinamento penitenziario, si è fortemente sentita la necessità di adeguare la formazione durante il periodo di detenzione, al futuro del lavoro, al suo impatto sulle condizioni di lavoro e alle future esigenze in termini di capacità e competenze, ivi compresa l’inclusione sociale e la necessità di condividere i benefici della crescita e di ridurre le disuguaglianze, compresa la disuguaglianza di genere, ma anche di integrare migranti con culture diverse, frenare la recrudescenza del populismo, della xenofobia e il rischio della radicalizzazione violenta [55]. La modifica era altresì necessaria per attualizzare lo specifico settore alle modifiche operate sul mercato del lavoro dal Jobs act [56]. La riforma ha sostanzialmente colmato quel gap normativo che voleva l’estro­missione della formazione professionale, rispetto alla generale istruzione scolastica, come uno degli elementi trattamentali del recluso, offrendo un pacchetto di politiche attive tese all’occupabilità della persona e capace di incidere – direttamente – sul diritto del lavoro [57]. Del resto, l’orientamento e la formazione professionale sono i cardini su cui si poggia il sistema europeo della conoscenza per l’occupazione, sancito da Europa 2020 ed a livello costituzionale italiano dall’art. 35. Oggidì la previsione sancita a livello legale, prima come elemento trattamentale all’art. 15 O.P. [58], poi meglio dettagliata nell’artt. 19 e 20 ter, comma 4 bis O.P. (in quest’ultimo caso quando essa sia resa all’esterno del carcere), proietta l’istruzione e la formazione professionale effettuata in carcere agli standard comunitari, così da rendere la dovuta uguaglianza del sistema di formazione e istruzione carcerario a quello generale europeo. Il legislatore del 2018 ha attuato un vero e proprio lifelong learning, cioè un processo di formazione professionale individuale ed intenzionale che mira all’acquisizione di ruoli e competenze e che comporta un cambiamento relativamente stabile nel tempo. Si tratta di far [continua ..]


6. L'attività lavorativa destinata all'autoconsumo. Verso un'eco­nomia circolare delle carceri?

Come anticipato in precedenza, nell’ultima riforma dell’O.P. viene valorizzata la possibilità per i detenuti e gli internati di essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo – anche in alternativa alla normale attività lavorativa – da effettuarsi mediante l’uso di beni e/o servizi dell’amministrazione penitenziaria, come ad esempio, spazi verdi intramurari, locali, attrezzature e via dicendo. Si tratta di una nuova modalità di impiego della popolazione carceraria per cui parte della produzione non viene venduta o scambiata ma destinata all’au­toconsumo della Casa di reclusione. Alla base, anche qui, c’è una ricerca di sostanziale uguaglianza rispetto alla società esterna al carcere, in special modo, per quanto attiene l’istituto in parola, a quelle forme di economia circolare che attualmente catalizzano l’attenzione della letteratura e della società civile [60]. Con la previsione di cui si tratta, l’amministrazione penitenziaria potrebbe davvero avere un alleato per dimezzare il carico economico delle detenzioni; utilizzando proprio il modello economico che “si rigenera da solo” [61], si attuerebbe un risparmio sulle spese necessarie per il sostentamento dei detenuti. Tale declinazione può essere utile tanto per i bisogni primari, ovvero il cibo, l’abbigliamento, le utensilerie varie, che per bisogni secondari, cioè quelli che caratterizzano il particolare contesto che circonda l’indi­viduo in un dato momento storico-economico. Non è di poco conto neanche l’aspetto psicologico che un’economica circolare potrebbe avere nei riguardi della popolazione carceraria; una responsabilizzazione dei detenuti coinvolti potrebbe contribuire a rielaborare o addirittura scoprire, i valori fondanti di una società civile. Peraltro, rivedere tutte le fasi della produzione e prestare attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo per mezzo di un circuito virtuoso e solidale, potrebbe facilitare l’interscambio tra varie carceri, a beneficio di più realtà. Per come è stata impostata, l’attività lavorativa destinata all’autoconsumo è quindi una sfida che le moderni carceri non possono esimersi dal compiere, non solo per i vantaggi in termini economici che [continua ..]


7. La valorizzazione del lavoro di pubblica utilità. Il format"Mi riscatto per…"

A mente dell’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, i detenuti o gli internati, a fini trattamentali (art. 15 O.P.), possono essere inseriti in progetti che riguardino la pubblica utilità. La riforma in parola, facendo leva su questo inciso, ha introdotto all’interno dell’O.P. un articolo, il 20ter, dedicato specificatamente al “lavoro di pubblica utilità” [62]. Si tratta di un inserimento a domanda del detenuto o dell’internato, a titolo gratuito e volontario, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative [63]. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari, ma non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto, né pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute degli interessati. C’è da dire che l’affido dei detenuti e degli internati a lavori di pubblica utilità non è stata un’“invenzione” della riforma del 2018, la quale presumibilmente ha preso spunto dal tracciato già sperimentato concretamente in alcune realtà carcerarie. Un esperimento di questo genere era stato infatti realizzato – con grande successo – a Roma e ha riguardato gli istituti di Rebibbia Nuovo Complesso, Rebibbia Reclusione e Rebibbia Femminile [64]. La “start-up” romana ha innescato l’avvio di una bonifica culturale del carcere con il coinvolgimento attivo della Polizia Penitenziaria, scoprendo peraltro nuovi spazi al senso di umanità e di coesione tra i detenuti e i sorveglianti. Questi ultimi infatti sono divenuti i garanti del rispetto delle regole e dei diritti dei detenuti lavoratori. Il format ha preso il significativo nome di “Mi Riscatto per...” e si tratta di un nuovo e moderno esempio di best practice che, [continua ..]


8. I diritti previdenziali ed assistenziali e l'assistenza amministrativa prevista allo scopo

Prima della riforma penitenziaria del 1975 la situazione previdenziale della popolazione carceraria era assai deficitaria: non erano infatti estese ai detenuti lavoratori le assicurazioni contro le malattie e contro la disoccupazione, come pure non venivano corrisposti gli assegni familiari [66]. La sfera dei diritti previdenziali dei detenuti non equivaleva a quella riconosciuta ai lavoratori liberi e gli stessi diritti riconosciuti, non di rado, erano pregiudicati dalla prassi amministrativa di talché, a giudicare dalla tutela previdenziale, il lavoro dei detenuti aveva una minore dignità rispetto a quello libero. Con la riforma penitenziaria, invece, venne riconosciuta una tutela assicurativa e previdenziale al lavoratore detenuto, seppur applicata “per esclusione”. L’art. 20 O.P. infatti rinvia, per quanto in esso non previsto, alle leggi in materia di lavoro, così da ricomprendere tutte le forme di tutela esistenti per i lavoratori, naturalmente secondo gli adattamenti richiesti dalla specificità della situazione carceraria. A mente di ciò per la materia che ci occupa, i reclusi assegnati al lavoro devono essere considerati sottoposti alla stessa disciplina prevista per i lavoratori liberi. È opportuno così ritenere che il legislatore non abbia sentito l’esigenza di elencare le singole forme di tutela poiché trattasi di un “rinvio aperto”, ovvero s’intendono applicabili sia quelle esistenti che le eventuali future, in via automatica. Non a caso è unanime la considerazione dottrinale che ritiene applicabile ai detenuti-lavoratori i trattamenti pensionistici oppure l’assicurazione contro l’indennità di malattia, o contro gli infortuni sul lavoro [67] e la disoccupazione involontaria [68]. Proprio di recente, su quest’ultimo aspetto l’INPS, col messaggio n. 909 del 5 marzo 2019, ha stabilito che al lavoratore carcerato che svolga attività lavorativa retribuita all’interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi [69]. È invece fatto salvo il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con [continua ..]


9. Gratificazione, mercede e remunerazione

Anche se molte norme sull’ordinamento penitenziario assimilano il lavoro carcerario a quello “libero”, lo stesso non è avvenutoin materia di retribuzione [71]. Mentre l’art. 286, r.d. 1° febbraio 1891 (Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari) prevedeva, per il detenuto che lavorava, una “semplice” gratificazione [72], già gli artt. 125, 127 e 128 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti penitenziari e di pena) sancivano espressamente l’obbligo della mercede e della remunerazione del lavoro penitenziario. In particolare si stabiliva che la mercede rappresentasse il corrispettivo lordo per l’attività svolta dal detenuto come compenso integrale fissato in relazione a ciascuna giornata di lavoro per le varie categorie di lavoratori. Specificatamente andavano corrisposti soltanto i sei decimi per i condannati all’ergastolo, i sette decimi per i condannati alla reclusione, gli otto decimi per i condannati all’arresto e per i condannati per alcuni delitti commessi in concorso di determinate attenuanti ed i nove decimi per gli imputati [73]. Tali somme, al netto corrisposte al detenuto per il lavoro compiuto, prendevano il nome di remunerazione; la differenza tra mercede e remunerazione veniva devoluta allo Stato a titolo di rimborso spese per la gestione degli stabilimenti carcerari. La remunerazione, del resto, non era interamente corrisposta al detenuto, poiché, ai sensi del­l’art. 145 c.p., vi andavano detratte le somme a titolo di risarcimento dei danni da reato, di rimborso delle spese di mantenimento e di procedimento [74], riservando a questo solo una quota non inferiore ad un terzo di quanto avrebbe dovuto percepire. Il compito di determinare la misura della mercede veniva affidato dall’art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547 ad un’apposita Commissione ministeriale e contro il provvedimento di tale organo non era ammesso reclamo [75]. C’è da aggiungere che al potere della Commissione ministeriale di determinare, in relazione a ciascun tipo di lavoro, la misura delle mercedi non veniva posto alcun vincolo; in pratica si attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di stabilire in modo autonomo e con criterio discrezionale l’ammontare dei compensi dei detenuti lavoratori, con maggiore interesse da parte dell’amministrazione alla buona organizzazione del [continua ..]


10. Il diritto al riposo e alle ferie del lavoratore-detenuto

La Costituzione considera il lavoro come un diritto per tutti i cittadini [88], senza distinzioni di sorta, e, soprattutto riconosce una serie di diritti ai soggetti lavoratori che non sembrano poter essere a priori disconosciuti ai detenuti [89]. Oltre al diritto alla retribuzione, del quale si è già trattato nel paragrafo precedente, fondamentale importanza, nel quadro costituzionale, assume il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, la cui rilevanza è confermata dalla previsione della loro irrinunciabilità come stabilito dall’art. 36, comma 3, Cost. Sul punto, la normativa penitenziaria mentre prevedeva il diritto alla limitazione della durata delle prestazioni lavorative, secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia di lavoro [90] e riconosceva il diritto al riposo festivo, come disposto dall’art. 20, comma 16, O.P. (vecchia formulazione), nulla disponeva in ordine al godimento delle ferie annuali. Al di là del silenzio della legge ordinaria, l’esistenza di un principio costituzionale in materia ha fatto sentire la necessità di riconoscere al detenuto lavoratore un periodo retribuito, equivalente alla durata di non effettuazione dell’at­tività lavorativa, dedicato al riposo o alle attività sportive e ricreative esistenti e usufruibili all’interno dell’istituto [91], oppure, nei casi previsti dalla legge, la relativa indennità sostitutiva [92]. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su tale omissione, ha dichiarato con sentenza n. 158/2001, l’incostituzionalità dell’art. 20, comma 16, O.P., nella parte in cui non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito o alla relativa indennità sostitutiva, al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria [93]. La specificità del rapporto di lavoro penitenziario, la cui regolamentazione può conoscere delle varianti o deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro ordinario, in ragione delle esigenze organizzative, disciplinari e di sicurezza proprie dell’ambiente carcerario, non vale ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato [94]. D’altra parte, la Costituzione sancisce chiaramente che la Repubblica tutela il lavoro [continua ..]


11. I diritti sindacali

Particolarmente delicato è il tema del riconoscimento dei diritti sindacali dei detenuti che lavorino all’interno dell’istituzione penitenziaria, come dipendenti del­l’Amministrazione. Per quanto riguarda il diritto di associazione sindacale, non pare ravvisabile nello status di detenuto alcun limite all’iscrizione dei condannati lavoranti ad associazioni sindacali già esistenti, sempre che l’organizzazione sindacale cui il soggetto si rivolga non ponga, all’interno del proprio statuto o atto costitutivo, vincoli all’accet­tazione della domanda di iscrizione, correlati, per esempio, all’incensuratezza o al più generico concetto di buona condotta morale e civile dei richiedenti l’ingresso nell’associazione. In questo caso, sarà l’organizzazione sindacale stessa a dover valutare la sussistenza o meno delle condizioni per poter accogliere la domanda del detenuto, sulla base dei propri atti costitutivi e delle clausole dagli stessi previste, alla stregua di qualunque altra associazione [101]. Allo stesso modo, nulla vieta che i detenuti costituiscano organizzazioni sindacali associandosi tra di loro, in virtù del principio costituzionale della libertà di associazione sindacale [102]. Certamente più problematico appare l’esercizio dei diritti sindacali in ambito penitenziario: invero, sotto questo profilo, il limite nasce proprio dalla condizione di detenuto del lavoratore, dal momento che i vari momenti comuni della vita penitenziaria si inquadrano, di regola, entro uno schema organizzativo predeterminato da parte dell’autorità [103], senza che siano lasciati margini al dispiegarsi di autonome iniziative dei detenuti di tipo partecipativo [104]. Si tratta di verificare, in altri termini, l’applicabilità del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 [105], e, in generale lo spazio che potrebbero avere iniziative di tipo assembleare e rappresentative, condotte dai detenuti in relazione a problemi ed esigenze di tipo sindacale e lavorativo, rispetto alle quali non pare sostenibile una inammissibilità teorica laddove esse non si pongano in contrasto con le esigenze di sicurezza all’interno degli istituti [106]. Molto in questo senso potrebbe esser fatto dalla contrattazione, in special modo quella di prossimità, che meglio di altri [continua ..]


12. Possibili nuove forme di "benessere" riservate al lavoratore-detenuto

Nell’ultimo periodo è vivace in dottrina un dibattito inerente forme di welfare aziendale [112] al punto da chiederci se, tali forme di benessere, possano essere estese al lavoratore detenuto. Se consideriamo il principio secondo il quale i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro esistenti nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale (art. 20, comma 3, O.P.), almeno in via ipotetica,anche il lavoratore detenuto, così come il lavoratore libero, avrebbe diritto ai servizi di welfare aziendale eventualmente messi a disposizione dall’impresa o dalla cooperativa sociale datrice di lavoro e rivolti alla generalità dei dipendenti, non essendovi a livello ordinamentale una deroga in tal senso. Vero è pure che nel caso di lavoro carcerario occorre considerare la peculiare situazione del detenuto, alla cui limitazione della libertà personale si correla un penetrante potere dell’amministrazione penitenziaria sulla gestione della quotidianità. Il riferimento qui è al tipo di reclusione, ai tempi, ai luoghi, ai beni possedibili e scambiabili, alla portabilità economica del denaro e via dicendo. La gestione del denaro peraltro è disciplinata da regole contenute nel c.d. regolamento d’esecu­zio­ne, cioè il d.P.R. n. 230/2000, secondo cui il detenuto non può possedere denaro (ex art. 14 reg.), ma può utilizzare il fondo disponibile del peculio attraverso un conto corrente consegnato dalla direzione d’istituto [113], che può essere alimentato anche con flussi di denaro provenienti dall’esterno. In questo senso il lavoratore detenuto ben potrebbe beneficiare di quelle quote di welfare che prevedono una ripartizione di benefits o premi in denaro; ciò potrebbe avvenire pure se tali cifre fossero rese a modo di rimborso, anche se riferite a spese sostenute dai propri familiari. Per legittimi fini di controllo da parte dell’am­ministrazione su tematiche così delicate, a livello concreto, le somme rimborsate dovrebbero essere accreditate alla Direzione dell’istituto, la quale, a sua volta, dovrebbe versare (nel limite previsto dal Regolamento carcerario) le somme sul conto corrente consegnato al detenuto [114]. Il [continua ..]


13. Il lungo percorso per la tutela dei diritti dei lavoratori-dete­nuti. La competenza per materia nelle controversie di lavoro carcerario

Tra molteplici dispute interpretative, la tutela giudiziaria del lavoro carcerario, è stata per lungo tempo ostaggio di un travaglio indefinito e senza una soluzione che possa dirsi appagante in uno stato di diritto [117]. In questo percorso di ricerca del­l’identità o quantomeno di una fattispecie entro la quale ricondurre il rapporto di lavoro del detenuto, occorre tenere ben fermi i principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, alla luce anche dei trattati internazionali, gerarchicamente sovraordinati come fonti del diritto [118]. Il primo nodo, da sciogliere, per una corretta e serena analisi della problematica, è quello legato all’elisione della sottile contrapposizione tra “detenuti-lavoratori” e “lavoratori-detenuti”, sfrondando l’ottica della visione in cui viene privilegiata l’esigenza punitiva dello stato [119] rispetto ai diritti umani, civili e soggettivi dei lavoratori, sebbene reclusi [120]. In dottrina, si è correttamente affermato a tal proposito che «la secolare ossessione della istituzione penitenziaria è stata quella di vedersi distruggere dall’affermazione del diritto» [121]. Tale “ossessione” ha condizionato il modo con cui alcuna letteratura ha affrontato l’argomento, attestandosi su una linea difensiva tutta tesa alla salvaguardia del rapporto punitivo e poco attenta al tema del riconoscimento dei diritti che, al contrario, appare l’elemento centrale del pensiero di altra dottrina che si è avvicinata al tema. Tale approccio difensivo non si è attenuato, nemmeno a seguito degli impulsi riformatori contenuti nell’ordinamento penitenziario, introdotti, come già detto, con la legge n. 354/1975, che ha segnato il passaggio da una disciplina del carcere come «luogo impermeabile e isolato dalla società libera» [122], imposta dal r.d. 18 giugno 1931 e prima ancora dal r.d. 1° febbraio 1891, n. 260, discipline entrambe queste informate ad una netta chiusura della vita penitenziaria rispetto alla società esterna e nelle quali veniva valorizzata e privilegiata l’organizzazione carceraria, ad un corpo legislativo nel quale viene posto in primo piano la figura del detenuto. Quest’ultimo aspetto, con le integrazioni e modifiche apportate con la legge n. 663/1986, è stato ulteriormente valorizzato [continua ..]


NOTE