Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il contratto di lavoro intermittente tra legge e contrattazione collettiva (di Francesca Chietera, Avvocato.)


>

Corte di Cassazione, Sez. lav., 13 novembre 2019, n. 29423

<

L’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 non attribuisce alle parti collettive un potere di veto in ordine alla utilizzabilità del contratto di lavoro intermittente. L’assunto della possibilità per le parti collettive di impedire del tutto l’utilizzazione di tale for­ma contrattuale non trova riscontro nel dato normativo, che da un lato elenca tassativamente le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente e dall’altro espressamente prevede, in caso di inerzia delle parti collettive, un intervento sostitutivo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi con apposito decreto.

SOMMARIO:

1. La tormentata storia del lavoro intermittente e il difficile rapporto tra eteronomia ed autonomia nelle fonti regolative - 2. La questione affrontata dalla Suprema Corte - NOTE


1. La tormentata storia del lavoro intermittente e il difficile rapporto tra eteronomia ed autonomia nelle fonti regolative

L’ipertrofia legislativa in materia di flessibilità ha riguardato, nel corso del tempo, anche il contratto di lavoro intermittente, che a differenza delle altre tipologie contrattuali flessibili, ha conosciuto anche una stagione, seppur breve, di vero e proprio ripudio dell’istituto, abrogato dalla legge n. 247/2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e di lì a poco reintrodotto dal decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 (art. 39, comma 11), che ha ripristinato l’originaria disciplina contenuta nel d.lgs. n. 276/2003 (artt. 33-40). Dopo una serie di interventi manipolativi dell’i­stituto [1] l’attuale disciplina del contratto di lavoro intermittente è contenuta del d.lgs. n. 81/2015 (artt. 13-18), con il quale, a partire dalla definizione di lavoro intermittente, si sono introdotte una serie di modifiche, riguardanti in misura minima anche il rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dell’istituto [2]. Sin dalla sua introduzione, la disciplina in materia di contratto intermittente ha previsto una delega legislativa in favore dell’autonomia collettiva, in funzione (pseudo) autorizzatoria, stabilendosi che tale tipo di contratto potesse essere stipulato secondo “le esigenze” (rectius, nelle ipotesi) individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; in difetto di contrattazione collettiva entro un breve termine perentorio, si prevedeva, in via provvisoriamente sostitutiva, l’inter­vento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo espletamento di una procedura svolta in sede ministeriale e volta a fornire “assistenza” alle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di giungere alla sottoscrizione di un accordo. Tale im­pianto è rimasto inalterato con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, che tuttavia, a differenza di quanto previsto nel decreto Biagi, ha eliminato la delega “a tempo” alla contrattazione collettiva nonché la fase di “assistenza ministeriale”, prevedendo in maniera secca (art. 13) che in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La contrattazione [continua ..]


2. La questione affrontata dalla Suprema Corte

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda un contratto di lavoro intermittente sottoscritto in data 30 giugno 2011, in vigenza quindi del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che ha riportato in vita l’originaria disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/2003 (artt. da 33 a 40). Il lavoratore, assunto da un’impresa di autotrasporti con contratto di lavoro inter­mittente, aveva convenuto in giudizio la società datrice chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di lavoro intermittente, con conseguente trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato e riammissione in servizio, per essere stato stipulato in violazione della contrattazione collettiva di settore, che secondo la difesa del lavoratore vietava il ricorso a tale tipologia contrattuale anche nei rinnovi successivi al CCNL sottoscritto in data 29 gennaio 2005. A riguardo, va evidenziato che il CCNL Logistica e Trasporti, nella prima stesura successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, aveva espressamente previsto, con riferimento al lavoro a chiamata ed alla somministrazione a tempo indeterminato, l’inoperatività degli istituti, «considerata la novità degli strumenti e stante la si­tuazione congiunturale del settore» (CCNL sottoscritto in data 29 gennaio 2005, premessa al cap. III). La scelta delle parti collettive di neutralizzare l’operatività del contatto di lavoro intermittente non era stata tuttavia riprodotta nei contratti collettivi successivamente sottoscritti, ed in particolare nel CCNL sottoscritto in data 23 gen­naio 2011 (vigente all’epoca del contratto scrutinato in giudizio), che non conteneva alcuna clausola impeditiva espressa rispetto all’utilizzo del contratto intermittente. Nel CCNL del 2011, le parti collettive avevano in realtà dichiarato che «il seguente accordo, aggiungendosi alle precedenti intese del 10.12.2010 e del 17.12.2010, com­pleta anche per la parte normativa il rinnovo del CCNL 29.1.2005». Di qui la tesi del ricorrente, volta a sostenere l’ultrattività della disposizione interdittiva relativa al contratto a chiamata, in quanto non espressamente modificata nei contratti collettivi successivi. La Corte d’Appello di Bologna, integralmente riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’originaria [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019