Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La videosorveglianza occulta del lavoratore alla luce del 'nuovo' giudizio di bilanciamento della Corte Edu: la protezione di prevalenti interessi pubblici o privati (di Silvia Bertocco, Professore Associato di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Padova.)


>

Corte Edu, Grande Chambre, 17 ottobre 2019, n. 355, Lòpez Ribal­da (2) e altri c. Spagna – Pres. Linos-alexandre sicilianos-Canc. Est. Soren Prebensen

<

La videosorveglianza occulta non viola il diritto alla tutela della vita privata del lavoratore previsto all’art. 8 della Cedu, se nel complessivo giudizio di bilanciamento la misura adottata risulta necessaria e proporzionata. Parimenti non viola il diritto ad un equo processo, di cui all’art. 6 della Cedu, l’utilizzo delle registrazioni quale prova per giustificare il licenziamento, purché le riprese non costituiscano l’unica prova a carico dei lavoratori.

SOMMARIO:

1. I fatti principali della causa - 2. Il profilo di conformità tra le due pronunce: l’art. 6 della Cedu e il diritto ad un equo processo - 3. Il punto della discordia tra le due pronunce: il giudizio di bilanciamento deve tenere in considerazione la protezione di prevalenti interessi pubblici o privati - 4. Spunti di riflessione sui “controlli difensivi” in Italia - NOTE


1. I fatti principali della causa

La vicenda Lòpez Ribalda è stata decisa, in via definitiva, dalla Grand Chambre della Corte Edu il 17 ottobre 2019 [1], parzialmente riformando la pronuncia di una Ca­mera semplice (Sezione III) della Corte di Strasburgo del 9 gennaio 2018 (ric. nn. 1874/2013 e 8567/2013) [2]. Il caso delle cassiere di un supermercato spagnolo, licenziate per furto nel 2009 sulla base di prove raccolte attraverso controlli tecnologici a distanza (videocamere nascoste), era arrivato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo con due separati ricorsi, nel dicembre 2012 e nel gennaio 2013. Alla prima decisione del 2018 è poi seguita quella definitiva, emessa di recente. La parziale difformità dei giudizi, dovuta alle precisazione metodologiche ed interpretative svolte dalla Grande Camera in merito all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), rende necessario ricordare gli aspetti salienti dei fatti che hanno determinato le ricorrenti a sollevare la questione davanti alla Corte Edu e che, al contempo, costituiscono il qua­dro su cui si sono sviluppati i ragionamenti dei giudici di Strasburgo. Nel 2009 la sig.ra Lòpez Ribalda e altre 4 lavoratrici erano dipendenti in un supermercato spagnolo con mansioni di cassiere e di assistente alle vendite. Il manager, responsabile della filiale del supermercato, aveva riscontrato, nel periodo da marzo a giugno 2009, una pesante discrepanza tra le scorte di magazzino e gli incassi di fine giornata, per un ammontare complessivo di 82 mila euro. Sospettando che ciò dipendesse dalla condotta illecita delle dipendenti, provvedeva nel mese di giugno ad installare delle telecamere all’interno del negozio. La peculiarità della situazione derivava dal fatto che i sistemi di videosorveglianza impiegati erano di due tipologie: alcune telecamere ben visibili nelle porte di entrata ed uscita, installate previa notificazione all’Autorità Garante spagnola e dopo aver informato i lavoratori; viceversa, altre videocamere, collocate all’insaputa dei lavoratori, vennero destinate al controllo generalizzato del personale di volta in volta addetto alla cassa. Le registrazioni occulte, durate 10 giorni nel mese di giugno evidenziarono che, effettivamente, 14 lavoratori erano colpevoli degli ammanchi e di conseguenza furono licenziati. Le riprese video dei [continua ..]


2. Il profilo di conformità tra le due pronunce: l’art. 6 della Cedu e il diritto ad un equo processo

In merito alla prospettata violazione del diritto ad un equo processo, come appena ricordato, entrambe le pronunce hanno concluso rigettando la doglianza delle attrici che lamentavano, in primis l’illegittimo utilizzo in giudizio della prova ottenuta tramite un controllo tecnologico vietato, e di conseguenza l’impossibilità di esercitare i propri diritti definiti dall’art. 5 del Codice per la protezione dei dati personali spagnolo. Innanzi tutto, a fondamento della loro pronuncia i giudici europei rilevano che non è loro compito «operare alla stregua di quarta istanza di giurisdizione», non es­sendo tenuti ad effettuare alcuna revisione delle decisioni emesse dalle Corti nazionali, a meno che non risultino manifestamente irragionevoli o determinino la violazione di un diritto protetto dalla Convenzione. Il diritto al giusto processo espresso nell’art. 6 della Convenzione, rinviando alle regole nazionali circa i criteri di ammissibilità delle prove, affida ai giudici nazionali la valutazione della legittimità e della rilevanza degli elementi probatori. Compito della Corte europea è, invece, quello di verificare se il procedimento giurisdizionale nel suo complesso, incluso il modo in cui la prova è stata acquisita, sia stato equo. A tal proposito la Corte ha indagato in modo molto dettagliato le decisioni dei giudici spagnoli in merito alle prove, sottolineando come, a suo parere, le modalità di svolgimento del processo e gli strumenti difensivi attribuiti alle ricorrenti garantissero nel loro complesso il rispetto del diritto di difesa. Infatti, secondo i giudici di Strasburgo le attrici hanno avuto modo di contestare l’ammissibilità della prova, l’autenticità e la qualità della stessa. Inoltre, la Corte ha rilevato il fatto che la decisione dei giudici domestici, sfavorevole alle ricorrenti, abbia tenuto in debita considerazione anche altri elementi di prova, quali le testimonianze e gli strumenti di lavoro. In particolare per quanto riguarda l’ammissibilità della prova contestata – le registrazioni occulte – la Grande Camera evidenzia che i giudici nazionali hanno riconosciuto la legittimità della prova sulla scorta dell’orientamento dominante della Corte costituzionale spagnola, anche in ragione del fatto che i filmati non sono [continua ..]


3. Il punto della discordia tra le due pronunce: il giudizio di bilanciamento deve tenere in considerazione la protezione di prevalenti interessi pubblici o privati

La grande risonanza mediatica che sta accompagnando la sentenza Lòpez Ribalda 2 del 17 ottobre 2019 appare, forse, eccessiva [6] rispetto a quanto effettivamente statuito dalla Corte di Strasburgo, soprattutto in relazione al nostro apparato legislativo posto a presidio del diritto alla privacy nel luogo di lavoro. Infatti, probabilmente per evitare pericolose derive interpretative, anche il Presidente della nostra Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito la necessità di intervenire pubblicamente nel dibattito con delle puntuali precisazioni che ridimensionano significativamente i toni eclatanti con cui è stata annunciata la pronuncia della Grande Camera. Anticipando quanto si ricorderà più avanti, sin da ora si sottolinea che il Presidente Soro ha ribadito con fermezza che «La videosorveglianza occulta è ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria» [7]. Certo è che a differenza di quanto è stato deciso in merito al diritto all’equo processo, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata la Grande Camera si è to­talmente discostata dalla pronuncia della Camera semplice del 2018, statuendo che, nel caso di specie, non c’è stata violazione dell’art. 8 della Cedu, ma una legittima limitazione del diritto alla privacy delle ricorrenti. Eppure i principi e i criteri interpretativi su cui si è sviluppato il ragionamento giuridico sono assolutamente condivisi ed omogenei nelle due pronunce; ciò che risulta assai differente, invece, sono le conseguenze giuridiche che i giudici ne hanno dedotto nell’applicazione al caso concreto. Muovendo dall’analisi dei criteri interpretativi comuni, in primo luogo, non viene messa in discussione la struttura binaria del diritto convenzionale (c.d. non assoluto) regolato nell’art. 8 della Cedu, così come emerge dalla definizione in positivo del suo contenuto (par. 1), a cui segue l’enunciazione dei tre presupposti in presenza dei quali ogni Stato è legittimato a sottoporre a restrizione l’esercizio del diritto stesso (par. 2). Parimenti [continua ..]


4. Spunti di riflessione sui “controlli difensivi” in Italia

Nel suo conciso ma efficace comunicato stampa il Presidente della nostra Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha voluto fissare alcuni punti cardine della sentenza europea, con il chiaro intento di prevenire la possibile “strumentalizzazione” del suo contenuto. Come sopra anticipato, il Garante ha aperto il comunicato affermando che la videosorveglianza occulta rimane una misura eccezionale e contingente che va valutata caso per caso, e applicata solo quale estrema ratio. Dunque, l’indagine sulla legittimità della misura di controllo, anche difensiva, non può che passare attraverso il prisma dei «principi di proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui funzione sociale si conferma anche sotto questo profilo, sempre più centrale, perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica» [12]. Quindi, nessuna pericolosa fuga in avanti verso la liberalizzazione del controllo tecnologico occulto, ma, invece, un richiamo alla doverosità di applicare i principi di proporzionalità e non eccedenza anche nel caso di controlli difensivi; controlli che per il loro grado di invasività e di limitazione della sfera personale devono rimanere confinati nell’area della extrema ratio. Se fossimo in ambito calcistico si potrebbe definire un’entrata “a gamba tesa” del Garante nella querelle che appassiona dottrina e giurisprudenza sull’esistenza o me­no del controllo “difensivo”. Come ben noto la fattispecie non ha una disciplina legale specifica, ma si tratta di una categoria elaborata in sede pretoria per definire il controllo per finalità di tutela del patrimonio aziendale che mira all’accertamento dell’il­lecito commesso dal lavoratore [13]. In tale ipotesi la giurisprudenza facendo leva sulla finalità del controllo, piuttosto che sulla natura dello strumento utilizzato aveva individuato una tipologia di controllo immune dall’applicazione dell’art. 4 Stat. Parte della dottrina ha sempre fortemente criticato la teoria sui controlli difensivi perché, comunque si diceva, ciò che viene controllata è l’attività lavorativa [14] e, pertanto, «l’esigenza pur meritevole di tutela, del datore di lavoro [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019