Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La "giusta retribuzione". Una lettura giuridica di MT 20, 1-16 (di Alberto Tampieri*, Professore ordinario di diritto del lavoro – Università di Modena e Reggio Emilia.)


Lo scritto esamina la nozione di “giusta retribuzione” partendo da una lettura giuridica della parabola evangelica degli “operai mandati nella vigna” (Mt 20, 1-16), per concludere che il diritto in questione ha un fondamento storico-religioso che lo caratterizza come diritto fondamentale della persona.

The "fair wage". A juridical reading of MT 20, 1-16

The paperanalyses, through a juridicalinterpretation of the Parable of the “Workers in the Vineyard” (Mt 20, 1-16), the notion of “fair wage”, in order to recognize the historical and religiousbasis of this right, whichmakesit a true“human right”.

KEYWORDS: Fair wage, notion, basis.

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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il primo tema: la retribuzione concordata - 3. Segue: la "giusta retribuzione" e la retribuzione "sufficiente" - 4. L'equità del salario ricevuto e le "mormorazioni" degli operai della prima ora - 5.Il padrone della vigna è iniquo o è (eccessivamente) generoso? - 6. Al di fuori della logica umana (e anche di quella giuridica) - NOTE


1. Introduzione

Per il giurista positivo (e per il giuslavorista in particolare) è affascinante la riflessione su di un tema di grande interesse quale la percezione del lavoro umano – e più in generale il “concetto” di lavoro – nella prospettiva biblica. In questa sede tratterò brevemente di un brano molto noto e molto commentato, a mio avviso straordinario, tratto dal Vangelo secondo Matteo, e cioè la cosiddetta parabola degli operai mandati nella vigna (Mt 20, 1-16). Questo testo presenta spunti di rilevanza esegetica anche sotto il profilo giuridico e giuslavoristico in particolare. Premetto che non intendo effettuare (troppe) incursioni nel terreno riservato ai biblisti, che richiede ben altre competenze; nondimeno, le riflessioni di alcuni studiosi del Vangelo di Matteo, unitamente alle elaborazioni della Patristica, mi sono state di grande aiuto per la comprensione del testo, oltre che per l’ambientazione del brano nel contesto storico-geografico, dal quale, per un esegeta – giurista o biblista che sia – non è possibile prescindere. Un esempio per tutti, proprio nel senso della necessaria contestualizzazione del brano, riguarda il significato teologico-biblico della vigna, che nell’Antico Testamento simboleggia il popolo di Israele (Is 5,7) o la casa di Israele (Ger 2,21) [1], mentre nel Nuovo Testamento arriva a indicare il Regno di Dio [2]. L’amore del Padre per la sua vigna è un tema ricorrente, ad esempio in Is 5, 1-7, dove si legge: «Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto?» [3]; tanto che si è posto in evidenza come l’eventuale biasimo, o addirittura l’ira, del padrone si rivolga (come ad esempio in Mt 21, 33-44, che segue di poco il testo qui preso in esame) non già nei confronti della vigna, bensì – semmai – dei vignaioli. Anche per il testo di Mt 20, 1-16 è evidente l’interesse del padrone per la sorte della sua vigna e anche per il completamento “a ogni costo” della vendemmia [4]. Ma anche in questo caso il problema – se così può dirsi – sono i lavoratori della vigna. Tentiamo dunque qualche approfondimento sul brano, utilizzando, per quanto possibile, gli strumenti del giuslavorista. Due precisazioni preliminari sono necessarie: la prima viene dall’ammonimento di San Giovanni Crisostomo, secondo [continua ..]


2. Il primo tema: la retribuzione concordata

Il primo degli aspetti che vorrei evidenziare nella parabola in commento riguarda l’accordo – che oggi chiameremmo contratto individuale di lavoro – raggiunto tra il padrone della vigna e gli operai, sin dall’inizio della giornata di lavoro. Il padrone, uscito la mattina presto, trova dei lavoratori disponibili, e «Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna» (Mt 20, 2). Ritroviamo la menzione dell’accordo individuale al termine della parabola, dove il padrone replica all’operaio che protesta: «Non hai forse convenuto con me per un denaro?» (Mt 20, 13). Il contratto di lavoro è stipulato verbalmente, cosa che sarebbe, in astratto, possibile ancor oggi [7]; la pattuizione riguarda essenzialmente due aspetti, e cioè le mansioni da svolgere nella vigna del padrone (forse scontate per le parti, e comunque non dette perché non rilevanti ai fini della narrazione), e soprattutto la retribuzione pattuita, consistente in “un denaro al giorno”. La parabola è in realtà incentrata proprio sul compenso per il lavoro svolto, e sull’equità del compenso medesimo. Non so se l’affermazione, che ho letto in alcuni commenti di biblisti, secondo la quale il denaro corrisponde al salario giornaliero di un operaio palestinese dell’epo­ca, sia stata tratta proprio da questa parabola o da altre fonti. Altri hanno ricordato, richiamando il libro di Tobia, [8] che il “denaro” della parabola è «equivalent in value to the Greek Dracma whichTobitreceived in hisdailywage» [9]. Ai nostri fini, è importante dare per acquisito che un denaro al giorno sia non solo la retribuzione corrente, ma – soprattutto – la c.d. giusta retribuzione; ulteriore problema è quello di verificare se tale retribuzione possa considerarsi anche quale “retribuzione sufficiente”, cioè quella necessaria al lavoratore per consentirgli di condurre, con la sua famiglia, una vita dignitosa e libera dal bisogno (art. 36 Cost.). Possiamo senz’altro presumere che, per gli operai del tempo, la pattuizione di un denaro al giorno fosse sostanzialmente “giusta” in termini retributivi, e per questo motivo essa sia stata (inizialmente) accettata anche dagli operai dell’alba. Naturalmente è anche possibile ritenere che gli operai, [continua ..]


3. Segue: la "giusta retribuzione" e la retribuzione "sufficiente"

Il concetto di “retribuzione sufficiente” è presente, com’è noto, nella Costituzione all’art. 36, comma 1, quale limite e correttivo al principio della proporzionalità del salario rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto [13]. La retribuzione sufficiente, per lunga tradizione giurisprudenziale, si identifica in Italia – in assenza di un salario minimo legale – con la retribuzione minima prevista dalla contrattazione nazionale di categoria [14]. Ma in realtà, come il testo evangelico in commento ci dimostra, la “giusta retribuzione” è un concetto radicato nell’esperienza comune, non solo in quella giuridica, tanto da essere menzionato anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (UDHR), adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, il cui art. 23 (3) afferma che: «Everyonewhoworkshas the right to just and favourableremunerationensuring for himself and his family an existenceworthy of human dignity». Non meno importante è il successivo passaggio, che consiste nell’identificazione della “giusta” retribuzione con la retribuzione sufficiente. A livello comunitario, la Carta sociale dei diritti fondamentali dei lavoratori del 1989 identifica la retribuzione “giusta” con quella sufficiente: al punto 4) si legge che è necessario assicurare «ai lavoratori una retribuzione equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita». In Italia, già molti decenni prima della nascita del moderno diritto del lavoro, in un testo tanto interessante quanto poco noto, e cioè il De Salario SeuOperariorum Mercede del giureconsulto romano Lanfranco Zacchia (I ed. Roma, 1658) [15], si legge, ad esempio, che: «Salariumdebet esse proportionalelaboribus. Ideo auctolaboreaugendumeritetiamSalarium, proutlabore diminuito, et Salariumquoqueeritdiminuendum». Inoltre, secondo Zacchia – che introduce qui un concetto assai avanzato per l’epoca – il salario spetta anche in caso di malattia del lavoratore, poiché «non est in culpa infirmitatis (…), ergo non est quodsibiimputaridebeat»; e dunque la retribuzione assolve, così, una sorta di “compito sociale” a garanzia del sostegno del lavoratore (e del suo nucleo familiare) anche in caso di [continua ..]


4. L'equità del salario ricevuto e le "mormorazioni" degli operai della prima ora

Per tornare ora al nostro padrone della vigna, questi è presentato come un datore di lavoro equo e corretto, poiché concorda con gli operai la “giusta retribuzione”, secondo quanto generalmente si praticava in quel tempo e in quel contesto sociale ed economico; inoltre egli osserva gli accordi individuali. Il padrone, dunque, rispetta il lavoro del salariato, in armonia con i precetti delle Scritture, che impongono di non defraudare l’operaio della mercede che gli è dovuta, e addirittura di non trattenere sino al mattino seguente la paga del salariato (Lev 19,13); guai a chi fa lavorare il prossimo per nulla, senza dargli la paga (Ger 22,13-14), perché «Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri; toglierlo a loro è commettere un assassinio. Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento, versa sangue chi rifiuta il salario all’operaio» (Sir 34, 26-27) [20]. Gli operai che hanno lavorato sin dall’alba nella vigna, contestano però una cosa diversa, e cioè l’equità della retribuzione ricevuta e la correttezza del comportamento del datore di lavoro, non in sé stesso, bensì in rapporto al trattamento ricevuto dagli altri operai che li hanno seguiti nella giornata lavorativa. Ma il padrone si richiama all’accordo individuale e al suo adempimento: «Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: ‘Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi’» (Mt 20, 8). Il padrone – che alla sera, significativamente, non è più il “padrone di casa” (οἰκοδεσπότῃ), ma diventa il “Signore della vigna” (ὁ κύριοςτοῦἀμπελῶνος) – dà istruzioni al suo fattore affinché adempia agli obblighi contrattualmente assunti, il che avviene puntualmente. Tuttavia, «Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro.Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padronedicendo: ‘Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo’» (Mt 20, 10-12). I lavoratori [continua ..]


5.Il padrone della vigna è iniquo o è (eccessivamente) generoso?

Come detto, il padrone della vigna non è affatto iniquo, bensì corretto, verso gli operai dell’alba, perché rispetta gli accordi individuali a suo tempo conclusi con loro. Ma non si può nemmeno sostenere, come da molti è stato detto, che egli sia (eccessivamente) generoso, ovviamente con gli operai del pomeriggio e della sera [25]. E ciò non soltanto perché, semplicemente, «tutto ciò rovina un buon racconto» [26], ma perché è vero, anche giuridicamente, che il padrone della vigna ha la facoltà di disporre delle sue sostanze secondo la sua intenzione («θέλωδὲτούτῳτῷἐσχάτῳδοῦναι ὡς καὶ σοί»), senza, per ciò stesso, essere ingiusto («ἑταῖρε, οὐκἀδικῶσε»). Tali considerazioni sono lineari in termini strettamente giuslavoristici, poiché il datore di lavoro, una volta che abbia rispettato la retribuzione minima e osservato scrupolosamente l’accordo individuale di lavoro (in assenza di un accordo collettivo), è adempiente al suo dovere di correttezza. Egli non è affatto tenuto ad un obbligo di parità di trattamento retributivo tra i suoi subordinati, ben potendo differenziare il trattamento economico individuale, con un “superminimo”, anche tra lavoratori inquadrati al medesimo livello e svolgenti le medesime mansioni [27]. Dunque, non smentisce l’equità del comportamento del padrone l’equiparazione tra gli operai, rimarcata e anzi lamentata dai lavoratori della prima ora (ἴσουςἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας, “li hai fatti eguali a noi”). E del resto, anche sotto il profilo teologico, come nota un commentatore, «non è lecito forzare [la parabola] fino a escludere ogni differenza tra gli uomini nel futuro mondo di Dio» [28]. È chiaro che la dazione di un denaro anche ai lavoratori del pomeriggio-sera corrisponde a un preciso calcolo del padrone per “reclutare” manodopera: non è [continua ..]


6. Al di fuori della logica umana (e anche di quella giuridica)

Una bellissima lettura teologica del “denaro al giorno”, riconducibile a Ireneo di Lione, afferma che, nella parabola in commento, la retribuzione è eguale per tutti (come del resto sono unici la vigna, il padrone della vigna e anche il fattore) perché contiene, come la moneta (denaro), l’immagine e l’iscrizione del Re, «cioè la conoscenza del Figlio di Dio, che è l’incorruttibilità»ed è per tutti [31]. Qui, però, siamo già usciti da una logica puramente umana, oltre che ovviamente da quella giuridica. Mi sembra invece riduttiva – in ogni caso, anch’essa estranea al ragionamento giuridico – la spiegazione secondo la quale il compenso sarebbe eguale per tutti i lavoratori della vigna, perché «allalikewillreceive the reward of eternal life, whethertheybecomedisciples of the Kingdom at an earlier or at a laterperiod» [32]. Una simile conclusione ricorda (come giustamente osserva J. Gnilka) la lettura che della parabola in esame diede Lutero, secondo cui il testo in questione sancirebbe «il principio della misericordia donata, contro il principio della giustizia delle opere» [33]. In tal modo si perde di vista, come osserva ancora Gnilka, «l’intreccio che lega i primi agli ultimi, più precisamente il fatto che alla parabola interessa indurre i primi a guardare con bontà agli ultimi» [34]. È poi ovvio che, ragionando in chiave di “relazioni sindacali” moderne, ma, più semplicemente, in termini di buon senso, il padrone avrebbe potuto evitare qualsiasi rivendicazione o mormorazione semplicemente chiamando per primi i lavoratori dell’alba. Costoro, ricevuto quanto pattuito, se ne sarebbero probabilmente andati subito, senza aspettare di vedere quanto veniva dato agli altri, e quindi senza mormorare contro il padrone. Ma il sovvertimento della logica umana è chiaramente voluto dalla parabola [35], come ben si comprende dall’affermazione di chiusura di Gesù, il quale spiega: «così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi», ricollegandosi al brano immediatamente precedente (v. Mt 19,30: l’episodio del c.d. giovane ricco). Ciò significa, come pure è stato da più parti detto, che tutti gli uomini, sia pure in modi e tempi diversi, sono chiamati, secondo le proprie [continua ..]


NOTE