Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Persona e robot nel diritto del lavoro digitale (di Stefano Bini, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Luiss Guido Carli”. Il presente contributo è destinato agli Studi in onore del Prof. Roberto Pessi.)


L’articolo affronta la tematica della trasformazione digitale in atto, nel suo riflettersi sulla regolazione del lavoro, proponendo alcune riflessioni attorno alle sfide che l’intelligenza ar­tificiale pone alle categorie classiche del diritto del lavoro.

Human being and robot in the digital labour law

The paper reflects on the issue of the impact digital transformation produces on labour regulation, proposing some observations on the challenges artificial intelligence poses to the classical categories of labour laws.

Keywords: Artificial intelligence – digital transformation – crowdsourced work – digital humanism – classical categories and new challenges for labour law.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Impresa e lavoro digitale nella “società in rete” - 3. Crowdsourced work - 4. Considerazioni conclusive: il Diritto del lavoro in discussione - NOTE


1. Premessa

Il presente studio intende proporre alcune riflessioni attorno all’impatto prodotto dalla rivoluzione digitale in atto, sul diritto del lavoro. La questione costituisce preziosa occasione per sottoporre a verifica il tema del bilanciamento di valori e interessi, che anima il diritto del lavoro, in una dimensione nuova e nell’ottica di un rinnovato paradigma produttivo. Il fenomeno del sistematico ricorso all’intelligenza artificiale nella sfera produttiva può, invero, ben essere considerato quale epifenomeno della più ampia digital transformation, che sta dirompentemente interessando l’odierna contemporaneità glo­bale, con riferimento – in realtà – non già soltanto alla sfera dei processi produttivi, bensì anche e in generale alla dimensione dell’everyday life. Si pensi, a mero titolo d’esemplificazione, al sistematico utilizzo di algoritmi, nel­l’elaborazione di playlist Spotify o Netflix, “cucite” su misura sulla base delle preferenze musicali di ciascun consumatore, o alle varie espressioni di assistenti digitali, quali Siri di Apple, Alexa di Amazon o l’Assistente di Google. L’intelligenza artificiale si presenta, così, come una realtà che pervade il quotidiano, contribuendo all’assolvimento di un eterogeneo spettro di compiti e mansioni, in un’ottica di collaborazione con l’uomo [1]. Ebbene, da una prospettiva più propriamente lavoristica, la questione è allo stato prevalentemente considerata dall’angolatura privilegiata della distruzione di impiego, che il crescente ricorso all’I.A. può produrre nel quadro del sistema produttivo globale. E, in tal senso, è effettivamente innegabile che la digitalizzazione dei processi produttivi produca un non trascurabile impatto sull’occupazione, come del resto riconosciuto – ex plurimis – dal guru dell’intelligenza artificiale, Jerry Kaplan che, nella sua opera dal titolo particolarmente evocativo: «Le persone non servono», riconosce come sia «la pura verità che l’automazione rimpiazzerà i lavoratori, eliminando i loro impieghi» [2]. Ad ogni buon conto, ferma restando l’oggettiva rilevanza dello scenario appena tratteggiato, merita evidenziare come eterogeneo sia lo spettro di [continua ..]


2. Impresa e lavoro digitale nella “società in rete”

Al fine di considerare la metamorfosi del lavoro impressa dalla rivoluzione digitale, merita prendere le mosse da un breve inquadramento del contesto produttivo di riferimento, considerando in particolare la dimensione dell’impresa digitale. Come ben posto in luce da autorevole dottrina nel settore della gestione delle imprese, invero, «Ciò che la digital transformation oggi impone è un vero e proprio cambiamento strategico, che in primis si declina su un piano culturale: a essere messa in discussione oggi è la stessa cultura del fare impresa, in un contesto sempre più demand- e data-driven, potenziato dalle opportunità di utilizzo dell’intelligenza artificiale» [5]. Del resto, non può in alcun modo dubitarsi di ciò, che «La trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale e la robotica, l’automatizzazione e la riorganizzazione dei mercati e dei mestieri attraverso piattaforme che non solo competono sul mercato, ma addirittura lo creano, costituiscono un insieme di circostanze davvero dense di conseguenze» [6]. Ebbene, com’è evidente, tali effetti possono essere apprezzati anzitutto con riferimento alla dimensione produttiva dell’impresa, vera protagonista del cambiamento, in quanto «attore principale del sistema economico», le cui «modificazioni sono l’espressione tipica del suo dinamismo, dell’innovazione organizzativa, della “distru­zione creatrice” che secondo Schumpeter rappresenta il connotato fondante dell’a­gire imprenditoriale» [7]. E la portata storica delle conseguenze originate dalla trasformazione digitale in atto, eloquentemente definita nei termini di una «quarta rivoluzione industriale» [8], è tale da abbracciare non già soltanto la sfera economica, tecnologica, sociale, bensì anche e soprattutto, quella più in generale culturale. Tra i molteplici fenomeni espressivi di tale mutamento di paradigma, si pensi al c.d. Internet of Things (IoT), innovativa formula di utilizzo di internet, fondata sul­l’automatica interazione tra cose, che connette intelligenza umana e intelligenza artificiale [9]. Orbene, dall’attenta considerazione del fenomeno in parola emerge la centralità di un dato insuperabile: il [continua ..]


3. Crowdsourced work

Quella appena introdotta, di un datore di lavoro per così dire “algoritmico”, rappresenta evidentemente un’ipotesi disruptive, che merita di essere considerata con cautela, prendendo le mosse da un caso di studio di significativo interesse, caratterizzante l’attuale scenario globale: il c.d. crowdsourced work, meglio noto come “la­voro tramite piattaforma” o “economia collaborativa”. Sul punto, pare ineludibile prendere le mosse da una premessa nominalistica. Come evidenziato in dottrina, «il fenomeno globale della digitalizzazione e l’e­mergere di nuovi modelli economici [sono, n.d.r.] variamente definiti e classificati con un gusto spiccato per l’artificio semantico (sharing economy; collaborative economy; peer-to-peer economy; on-demand econonomy; gig-economy; platform economy)» [28]. Ebbene, dinnanzi a cotanta eterogeneità tassonomica, la massima echiana con cui si conclude quel capolavoro della letteratura che è “Il nome della rosa”, sembra venire in soccorso dell’ermeneuta: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» [29]. Occorre, cioè, andare oltre il nudo nominalismo e prestare attenzione all’es­senza, alla sostanza delle cose. In ciò, prezioso è il contributo ermeneutico-definitorio offerto al riguardo dalla Commissione Europea. Nella Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata “Un’agenda europea per l’economia collaborativa”, si legge, infatti: «l’espressione “economia collaborativa” si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piat­taforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L’economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale (“pari”), sia prestatori di servizi nell’ambito della loro capacità professionale (“pre­statori di servizi professionali”); ii) gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in comunicazione – [continua ..]


4. Considerazioni conclusive: il Diritto del lavoro in discussione

Riannodando i fili del ragionamento sin qui proposto, possono articolarsi alcune brevi argomentazioni di sintesi. Nel presente contributo, si è cercato di offrire, senza pretesa di esaustività e attraverso un approccio “problematico” [55], un contributo “di contesto” ad una riflessio­ne di per sé ampia e per così dire “larga”, sulla digital transformation, considerata con riferimento al rapporto di lavoro. Un dato, in particolare, merita di essere considerato ai fini del dibattitto attorno al­l’impatto dell’intelligenza artificiale sul Diritto del lavoro: il rapporto dell’uomo con la macchina sperimenta nuove forme di espressione, anche per effetto della disruptive automatizzazione dei processi decisionali. E invero, si riscontra «un’imprevista integrazione lavoratore-macchina. Il lavoratore in molti casi coadiuva la macchina intelligente; in altri, la macchina intelligente coadiuva il lavoratore, coordinandone le attività; in altri contesti, il lavoratore svolge attività che la macchina non sa ancora fare. Ma ciò non basta (...): la macchina intelligente, nei luoghi di lavoro, può anche decidere. Cioè, ci sono decisioni robotiche o algoritmiche che, nei luoghi di lavoro, sono manifestazione di un modo di organizzare il lavoro e, dunque, di realizzare quanto disposto dall’art. 2103 c.c.» [56]. Ecco dunque il punto nevralgico della riflessione, dal quale si prestano a scaturire molteplici questioni ermeneutiche: la capacità decisionale e di discernimento dell’al­goritmo, che si inserisce prepotentemente nella relazione lavoristica lavoratore/da­tore di lavoro. E del resto, che gli algoritmi siano in grado di assumere decisioni autonomamente è confermato, oltreché dalla pratica, anche in punto di diritto dalla previsione, all’art. 22 GDPR, in materia di privacy, che disciplina il c.d. “Processo decisionale automatizzato” [57]. Ma se è vero, come è vero, che decisioni e scelte possono essere autonomamente adottate dall’intelligenza artificiale, anche (e soprattutto) in un contesto lavorativo/ produttivo, occorre – come supra detto – considerare il lavoro 4.0, con la sua caratterizzazione data dall’interazione lavoratore/AI, alla luce [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019