Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Dal «fatto contestato» al «fatto materiale contestato »: cambiare tutto per non cambiare niente? (di Margherita Volpes)


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Cassazione civile, Sez. Lav., 10 aprile 2019, n. 12174 – Pres.Bronzini – Rel. Marchese

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Ai fini della pronuncia di cui all’art.3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

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SOMMARIO:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - NOTE


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Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento disciplinare illegittimo, con riferimento, questa volta, ai c.d. contratti a tutele crescenti. In particolare, la Corte analizza la nozione di «insussistenza del fatto materiale contestato», unica che, qualora «direttamente dimostrata in giudizio», può dar luogo all’applicazione della tutela ripristinatoria ex comma 2, art. 3, d.lgs. n. 23/2015 (di seguito, breviter, anche art. 3). In ogni altra ipotesi in cui il licenziamento risulti ingiustificato perché «non ricorrono gli estremi» del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento, difatti, il datore di lavoro deve essere condannato alla mera corresponsione dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al comma1 dell’art. 3. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguarda una lavoratrice licenziata per motivo disciplinare consistente nell’abbandono del posto di lavoro. Dando applicazione all’art. 3, e alla articolazione delle tutele ivi prevista, la Corte d’Appello sanciva l’illegittimità del licenziamento e condannava il datore di lavoro alla mera corresponsione dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva, in quanto, il «fatto materiale contestato» (abbandono del posto di lavoro) risultava provato nella sua realtà storica, sebbene «non poteva ritenersi, in concreto, per le circostanze in cui si era verificato, di gravità tale da giustificare il licenziamento». Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice, al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Nell’accogliere parzialmente le doglianze di parte attrice rinviando la decisione ad altra Corte di merito, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per soffermarsi sulla nozione di «insussistenza del fatto materiale contestato», collocandosi sul quel filone interpretativo che va consolidandosi e che legge la materialità del fatto in perfetta continuità rispetto l’esegesi che si è formata sull’art. 18, dello Statuto dei Lavoratori successivo alla Riforma Fornero. Non può tacersi, tuttavia, che in questa operazione, pur condivisibile per il principio di diritto sottostante, i giudici di legittimità paiano perdere di [continua ..]


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Nella sua attuale formulazione, l’art. 18 relega (più nelle intenzioni del legislatore che nell’effettiva applicazione giurisprudenziale) la reintegrazione nel posto di lavoro a conseguenza meramente eccezionale del licenziamento disciplinare illegittimo, prevedendo quale disciplina ordinaria la mera tutela indennitaria. In particolare, ai sensi del comma4, il giudice annulla il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria, solo ove accerti che «non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili». Diversamente, ai sensi del comma5, «nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro» il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro alla mera corresponsione di un’indennità risarcitoria. Tralasciando la fattispecie della condotta punibile con sanzioni conservative [4] in quanto non strettamente attinente al caso in esame, ben si comprende come la sussistenza del «fatto contestato» assuma un’efficacia dirimente in materia di licenziamento disciplinare illegittimo, essendo il “portone di ingresso” della tutela reintegratoria. Proprio l’interpretazione del riferimento alla «insussistenza del fatto contestato» e la delimitazione della nozione ha dato luogo ad un acceso dibattito dottrinale. In particolare, sono state elaborate due teorie: secondo la prima, il «fatto contestato» dovrebbe essere inteso come mero “fatto materiale” nella sua pura oggettività e quindi scevro da qualsivoglia riferimento all’elemento soggettivo o alla proporzionalità [5]; in accordo con la seconda teoria, diversamente, dovrebbe pur sempre farsi riferimento al “fatto giuridico”, sì che il giudice dovrebbe vagliare la sussistenza dell’evento, per come descritto nella contestazione disciplinare, dell’ele­mento soggettivo, della proporzionalità [6]. Per lo più, i sostenitori del [continua ..]


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Un iter interpretativo simile segue la giurisprudenza successiva alla riforma del 2012, prima sostenendo la piena materialità del «fatto contestato», poi restringendo la portata di tali affermazioni e riconducendo l’istituto all’interno dei principi generali dell’ordinamento in tema di responsabilità. In particolare, la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta in materia con la sentenza 6 novembre 2014, n. 23669 [18], sostenendo che «occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, […] da intendersi quale fatto materiale», con esclusione di qualsivoglia giudizio in merito alla proporzionalità e alla gravità della condotta. La qualificazione del fatto da un punto di vista giuridico, diversamente, è utile nella precedente fase di giudizio, volta a sancire la legittimità o meno del licenziamento, sì che, qualora il fatto materiale dovesse risultare verificatosi nella realtà, ma inidoneo a motivare un licenziamento disciplinare, si rientrerebbe nell’alveo della mera tutela indennitaria. Il primo approccio giurisprudenziale, dunque, sembra sostenere senza riserve la teoria del “fatto materiale”, escludendo categoricamente ed espressamente che possa assumere rilievo qualsivoglia riferimento alla rilevanza giuridica del fatto contestato al fine di verificare l’applicabilità della tutela indennitaria o ripristinatoria al licenziamento illegittimo. Già nella seconda pronuncia, tuttavia, la Corte ridefinisce la portata di tali affermazioni, sancendo la necessità che il fatto contestato sia giuridicamente qualificabile come fatto illecito. Ed infatti, la Cass. civ., Sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20540 [19], re-inquadrando il «fatto contestato» nella cornice dell’ordinamento giuridico, afferma che «non è plausibile che il Legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione [...] In altre [continua ..]


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Proprio nel momento in cui il “fiume” interpretativo dottrinale e giurisprudenziale di «fatto contestato» sembrava aver intrapreso un percorso dagli argini più o meno resistenti, interviene il legislatore del Jobs Act che, nel nuovo impianto sanzionatorio disposto dall’art. 3, d.lgs. n. 23/2015, prevede quale unica ipotesi di reintegrazione per il licenziamento disciplinare illegittimo quella «in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento», con ciò dando origine a quattro distinti “problemi interpretativi”. In primo luogo, ci si interroga in merito al significato da attribuire alla locuzione «direttamente dimostrata in giudizio», posto che, ancora una volta, un fatto o viene dimostrato o non viene dimostrato, di talché non si comprende quale possa essere l’apporto novativo dell’avverbio «direttamente». In merito, vie è chi  [25] ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che la prova dell’insussistenza del fatto deve essere “piena”, non essendo a tal fine sufficiente una prova meramente indiziaria. L’autore, peraltro, specifica come, secondo la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 23/2015, mentre l’onere della prova della legittimità del licenziamento continua a gravare sul datore di lavoro, la prova (necessariamente piena) dell’insussistenza del fatto materiale contestato deve essere fornita dal lavoratore. In secondo luogo, forti critiche sono mosse alla restrizione al libero giudizio del giudice operata dall’espresso divieto di «valutazione circa la sproporzione del licenziamento», che, oltre ad essere una potenziale fornace di notevoli incongruenze di sistema (si pensi al licenziamento intimato per un ritardo di pochi minuti o per il “furto” di un foglio di carta di cui alle pagine che precedono), risulta anche in contrasto (i) con l’art. 3, legge n. 604/1966, ai sensi del quale l’unico inadempimento rilevante ai fini del licenziamento è quello «notevole»; (ii) con l’art. 2106, c.c., che subordina l’esercizio del potere disciplinare (di cui il licenziamento disciplinare rappresenta l’estrema conseguenza) al principio di [continua ..]


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Nell’insinuarsi in tale complesso e articolato dibattito interpretativo, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento continua a consolidare l’interpretazione già fornita in relazione all’art. 18 e alla nozione di «fatto contestato», affermando il seguente principio di diritto: «ai fini della pronuncia di cui all’art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità,ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare». Come spesso accade nelle pronunce più attese, prima di giungere a tale conclusione la Corte “ripercorre l’esistente”, dando conto dell’evoluzione normativa e interpretativa (giurisprudenziale e, finanche, dottrinale) sviluppatasi in merito all’art. 18 prima e all’art. 3 poi, e di cui si è dato brevemente conto nelle pagine che precedono. Così, nella ricostruzione della Corte, sebbene l’espressione utilizzata dal legislatore del 2015 non sia perfettamente sovrapponibile a quella del 2012 per via del­l’introduzione dell’aggettivo “materiale”, non può che darsi applicazione al medesimo criterio razionale utilizzato per sciogliere la nozione di «fatto contestato» ai sensi dell’art. 18 anche per interpretare il «fatto materiale contestato» di cui all’art. 3, continuando a ritenere «non plausibile» che il legislatore abbia voluto far discendere conseguenze sanzionatorie da un fatto lecito, sia pur esistente in rerum naturae. Per corroborare tale risultato, la Corte dà rilievo al dato letterale di fatto «contestato», ossia alla condotta ascritta al lavoratore nell’ambito del procedimento disciplinare ex art. 7, legge n. 300/1970, e, quindi, di fatto disciplinarmente rilevante, correttamente descritto e imputato dal datore di lavoro e soggettivamente imputabile a lavoratore. Sotto altro profilo, la Corte svolge una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, sviluppandola sotto diversi aspetti. In primo luogo, come già la dottrina aveva fatto in precedenza, la sentenza rileva che in [continua ..]


NOTE