Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Il diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli (di Raffaele Fabozzi, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università Luiss “Guido Carli” di Roma.)


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Corte costituzionale 22 gennaio 2019, n. 30 – Pres. Lattanzi – Red. Sciarra

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In presenza dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa di riferimento, l’indennità di disoccupazione agricola per i lavoratori a tempo indeterminato spetta anche laddove vi sia stata disoccupazione involontaria nell’anno successivo a quello del licenziamento.

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SOMMARIO:

1 - 2 - 3 - 4 - NOTE


1

Con la pronuncia in commento la Consulta è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, lett. a), legge n. 264/1949 [1], e dell’art. 1, comma 55, legge n. 247/2007 [2], in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. La questione di costituzionalità è stata sollevata dalla Corte di Cassazione [3] nell’ambito di un giudizio promosso da due lavoratori agricoli a tempo indeterminato, licenziati il 31 dicembre 2008, ed ai quali l’INPS aveva negato l’indennità di disoccupazione agricola [4]. In particolare, secondo l’art. 32, comma1, lett. a), legge n. 264/1949, l’indennità di disoccupazione agricola spetta «ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) qualora (…) abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri» nella misura pari «alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue». Pertanto, avendo lavorato per oltre 270 giorni nel corso dell’anno di risoluzione del rapporto, secondo l’ente previdenziale – e da qui il dubbio di legittimità costituzionale – i ricorrenti non avrebbero avuto diritto alla percezione del trattamento indennitario. Né, peraltro, ai predetti lavoratori sarebbe spettata l’indennità di disoccupazione agricola di cui all’art. 1, comma 55, legge n. 247/2007 («nella misura del 40 per cento della retribuzione (…) per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento»), essendo la stessa riservata agli «operai agricoli a tempo determinato»; così come, analogamente, l’indennità di disoccupazione ordinaria, dalla quale sono esclusi gli operai agricoli, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato [5].


2

Posta in questi termini, ad avviso della Corte di Cassazione, la disciplina (ratione temporis vigente) della disoccupazione agricola in favore dei lavoratori a tempo indeterminato si porrebbe in contrasto, per un verso, con l’art. 38 Cost.; per altro verso, con l’art. 3 Cost. Con riferimento al primo parametro costituzionale, il Rimettente evidenza che il meccanismo di valorizzazione delle giornate lavorate nell’anno precedente (con esclusione della prestazione per chi abbia lavorato per almeno 270 giorni) finirebbe per vanificare il precetto del comma 2 dell’art. 38 Cost., privando i lavoratori agricoli (a tempo indeterminato) del diritto a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di (…) disoccupazione involontaria», restando essi sostanzialmente privi di qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione. Peraltro – in merito al secondo parametro costituzionale – vi sarebbe una irragionevole disparità di trattamento sia con i lavoratori agricoli a tempo determinato (che, ai sensi della legge n. 247/2007, beneficiano della disoccupazione agricola fino ad un massimo di 365 giornate), sia con i lavoratori a tempo indeterminato di altri settori (ai quali compete l’indennità di disoccupazione ordinaria). In definitiva, secondo il Rimettente, «la speciale disciplina della disoccupazione agricola sarebbe conforme a Costituzione “se rimane coerente alle caratteristiche occupazionali intermittenti e di tipo stagionale proprie del settore agricolo; secondo fasi determinate dalle culture praticate e dalle condizioni metereologiche”, mentre non sarebbe “razionale ed equa (art. 3 Cost.)”, quando vengano in rilievo “contratti come quelli a tempo indeterminato legati a condizioni di lavoro che non hanno le caratteristiche di discontinuità che sono supposte a fondamento della specialità della stessa disciplina”».


3

Attraverso un diverso approccio interpretativo (costituzionalmente orientato) delle disposizioni scrutinate, la Consulta perviene alla statuizione di non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate. Ed infatti, dopo aver ricordato che l’indennità di disoccupazione agricola si qualifica sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post [6], la Corte costituzionale recupera e porta a compimento le considerazioni svolte nella precedente pronuncia del 2017 [7]. In tale occasione, la Corte ha chiarito che il requisito dei 102 contributi giornalieri previsto dall’art. 32, legge n. 264/1949, può realizzarsi anche in uno solo dei due anni «per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente»; sicché, ai fini della maturazione del diritto, è sufficiente che l’insieme dei contributi accreditati nei due anni di riferimento sia di 102 unità, non necessariamente suddiviso tra i detti due anni [8]. Conseguentemente, i lavoratori agricoli che abbiano lavorato per oltre 270 giornate (nell’anno del recesso) possono comunque ottenere l’indennità di disoccupazione laddove, nell’anno successivo al licenziamento, siano stati disoccupati (anche per l’intera durata). In tal modo, l’art. 32, comma1, legge n. 264/1949 non priva i lavoratori agricoli a tempo indeterminato della tutela previdenziale e, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 38 Cost. Del resto, la Corte ha più volte affermato che l’art. 38 Cost. «pone un principio generale, riguardante tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali, e pertanto non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni, predisponendo i mezzi finanziari all’uopo necessari» [9]. Da ciò derivano due conseguenze. La prima è che deve riconoscersi al legislatore una certa discrezionalità nella scelta dei modi, dei tempi e degli strumenti di applicazione del precetto costituzionale (ancorché tale discrezionalità non può sfociare nello svuotamento e nella elusione del precetto costituzionale). La seconda derivata è che non sussiste alcuna ingiustificata diversità di trattamento, né con i lavoratori agricoli a [continua ..]


4

In considerazione dei propri precedenti (ed, in particolare, della sentenza n. 194/2017), l’arresto della Corte Costituzionale era piuttosto prevedibile, anche se permane il dubbio circa l’effettiva sussistenza di quegli elementi che nel tempo hanno consentito di ritenere ragionevoli le differenziazioni di disciplina rispetto ai contratti di lavoro a tempo indeterminato di altri settori [12]. Vero è che il settore agricolo, rispetto ad altri settori, continua a conservare alcune peculiarità (che, sul piano della valutazione di politica economica, possono indurre il legislatore a confermare tali differenziazioni); tuttavia, è altrettanto vero che quelle peculiarità sono meno evidenti rispetto al passato, laddove molte delle attuali attività in agricoltura non sono necessariamente caratterizzare da fasi di lavoro discontinue e da cicli stagionali tali da determinare necessariamente (ed esclusivamente) condizioni di lavoro discontinuo. Di ciò la Corte è ben consapevole, tanto da avere evidenziato che alla «luce delle trasformazioni nel frattempo intervenute nell’organizzazione delle imprese agricole, il legislatore dovrà valutare se dettare una nuova disciplina dei trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli» [13].


NOTE