Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Il collaboratore fisso, iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, può svolgere l'attività giornalistica in via esclusiva? La risposta alle Sezioni Unite (di Francesco Alvaro, Avvocato in Firenze – Dottore di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.)


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Cassazione civile, Sez. Lav., 4 febbraio 2019, n. 3177 – Pres. Manna – Rel. Marotta – P.M. Petrocelli

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L’attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno rientra pur sempre nel concetto di “professione di giornalista”e, in quanto tale, è bisognosa di previa iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto.

 

Cassazione civile, Sez. Lav., 24 maggio 2019, n. 14262 – Pres. Balestrieri – Rel. Ponterio

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È legittima l’attività giornalistica svolta, anche in modo esclusivo e continuativo, dal Collaboratore Fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti.

Il dato fattuale, dello svolgimento in modo esclusivo dell’attività di Collaboratore Fisso, non può costituire criterio univoco per attrarre l’esercizio di attività nella professione del giornalista professionista, a cui, in realtà, sono riservati compiti diversi e più complessi.

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La Sentenza n. 3177/2019 - 3. La sentenza n. 14262/2019 - 4. Giornalista professionista e Giornalista pubblicista: due diversi status legittimanti lo svolgimento della "professione" giornalistica - NOTE


1. Premessa

A distanza di qualche mese, la Suprema Corte ha assunto una posizione antitetica su di una problematica afferente al rapporto di lavoro giornalistico sprovvista di precedenti giurisprudenziali. La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che il giornalista inquadrato nella qualifica del Collaboratore Fisso, regolamentata dall’art. 2 del CCNLG, possa essere impiegato a tempo pieno, qualora sprovvisto dello status di giornalista professionista, in quanto in possesso della iscrizione nell’albo dei giornalisti pubblicisti. In entrambe le vertenze, i giornalisti, impiegati con un semplice rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, avevano rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, con l’inquadramento nella qualifica del Collaboratore Fisso ed il riconoscimento delle predette differenze retributive. Le rispettive Corti di Appello adìte (di Roma e di Milano) sono arrivate alle medesime conclusioni, affermando che la prestazione resa a tempo pieno ed in via esclusiva dal Collaboratore Fisso, iscritto nell’elenco dei giornalisti pubblicisti, sia affetta da nullità, in quanto solamente il giornalista professionista può dedicarsi alla relativa attività in forma professionale. In ragione della predetta nullità, è stata ritenuta preclusa la costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ed ai ricorrenti è stato riconosciuto soltanto il diritto alle differenze retributive maturate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2126 c.c. In sostanza, le Corti di merito hanno ritenuto di applicare alla fattispecie in esame il medesimo principio (l’unico fino ad ora noto) applicato alla qualifica del giornalista Redattore, relativamente al quale è sempre stato ritenuto che: «Per l’eser­cizio dell’attività giornalistica di Redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti. Ne consegue che il contratto giornalistico concluso con un Redattore non iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 cod. civ. e il lavoratore ha diritto, ai sensi [continua ..]


2. La Sentenza n. 3177/2019

Questa pronuncia ha ritenuto fondato l’assunto sopra prospettato in base ai seguenti principi: – ai sensi dell’art. 45 della L.P., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 168/2016, solamente chi è iscritto all’albo dei professionisti è un “giornalista” che esercita (e può esercitare) la professione in via continuativa ed esclusiva; – ai pubblicisti non è consentito di esercitare la professione, potendo questi solamente esercitare l’attività giornalistica «senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status»; – ai sensi del contratto collettivo giornalistico (combinato disposto dagli artt. 2 e 36 ccnlg) i collaboratori fissi sono «anch’essi ‘giornalisti’ ove prestino attività lavorativa con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio e svolgano tale attività con carattere di professionalità e cioè in modo esclusivo»; – il know how richiesto per fare il Redattore o il Collaboratore Fisso «giornalista professionista” è lo stesso … esso non cambia sol per l’esistenza o meno d’un vincolo di presenza quotidiana … non vi sono differenze qualitative tra Redattore e Collaboratore Fisso ove quest’ultimo svolga attività giornalistica con le caratteristiche della continuità e dell’esclusività» (il principio è desunto richiamando Cass. n. 21424/2015); – il pubblicista è un giornalista non professionale: acquisisce l’iscrizione nel relativo elenco senza sostenere alcun esame, ma solo a fronte della pubblicazione di taluni articoli sulle testate;ha la possibilità di avere più impieghi in più campi; – la figura del pubblicista «può coincidere con quella di un medico, di un avvocato. ecc. o semplicemente di una persona appassionata di uno specifico argomento che metta a disposizione le proprie competenze di una o più testate giornalistiche»; – il giornalista professionista, invece, lavora stabilmente per una testata giornalista e per tale ruolo deve avere la padronanza tecnica della professione in tutti i suoi aspetti; – è tale anche il ruolo del Collaboratore Fisso che assicuri un contributo [continua ..]


3. La sentenza n. 14262/2019

A soluzioni diametralmente opposte è pervenuta la pronuncia più recente, la quale, in ragione del mutato orientamento, repentino e ravvicinato, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 374, comma 2, c.p.c. I principi fondanti il revirement in commento possono esserecosì riassunti: – tutti i precedenti resi in argomento riguardano i termini e le modalità di esecuzione dell’attività da parte del giornalista inquadrato come Redattore; – anzi, alcune pronunce sembrano dare per scontato che chi svolga attività giornalistica come Collaboratore Fisso possa essere iscritto nell’elenco professionisti o nell’elenco dei pubblicisti [2]; – la professione giornalistica non è altro che un’attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno (in tal senso anche la precedente Cass. n. 3177/2019); – in base all’art. 1 della legge n. 69/1963, l’attività giornalistica divieneprofessione in quanto esercitata “in modo esclusivo e continuativo”; – tale esclusività non è richiesta per i pubblicisti che possono esercitare “anche” altre professioni e impieghi; – la distinzione tracciata dall’art. 1 della legge n. 69/1963 tra professione dei giornalisti professionisti (attività esercitata in modo esclusivo) e attività giornalistica dei pubblicisti non appare simmetricamente riprodotta nell’art. 45 della medesima L.P., che utilizza il termine “professione” in un significato diverso rispetto all’art. 1 cit.; – che il predetto art. 45 nel prevedere che «Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale») non può riferirsi ai soli giornalisti professionisti ed al relativo elenco; – la norma, infatti, si riferisce all’albo professionale nella sua interezza e non allo specifico elenco nel quale confluiscono i giornalisti professionisti; – se così non fosse, dovrebbe concludersi che nessun divieto sia posto dalla legge quanto all’esercizio dell’attività giornalistica di pubblicista senza previa iscrizione nel relativo elenco nell’albo; – sul punto, appare pregnante la [continua ..]


4. Giornalista professionista e Giornalista pubblicista: due diversi status legittimanti lo svolgimento della "professione" giornalistica

La sentenza n. 14262/2019 trae spunto da una fondamentale osservazione: la professione giornalistica, per essere legittimamente resa, necessita dell’iscrizione dell’albo dei giornalisti (art. 45, L.P.), il quale deve considerarsi nella sua interezza e, pertanto, comprensivo dell’elenco dei giornalisti professionisti e di quello dei giornalisti pubblicisti. La professione giornalista, in sostanza, non è appannaggio esclusivo dei professionisti, potendo essere integrata anche dallo svolgimento dell’attività prestata dai giornalisti pubblicisti. La Corte ha ritenuto, in tal modo, di sgomberare il campo dall’equivoco ingenerato da quanto previsto dall’art. 1 della L.P., il quale riconduce la professione giornalistica a quella esercitata in modo esclusivo e continuativo dai giornalisti professionisti e qualifica come semplice attività, svolta anche in corrispondenza con altre professioni o impieghi, quella non occasionale resa dai giornalisti pubblicisti. Ad avviso di chi scrive, la correttezza delle conclusioni rassegnate nella pronuncia si desume da due elementi: il primo, la Legge Professionale non impone al pubblicista di esercitare la propria attività in maniera non esclusiva, ammettendo solamente simile eventualità; il giornalista professionista è titolare di prerogative professionali diverse rispetto a quelle del giornalista pubblicista, potendo svolgere un complesso di attività precluse a quest’ultimo. Andiamo per ordine. La prima deduzione è stata affermata al punto 37 della sentenza, ove si afferma che «non è ravvisabile alcuna ragione logica e giuridica per cui il Collaboratore Fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche ove eserciti di fatto l’attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall’art. 2 c.n.l.g. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall’art. 1, L. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi)». Del resto, la questione pare essere stucchevole e priva di una reale valenza. Infatti, il pubblicista potrebbe dedicarsi a tempo pieno allo [continua ..]


NOTE