Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Discriminazione per motivi di età ed accesso ai ruoli delle forze di polizia: un condivisibile arresto della corte costituzionale (di Antonio Dimitri Zumbo, Docente a contratto di Diritto ed organizzazione del lavoro – Università Luiss Guido Carli di Roma)


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Corte Costituzionale – sent. 19 dicembre 2022-22 dicembre 2022, n. 262 – Pres. Sciarra – Rel. Barbera

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L’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

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SOMMARIO:

1. La questione sottoposta al vaglio della Corte - 2. Il quadro normativo di riferimento - 3. La decisione della Corte - 4. La valutazione della decisione - NOTE


1. La questione sottoposta al vaglio della Corte

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere la questione sollevata dal Consiglio di Stato, che ha dubitato, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334/2000, nella parte in cui fissa, in trenta anni, il limite massimo di età per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. Sono plurimi i profili di non manifesta infondatezza della questione messi in luce dal Giudice a quo. In primo luogo, l’art. 3 Cost., risulterebbe violato sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza della norma censurata, «stante la non particolare necessità per l’accesso [al ruolo dei funzionari tecnici psicologi] di un’età anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso»; ciò in ragione della circostanza che gli psicologi, di fatto, svolgono funzioni professionali di tipo specializzato e tecnico. Inoltre, secondo il remittente, assumendo diversi tertia comparationis, ricorrerebbe una “irragionevole disparità di trattamento rispetto ai diversi limiti di età previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa», per l’accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia di Stato (trentacinque anni), al ruolo degli ufficiali psicologi dell’Arma dei carabinieri (trentadue anni) e al ruolo tecnico-lo­gistico-amministrativo della Guardia di finanza (trentacinque anni, secondo la normativa vigente al momento di pubblicazione del bando di concorso a cui ha partecipato il ricorrente nel giudizio a quo). Da ultimo, il Consiglio di Stato assume comunque irragionevole l’equiparazione con il limite massimo di età previsto per l’accesso al ruolo dei funzionari che, a livello operativo, espletino funzioni di polizia, in quanto solo queste ultime potrebbero presuppore doti di prestanza fisica suscettibili di affievolimento con il crescere dell’età.


2. Il quadro normativo di riferimento

Sotto il profilo normativo, la disciplina oggetto di censura evoca il quadro legislativo di attuazione del principio di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione, riferito anche alle selezioni e alle condizioni di assunzione nel pubblico impiego, specificamente riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 [1], che concretizza, nell’ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito dall’art. 21 della Carta di Nizza e dall’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – t.f.u.e. [2]. Ora, benché l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 stabilisca che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non sia «soggetta a limiti di età», la stessa previsione apre a «deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione», ferma restando l’ammissibilità di regimi eccezionali correlati alla natura dell’attività lavorativa, nonché del contesto in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216/2003). Proprio con riferimento alla Polizia di Stato, il legislatore, con il d.lgs. n. 334/2000, introducendo una di tali deroghe, ha previsto una disciplina ad hoc quanto ai limiti massimi di età per l’accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla carriera dirigenziale della Polizia di Stato, distinguendo i predetti limiti in base ai diversi ruoli, ossia quello dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei medici e dei medici veterinari. Per quanto concerne, in particolare, funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale – nel cui numero rientrano, per ciò che concerne il caso in esame, gli psicologi – la previsione oggetto di censura impone, per la partecipazione al concorso per l’accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di età non superiore a trenta anni, da introdursi con conseguente «regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento». In attuazione di tale previsione l’art. 3 del d.m. n. 103/2018 ha previsto, che «[l]a partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla [continua ..]


3. La decisione della Corte

Nel risolvere la questione, la Corte ha buon gioco nel fare propria la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea [3]. Quest’ultima, con riferimento ai requisiti di età per l’accesso al ruolo dei commissari di Polizia (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 334/2000), che, come i commissari tecnici-psicologi, ricoprono il ruolo di funzionari della carriera direttiva, ha rilevato che, al fine di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, e, segnatamente, con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, si deve aver riguardo alle «funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari» e stabilire se «il possesso di capacità fisiche particolari [che giustifichi la fissazione di un limite di età] sia requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre ad avviso della Corte di giustizia, il limite di trenta anni può essere considerato «requisito proporzionato» solamente se tali funzioni siano «essenzialmente operative o esecutive» [4]. Sulla scorta di tale decisione, e della propria giurisprudenza costituzionale [5], in forza della quale rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento, la Corte ha ritenuto la norma impugnata non conforme al parametro evocato dal Giudice a quo. La motivazione assunta dalla Consulta si muove su un duplice percorso argomentativo. In primo luogo, la Corte ritiene la norma censurata irragionevole in relazione alle altre previsioni, assunte quale tertia comparationis, che, in altri ambiti organizzativi assimilabili a quello della Polizia di Stato, prevedono vincoli di età per l’accesso alle procedure selettive più alti rispetto a quello, pari a trenta anni, previsto dalla norma impugnata. Ed infatti, la Corte rileva che il limite massimo di età per l’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza – tra cui rientra il comparto sanitario, che comprende anche la specialità “psicologia” – è attualmente fissato [continua ..]


4. La valutazione della decisione

Le conclusioni cui è giunta la Corte appaiono quasi “obbligate”, tenuto conto del quadro di riferimento emergente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che con la sentenza resa il 17 novembre del 2022 nel caso V.T. contro il Ministero dell’Interno, ha chiarito che la disciplina unionale osta ad una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di Polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da questi ultimi non richiedano capacità fisiche particolari “o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato”. La decisione in commento, ovviamente, crea un vuoto normativo, che, però, a parere di chi scrive, potrà essere facilmente colmato. In merito, infatti, la natura delle prestazioni rese dai funzionari di polizia con funzioni di psicologo potrà certamente giustificare l’introduzione di un limite all’età di accesso al corpo determinato estendendo il valore emergente dai limiti anagrafici massimi previsti, per tale qualifica, nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, pari a 32 anni [6].


NOTE