Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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L'economia del terzo millennio: scenari futuribili di un diritto del lavoro in evoluzione (di Paolo Eugenio Pedà, * Dottore di ricerca in Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Il saggio, dopo aver fornito una panoramica dell’economia digitale, descrive l’approccio delle istituzioni europee sull’economia collaborativa e l’impatto rilevante che i nuovi modelli di business hanno sul mercato del lavoro; la seconda parte è focalizzata sulle sfide poste dall’industria 4.0; l’ultima parte del saggio è incentrata sul potenziale impatto delle decisioni algoritmiche sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Third millennium economy: futuristic scenarios of an evolving labor law

The paper, after giving an overview on economic trends in the digital economy, describes the approach of the European institutions on collaborative economy and the relevant impact that the new business models have on the labor market; the second part focuses on the challenges posed by Industry 4.0; the last part focuses on the impact of the algorithmic decisions on the management of employment relationships.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Sharing economy, collaborative economy, platform economy, gig economy: molte definizioni per delineare un panorama com­plesso ed in continua evoluzione - 2.1. L’approccio delle istituzioni comunitarie in tema di collaborative economy [10] - 2.2. Il dibattito dottrinario sui nuovi modelli imprenditoriali e sul loro impatto sul diritto del lavoro - 2.3. Il contributo del legislatore - 3. Industria 4.0 - 4. Le decisioni algoritmiche: i primi terreni di confronto e le possibili applicazioni nell’ambito del diritto del lavoro - 5. Prospettive futuribili del diritto del lavoro - NOTE


1. Premessa

L’evoluzione tecnologica ha subito negli ultimi decenni un’accelerazione senza precedenti. Viviamo un’epoca, quella della c.d. quarta rivoluzione industriale, di in­novazione permanente [1], nell’ambito della quale lo sviluppo e la convergenza di nuo­ve tecnologie come l’intelligenza artificiale [2], la robotica, l’internet of things, i com­puter quantistici, stanno determinando una profonda alterazione del tessuto produttivo e, con esso, dei paradigmi che lo avevo sorretto nel tempo [3]. I progressi scientifici in atto (e quelli che verranno) incideranno sensibilmente sullo sviluppo delle imprese e delle economie nazionali, sempre più affascinate dalle infinite possibilità offerte dalle nuove tecnologie, orientando le scelte adottate dai governi e dalle istituzioni sovranazionali e trasformando in maniera significativa la fisionomia del mondo del lavoro. L’inesorabile direzione assunta dai mercati solleva quesiti nuovi cui risulta sempre più difficile offrire risposte soddisfacenti, tanto sotto il profilo della regolamentazione, quanto di interpretazione dell’esistente sulla base dei consolidati canoni ermeneutici [4]. Il presente contributo, senza alcuna pretesa di esaustività, intende sfiorare alcune tematiche di grande attualità al fine di porre l’attenzione sulle crescenti difficoltà del diritto del lavoro nell’interpretare e sorreggere le rilevanti trasformazioni in essere. Verranno presi in rassegna tre ambiti differenti che meglio interpretano, a parere di chi scrive, i mutamenti in atto: la prima parte sarà dedicata ai nuovi modelli imprenditoriali sviluppatisi intorno ad internet ed al rilevante impatto che gli stessi hanno sul mercato del lavoro e sulla disciplina dei rapporti di lavoro; la seconda parte è incentrata sulle sfide dettate dall’industria 4.0; l’ultima parte sui potenziali risvolti delle decisioni algoritmiche sulla gestione dei rapporti di lavoro.


2. Sharing economy, collaborative economy, platform economy, gig economy: molte definizioni per delineare un panorama com­plesso ed in continua evoluzione

Il dizionario “Oxford” definisce la sharing economy come «an economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of internet» («un sistema economico in cui i beni o i servizi sono condivisi tra privati, a titolo gratuito o a pagamento, generalmente tramite Internet») [5]-[6]. Tale nozione, che ha caratterizzato ed accompagnato il dibattito intorno ad una variegata gamma di attività e modelli imprenditoriali sviluppatisi intorno al world wide web (ivi compresi quelli senza scopo di lucro), è stata nel tempo affiancata da una serie ulteriore di categorie (o sottocategorie) qualificatorie quali: economia peer-to-peer, economia on demand, platform economy, gig economy [7], collaborative economy (ecc.). Tali definizioni, e le molte altre che popolano la letteratura scientifica in materia, presentano sfaccettature e peculiarità differenti e testimoniano, oltre che la rilevanza del fenomeno, l’intensità del confronto in corso ed una certa incertezza qualificatoria di fondo [8]. Per quanto più strettamente attiene al mercato del lavoro, l’impatto più significativo è riferito alla nascita delle c.d. labour platform, un luogo virtuale che permette l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro e che consente al prestatore ed al fruitore del servizio di negoziare il compenso da applicare all’attività concordata (talvolta il gestore della piattaforma incide sensibilmente sulla individuazione della tariffa). Si tratta di nuove forme di organizzazione, che superano, di fatto, i concetti di coordinamento spazio-temporale riferiti al lavoro subordinato e che pongono nuovi interrogativi in materia di protezione sociale. Le ricadute sul diritto del lavoro sono evidenti, ove i nuovi modelli imprenditoriali stanno determinando profonde alterazioni sui processi qualificatori dei nuovi “lavori”, alimentando il confronto sulle forme di lavoro non standard [9] e la nascita di nuove classificazioni come dependent contractors, independent workers, tempreneurs (ecc.).


2.1. L’approccio delle istituzioni comunitarie in tema di collaborative economy [10]

La crescita inarrestabile ed esponenziale di opportunità di scambio di beni e servizi attraverso la “piazza virtuale” ha alimentato negli ultimi anni il dibattito a livello nazionale ed internazionale [11]. Le istituzioni comunitarie hanno iniziato ad interessarsi delle piattaforme online e della collaborative economy a partire dal 2016, quando la Commissione ha stilato in rapida sequenza due documenti di carattere programmatico intitolati «Le piattaforme online e il mercato unico digitale, Opportunità e sfide per l’Europa» [12] e «Agenda europea per l’economia collaborativa» [13]. Con il primo documento l’Eu­ropa ha inteso focalizzare l’attenzione sull’importanza crescente delle piattaforme online nell’economia digitale, evidenziandone il ruolo di spicco nella creazione di valore digitale a sostegno della crescita economica, anche alla luce della strategia per il mercato unico digitale [14]. L’Agenda europea per l’economia collaborativa, parallelamente, pur lasciando inevase molte tematiche, ha avuto il merito di dare una prima definizione di «collaborative economy», intesa quale complesso di «modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati», nell’ambito dei quali sono coinvolte «tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze (…); ii) gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in comunicazione – attraverso una piattaforma online – i prestatori e utenti e che agevolano le transazioni (…)». Evidenzia la Commissione come tale nuovo fenomeno possa creare nuove opportunità per i consumatori e per gli imprenditori, contribuendo al contempo, se promosso e sviluppato in modo responsabile, alla crescita del tasso di occupazione nell’Unione europea [15]. Per quanto più strettamente attiene al mercato del lavoro, la Commissione osserva come l’economia collaborativa generi «nuove opportunità d’impiego (…) e consente agli individui di lavorare con modalità flessibili (…) di essere economicamente attivi in situazioni in cui forme più tradizionali di occupazione non siano [continua ..]


2.2. Il dibattito dottrinario sui nuovi modelli imprenditoriali e sul loro impatto sul diritto del lavoro

Il confronto a livello istituzionale appena accennato è stato accompagnato (ed alimentato) da un vivace dibattito scientifico sull’economia digitale, incentratosi tanto sui risvolti più propriamente economici (non ultimo intorno allo strapotere dei colossi dell’hi-tech, agli effetti sul commercio tradizionale, ecc.) quanto su tematiche più strettamente giuslavoristiche, ove le “alterazioni” dettate dalle infinite possibilità di internet sembrano paventare rischi di obsolescenza di alcuni paradigmi giuslavoristici tradizionali, con conseguenti difficoltà ricostruttive in ordine alle tipologie contrattuali [22]. Per quanto concerne il lavoro tramite piattaforma [23], la mediazione, nell’ambito dello schema trilatero sopra richiamato, è generalmente riferita all’attribuzione di compiti specifici ad un lavoratore che per definizione è “esternalizzato” e cioè opera al di fuori dell’impresa sulla base di specifici task isolati dall’attività complessivamente intesa [24]. Tale schema ha sollevato un vivace dibattito sul tema qualificatorio, che non può che muovere dall’inidoneità dell’antica contrapposizione tra autonomia e subordinazione per interpretare l’attuale (dis)ordine delle cose [25]-[26], le cui tutele tipizzate mal si adattano ai nuovi modelli economici di riferimento. Gli interpreti hanno prontamente rispolverato la nozione di tertium genus per ampliare la fattispecie di riferimento e riuscire a spiegare il lavoro svolto in condizioni di “dipendenza economica”. Il “nuovo” tertium genus, come è stato autorevolmente affermato, non è stato ancora messo a fuoco in modo preciso, a dispetto dell’altro tertium genus, quello del lavoro parasubordinato, che negli ultimi decenni aveva progressivamente assunto una sua fisionomia sufficientemente ben definita [27]. Vi sono infatti significative incertezze, determinate dalla diffusione di tipologie diversificate, che rende difficoltoso l’individuazione di un modello di riferimento [28], anche in ragione degli orientamenti rigorosi che hanno prevalso nell’interpretazione giurisprudenziale della nozione di subordinazione [29]. Tale processo di “contaminazione” (e confusione) tra fattispecie non è passato inosservato alle istituzioni europee, le quali da tempo [continua ..]


2.3. Il contributo del legislatore

Il legislatore ha iniziato negli ultimi anni ad interessarsi del tema, sollecitato soprattutto dalla nota vicenda dei riders. Due sono gli interventi che maggiormente vengono in risalto ai fini della presente disamina: l’art. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in tema di collaborazioni organizzate dal committente ed il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 [33], che ha introdotto al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 il Capo V-bis rubricato «Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali». Come noto, con il primo dei citati provvedimenti legislativi si è inteso estendere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (prevalentemente) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. L’intervento ha sollevato in dottrina alcune perplessità in ordine alla (ipotizzata) volontà del legislatore di intervenire sulle categorie fondanti del diritto del lavoro: taluni hanno ravvisato nella norma una sostanziale riproduzione della nozione di subordinazione; altri, invece, hanno valorizzato la dicitura “rapporti di collaborazione”, sostenendo quindi una netta differenziazione tra lavoro subordinato e lavoro eterorganizzato [34]. Perplessità solo in parte fugate dall’intervento della Corte di Cassazione sul noto caso Foodora [35] il quale, come è stato osservato da attenta dottrina [36], non affronta la questione della distinzione tra eterorganizzazione e subordinazione [37]. Successivamente il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 è intervenuto sul tema seguendo due distinte direttrici: da un lato ha modificato il predetto art. 2 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sancendo che le relative disposizioni trovino applicazione anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali; dall’altro lato, ha individuato livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (riders) attraverso piattaforme anche digitali, definite quali programmi e procedure informatiche che risultino essere strumentali alle attività di consegna, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. In particolare, il provvedimento interviene in tema di compenso [38], di divieto di [continua ..]


3. Industria 4.0

Con la nozione di Industria 4.0 (spesso affiancata alla nozione di smart factory) si è soliti rappresentare il nuovo stadio di sviluppo delle modalità di produzione industriale raggiunte a seguito dei progressi tecnologici dell’ultimo decennio (in materia di cloud computing, Internet of things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, ecc.), dai quali è derivata una innovativa concezione della struttura produttiva e, conseguentemente, della relazione uomo-macchina [41]. Il tema è ormai da tempo al centro del dibattito politico, intellettuale e dottrinario [42] in ragione delle importanti ricadute su molteplici aspetti della vita sociale, allo stato difficili da prevedere [43]. Diffusa è la consapevolezza che l’umanità si trovi «sulla soglia di un’era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni dell’in­telligenza artificiale sembrano sul punto di avviare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali» [44]. Volendo focalizzare l’attenzione sulle tematiche più contigue al presente scritto, l’avvento delle nuove tecnologie è destinato ad alimentare in misura crescente (almeno) due macro temi, fortemente interconnessi tra loro: l’impatto occupazionale della diffusione su larga scala dei robot nei contesti produttivi e le molteplici questioni sollevate dalla crescente interazione uomo-macchina. Per quanto concerne il primo tema, il timore che da sempre accompagna lo sviluppo delle tecnologie applicate al contesto produttivo è la progressiva sostituzione dell’attività lavorativa “umana”, specie quella non qualificata, con “manodopera meccanica”, alimentando per tale via fenomeni di “disoccupazione di massa” di interi settori (o di intere categorie di lavoratori). Il timore, all’evidenza fondato [45], deve essere affrontato a giudizio di chi scrive muovendo da una presa d’atto inevitabile: l’esperienza ci ha insegnato che il progresso, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, difficilmente subisce battute d’ar­resto (ed anzi progredisce a ritmi sempre crescenti) e, specie in un’economia globale qual è quella odierna, è preferibile interpretarlo piuttosto che ostacolarlo. Detto diversamente, una lotta avverso l’evoluzione tecnologica condotta esclusivamente entro [continua ..]


4. Le decisioni algoritmiche: i primi terreni di confronto e le possibili applicazioni nell’ambito del diritto del lavoro

Con il termine decisioni algoritmiche si è soliti richiamare quella tipologia di provvedimenti (in senso ampio) determinati totalmente o parzialmente da meccanismi decisionali automatici fondati su algoritmi. Il fenomeno, che si sta diffondendo in numerosi settori (quali, tra gli altri, trading, valutazione merito creditizio e concessione del credito [52], assicurativo, marketing, giudiziario [53]), ha interessato il dibat­tito dottrinario [54] degli ultimi anni, alimentato da alcuni “esperimenti” avviati dalla pubblica amministrazione. Il caso più eclatante, forse, è costituito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge «buona scuola»), nell’ambito della quale il Ministero dell’Istruzione decise che le graduatorie per le assegnazioni delle sedi e per le richieste di mobilità presentate dai docenti venissero effettuate da un software sulla base di alcuni parametri predefiniti. L’esito di tale procedura, è giunto nelle aule della giustizia amministrativa, la quale si è trovata a prendere posizione in merito ad un tema delicato qual è l’impiego di algoritmi decisionali da parte della pubblica amministrazione [55]. Senza voler entrare nel merito della vicenda, si ritiene utile dare un breve cenno delle tematiche di carattere generale toccate dal Consiglio di Stato [56], il cui percorso argomentativo è particolarmente interessante e potenzialmente estensibile (almeno in parte) anche ad altri settori del diritto: nella motivazioni, vengono innanzitutto messi in risalto gli «indiscutibili vantaggi derivanti dalla automazione del processo decisionale dell’amministrazione mediante l’utilizzo di una procedura digitale ed attraverso un “algoritmo” – ovvero di una sequenza ordinata di operazioni di calcolo che in via informatica sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande», tanto che il Consiglio afferma che una procedura informatica che conduca in base a criteri oggettivi e predeterminati alla decisione finale «non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata» [57]. Evidenzia il Consiglio di Stato, tuttavia, che «il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile” (…) al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento [continua ..]


5. Prospettive futuribili del diritto del lavoro

Con il presente elaborato si è cercato di mettere in evidenza alcuni dei grandi cambiamenti in atto: concetti quali big data [62], internet of things, intelligenza artificiale sono entrati a far parte del viver quotidiano e portano alla nostra attenzione tematiche nuove che hanno effetti dirompenti sulle concezioni tradizionali. Si pensi, a titolo esemplificativo, che il par. 41 della Relazione su un’agen­da europea per l’economia collaborativa del Parlamento europeo [63] sottolinea quanto sia «importante che i lavoratori delle piattaforme collaborative possano beneficiare della portabilità delle valutazioni e recensioni, che rappresentano il loro valore nel mercato digitale, e che sia promossa la trasferibilità e la cumulabilità delle valutazioni e recensioni tra le diverse piattaforme, rispettando nel contempo le norme sulla protezione dei dati e la vita privata di tutte le parti interessate» [64]. Ebbene, discutere di diritto alla “portabilità delle valutazioni e recensioni”, in una fase storica in cui il confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è sempre più sottile, deve far riflettere: non appare poi così futuristico ipotizzare fenomeni di «profilazione» di massa di lavoratori (potenzialmente non propriamente autonomi) su data base popolati da recensioni di datori di lavoro e utenti. L’esempio è funzionale a metter in evidenza come il dibattito politico e dottrinario sulle prospettive del lavoro nel terzo millennio debba proseguire e di come ancora molto debba esser fatto, soprattutto dal punto di vista della protezione sociale. Se, come sembra ipotizzabile, l’area del lavoro autonomo tenderà ad assorbire aree tradizionalmente riferite al lavoro subordinato, si renderà necessario un intervento legislativo che ripensi l’attuale modello e preveda nuovi strumenti di tutela e sostengo che neutralizzino le difficoltà qualificatorie emergenti dall’economia digitale [65]. Suggestiva è, in tal senso, la proposta di autorevole dottrina di immaginare meccanismi analoghi a quello istituito per il lavoro occasionale mediante una sorta di voucher virtuale che incorpori la contribuzione previdenziale [66]. Il progresso, nelle sue diverse forme, dovrà poi essere calato nel singolo contesto produttivo ed accompagnato da una evoluzione delle relazioni [continua ..]


NOTE