Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Il principio di automaticità delle prestazioni nella previdenza dei liberi professionisti (di Marco Gambacciani, Professore associato di Diritto del lavoro – Università degli Studi “Roma Tre”)


Il saggio affronta il tema dell’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni anche alla previdenza dei liberi professionisti. Esso si deve ritenere applicabile soltanto in presenza di una esplicita indicazione in tal senso nei rispettivi ordinamenti previdenziali. Altrimenti la regola generale è quella dell’inapplicabilità ai professionisti (e più in generale a tutti i lavoratori autonomi) del principio di automaticità delle prestazioni e della necessità del versamento integrale della contribuzione (purché essa non sia prescritta) per avere diritto alle prestazioni.

The automatic entitlement to benefits principle in the social security for independent contractors

The essay addresses the issue of the applicability of the automatic entitlement to benefits principle also to the independent contractors’ social security. Such principle must be considered applicable only if there is an explicit indication to that effect in the relevant social security system. Otherwise, the general rule is that of the inapplicability to independent contractors (and more generally to all self-employed workers) of the principle of automatic entitlement to benefits and the need for full payment of the contribution (provided that it is not statute barred) in order to be entitled to benefits.

SOMMARIO:

1. Il principio di automaticità delle prestazioni nel lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo - 2. Il principio di automaticità delle prestazioni nella previdenza dei lavoratori autonomi, e in particolare dei liberi professionisti. L’interpretazione della giurisprudenza - 3. Il principio della regolarità contributiva. L’irrilevanza della misura dell’omissione contributiva (totale o parziale), purché si tratti di contributi non prescritti - 4. L’esperienza (e la disciplina) dei singoli regimi previdenziali dei liberi professionisti - 5. L’autofinanziamento degli enti previdenziali privati - 6. La solidarietà categoriale e la concorrenza tra professionisti - NOTE


1. Il principio di automaticità delle prestazioni nel lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo

In materia di previdenza dei liberi professionisti, è ancora dibattuto il problema se, ed eventualmente in che termini, è applicabile ad essa il principio di automaticità delle prestazioni. Storicamente questo principio è stato applicato al lavoro subordinato. Com’è noto, infatti, l’art. 2116, comma 1, c.c. prevede che l’ente previdenziale deve corrispondere al lavoratore le prestazioni anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti [1]. Si tratta di un principio generale applicabile a tutte le forme di previdenza obbligatorie per i lavoratori subordinati costituendo una garanzia fondamentale per l’assicurato [2]. Negli ultimi anni il principio di automaticità delle prestazioni è stato applicato anche al lavoro parasubordinato. Dapprima nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [3]. E poi anche in alcune altre forme di previdenza obbligatorie. Ne sono dimostrazione due recenti interventi del legislatore. Il primo, quello più diretto, è l’art. 13, d.lgs. n. 80/2015 [4], che ha previsto l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni con riferimento all’indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’INPS [5]. Il secondo, dal contenuto più incerto, è quello dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che ha previsto l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (anche) alle collaborazioni organizzate dal committente. In tale disciplina, almeno secondo una parte della dottrina, dovrebbe ricondursi anche quella previdenziale, e quindi anche il principio di automaticità delle prestazioni [6]. Pur con i limiti e le cautele indicati (oltretutto le collaborazioni organizzate dal committente non coprono l’intera area del lavoro parasubordinato [7]), i due interventi legislativi a cui si è fatto cenno sembrano esprimere una linea di tendenza, già anticipata peraltro anche da una parte della giurisprudenza, per ora soltanto di merito [8]. In tale giurisprudenza, per giustificare l’applicazione (per via di interpretazione estensiva) del principio di automaticità delle prestazioni previsto dall’art. 2116 c.c. anche al lavoro parasubordinato, si evidenzia [continua ..]


2. Il principio di automaticità delle prestazioni nella previdenza dei lavoratori autonomi, e in particolare dei liberi professionisti. L’interpretazione della giurisprudenza

In alcuni forme di previdenza è stata la stessa legge a confermare che il principio di automaticità delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi [9]. E comunque ormai da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall’art. 2116 c.c. «non trova applicazione nel rapporto tra lavoratore autonomo (anche libero professionista) ed ente previdenziale», con la conseguenza che «il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni» [10]. Come si è già accennato, l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione è fondato sul fatto che le esigenze di tutela del lavoratore subordinato e di quello autonomo sono strutturalmente diverse e non assimilabili. Mentre, infatti, il lavoratore subordinato non provvede personalmente al versamento dei contributi previdenziali ed è quindi necessario che sia tutelato attraverso il principio di automaticità delle prestazioni affinché non subisca le conseguenze negative delle eventuali omissioni contributive del datore di lavoro, il lavoratore autonomo (o libero professionista) invece è destinato a subire le conseguenze pregiudizievoli dell’ina­dempimento delle obbligazioni contributive a suo carico. Tuttavia, i giudici di legittimità affermano che ciò avviene «di regola», perché in quelle stesse sentenze la Corte di Cassazione ha cura di precisare che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica al lavoro autonomo e libero professionale «nel difetto di esplicite norme di legge e fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario» [11]. La precisazione è fondamentale ed è da condividersi perché ancora una volta valorizza il pluralismo che caratterizza tutto il nostro sistema previdenziale [12]. Dunque la valutazione di se e come applicare il principio di automaticità delle prestazioni anche ai diversi enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti spetta innanzitutto al legislatore e/o all’autonomia normativa riconosciuta ai predetti enti dalla legge [13]. [continua ..]


3. Il principio della regolarità contributiva. L’irrilevanza della misura dell’omissione contributiva (totale o parziale), purché si tratti di contributi non prescritti

Non è rilevante, poi, se l’omissione contributiva del professionista sia totale o soltanto parziale. In entrambi i casi, infatti, si deve ritenere che il principio di automaticità delle prestazioni non operi. E quindi, il professionista non avrà diritto alle prestazioni previdenziali anche nel caso in cui esso abbia adempiuto soltanto parzialmente all’obbligo contributivo (ad esempio, versando la contribuzione soltanto per alcuni anni di iscrizione o in modo parziale per alcuni o tutti gli anni di iscrizione). Ciò sempreché i contributi omessi non siano prescritti, e perciò possano ancora essere versati dal professionista (seppur in ritardo) e ricevuti dall’ente previdenziale [15]. Per erogare la prestazione, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l’ente previdenziale richiede la c.d. “regolarità contributiva”, da intendersi come integrale adempimento dell’obbligo contributivo da parte del libero professionista. Incluse le eventuali sanzioni (o somme aggiuntive) per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali (ed anche per l’omesso o ritardato invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie), in quanto dette sanzioni civili sono previste automaticamente e sono funzionalmente connesse all’omessa o irregolare contribuzione (con funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo) [16]. In tal senso, del resto, si è già pronunciata la giurisprudenza della Corte di Cassazione affermando che nella previdenza dei liberi professionisti l’erogazione delle prestazioni da parte dell’ente gestore «non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento» [17]. Dunque, in assenza di esplicita indicazione di segno contrario nei rispettivi ordinamenti previdenziali, la regola generale è quella dell’inapplicabilità ai professionisti (e più in generale a tutti i lavoratori autonomi) del principio di automaticità delle prestazioni e della necessità del versamento integrale della contribuzione per avere diritto alle prestazioni.


4. L’esperienza (e la disciplina) dei singoli regimi previdenziali dei liberi professionisti

È utile verificare quante forme di previdenza obbligatorie per i liberi professionisti abbiano attualmente una normativa specifica in materia di automaticità delle prestazioni. Nel regime previdenziale dei geometri, l’art. 35 della legge n. 990/1955 prevedeva che «l’iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi». Questa norma è stata abrogata dall’art. 43 della legge n. 37/1967. Attualmente, invece, l’art. 33, comma 1 bis, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari (in vigore dal 21 novembre 2019) prevede che, «qualora non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo di regolare iscrizione all’Albo», l’interessato può chiedere (al compimento dell’età pensionabile) «la liquidazione della pensione con sistema di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Ove successivamente nei termini di prescrizione intervenga il versamento dei contributi mancanti, il trattamento sarà riliquidato sempre con il calcolo contributivo […] su domanda dell’interessato e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’intervenuto pagamento» [18]. Eccezionalmente, quindi, nel regime previdenziale dei geometri la pensione è erogata anche in presenza di omissioni contributive non prescritte (sia pure calcolata con il sistema contributivo sulla base dei contributi effettivamente versati, e con possibilità di successiva riliquidazione in caso di versamento dei contributi omessi nei termini di prescrizione) [19]. Diversa è la norma attualmente presente nel regime previdenziale degli avvocati. L’art. 1, comma 1, del Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione (approvato, con diversa denominazione, alla fine del 2005 ed entrato in vigore nel 2006), infatti, prevede che «sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti [continua ..]


5. L’autofinanziamento degli enti previdenziali privati

In modo particolare per le forme di previdenza obbligatorie dei liberi professionisti, in assenza di esplicita e diversa disciplina, la necessità che l’adempimento dell’obbligazione contributiva sia integrale per avere diritto alle prestazioni è confermata anche dalle particolari caratteristiche di quelle speciali forme di previdenza. Come è noto, infatti, agli enti previdenziali privati, pur se essi devono garantire forme di previdenza obbligatoria (ossia diritti costituzionali fondamentali) [24], «non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti» [25]. Dunque, in quanto estranei al sistema della finanza pubblica, gli enti previdenziali privati operano in regime di integrale autofinanziamento [26]. E l’autosufficienza finanziaria è perseguita rigorosamente dalla legge. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, infatti, gli enti previdenziali privati devono garantire l’equilibrio di bilancio in un arco temporale sempre più lungo, anche nell’interesse delle future generazioni [27]. E ciò pena il commissariamento e la liquidazione. In caso di disavanzo economico e finanziario, infatti, la legge stabilisce la gestione commissariale degli enti e, quando lo stato di disavanzo persiste dopo tre anni dalla nomina del commissionario e venga accertata l’impossibilità di provvedere al riequilibrio finanziario, è previsto anche il loro assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa [28]. L’ingerenza esterna sull’attività degli enti previdenziali privati quindi è particolarmente incisiva [29], anche perché la maggior parte di essi eroga prestazioni pensionistiche di base. Per questo gli enti previdenziali privati sono sottoposti anche alla vigilanza e controllo dei Ministeri competenti (in modo particolare sulle norme statutarie e regolamentari in materia di contributi e prestazioni), nonché al controllo generale sulla gestione da parte della Corte dei Conti [30]. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, al riguardo, che il sistema autofinanziato degli enti previdenziali privati implica «un forte richiamo alla responsabilità del gestore, dalla cui buona amministrazione dipende in sostanza il mantenimento di un sistema che non può altrimenti finanziarsi» [31]. È evidente, quindi, come il corretto [continua ..]


6. La solidarietà categoriale e la concorrenza tra professionisti

Peraltro, l’operare in regime di autofinanziamento degli enti gestori non è l’unica ragione per la quale nella previdenza dei liberi professionisti il principio di automaticità delle prestazioni non si può applicare anche nel caso in cui l’omissione contributiva sia soltanto parziale. È anche da tenere conto, infatti, che i regimi previdenziali dei liberi professionisti sono ormai tutti fondati sul principio solidaristico (sia pure nell’ambito della categoria professionale rappresentata) e non già su quello mutualistico [33]. E mentre il sistema mutualistico si caratterizza per la «rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali», quello solidaristico si caratterizza invece per «l’irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali», in quanto i contributi sono considerati «unicamente quali mezzo finanziario della previdenza sociale» e le prestazioni «quale strumento per l’attuazione concreta dei fini della previdenza» [34]. Dunque, in un sistema fondato sul principio di solidarietà gli obblighi contributivi gravano, «in modo generalizzato ed incondizionato, su tutti i membri della categoria compresi coloro i quali, per particolari situazioni soggettive, non possano conseguire con certezza, o per intero, i benefici previdenziali del sistema considerato» [35]. Ciò che conta è la solidarietà categoriale, sia di tipo distributivo fra tutti gli appartenenti al gruppo rappresentato, sia di carattere intergenerazionale (come dimostrato dal fatto che i regimi previdenziali privati sono gestiti finanziariamente con il sistema della ripartizione). Tutti gli iscritti, quindi, devono contribuire (con il versamento dei contributi dovuti) all’onere finanziario della previdenza di categoria. Ed è proprio la contribuzione di tutti gli iscritti (anche con l’imposizione di minimi contributivi) [36] che serve a garantire nei regimi previdenziali per i liberi professionisti anche istituti e prestazioni che sono diretta espressione del principio di solidarietà. Basti pensare, soltanto per fare degli esempi, alla pensione minima [37], od anche a numerose altre prestazioni di carattere assistenziale (presenti in pressoché tutti i regimi previdenziali dei liberi professionisti) che spesso prescindono dal [continua ..]


NOTE