Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Erogazione dei trattamenti di fine servizio: una questione ancora aperta (di Raffaele Fabozzi )


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Corte costituzionale 25 giugno 2019, n. 159 – Pres. Lattanzi-Red. Sciarra

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Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. – dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79/1997, conv., con modif., nella legge n. 140/1997 e del­l’art. 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, conv., con modif., nella legge n. 122/2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (ven­tiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell’ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

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 1. Con la pronuncia in commento la Consulta è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto legge n. 79/1997 [1], e dell’art. 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 [2], in relazione agli artt. 3 e 36 Cost. La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Roma [3] nel­l’ambito di un giudizio promosso da una dipendente pubblica (del Ministero della giustizia), in pensione per anzianità dal 1° settembre 2016, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità di buonuscita senza la dilazione e la rateizzazione prevista dall’attuale disciplina legislativa [4]. In particolare, secondo l’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79/1997 (convertito in legge n. 140/1997), “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1 [5], loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ammini­strazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi” [6]. Successivamente, l’art. 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha introdotto un meccanismo di rateizzazione, in ragione del­l’importo complessivo da erogare: “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dal­l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, del­l’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo [continua..]