Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Riders e lavoro etero-organizzato: il primo intervento della Cassazione (di Gaetano Zilio Grandi e Maria Laura Picunio)


Il contributo esamina gli esiti interpretativi cui è pervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 concernente la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro dei ciclo-fattorini di Foodora.

Riders and heter-organized work: supreme court's first judgement

The essay focuses on the interpretative results of the Court of Cassation’s ruling 24 January 2020, n. 1663 concerning the rules applicable to the employment relationship of Foodora’s riders.

Keywords: Subordinate work – self-employment – collaborations organized by the customer.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Natura dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e riflessi sulla normativa ap­plicabile alle collaborazioni etero-organizzate - 3. Collaborazioni etero-organizzate, lavoro autonomo e subordinazione - NOTE


1. Premessa

La sentenza della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2020, n. 1663 pone fine al­l’ormai celebre controversia giudiziale tra i fattorini e la piattaforma di food delivery Foodora, offrendo al contempo le prime indicazioni sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, che risultano fondamentali se si considera l’ampia diatriba dottrinale che si è aperta a seguito dell’ema­nazione della norma in merito alla sua portata, sintomatica delle incertezze da essa derivanti. Proprio per questo, sebbene la pronuncia rappresenti la chiusura della vicenda giu­diziale, sembra difficile ritenere che le discussioni intorno ai presupposti e alle tutele offerte dall’applicazione della norma, nonché alle tutele a favore dei riders, siano destinate a esaurirsi; al contrario è probabile che l’intervento della Corte porti ad esse nuova linfa [1]; la Cassazione, infatti, conferma la statuizione della Corte d’Appello di Torino ma lo fa con motivazioni in parte divergenti.


2. Natura dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e riflessi sulla normativa ap­plicabile alle collaborazioni etero-organizzate

La prima questione che viene affrontata nella pronuncia è quella della qualificazione dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 e, soprattutto, della sua applicazione ai rapporti dei riders, in merito alla quale viene riconosciuta l’esistenza di un “vivace dibattito dottrinale”. Invero già nei primi commenti al d.lgs. n. 81/2015 venivano offerte diverse letture della disposizione, con le quali si tentava, tra l’altro, di rispondere ai dubbi di legittimità costituzionale derivanti da quanto previsto nel comma 2, nella parte in cui, prevedendo significative esclusioni all’applicazione della stessa, risultava lesivo del principio di effettività della tutela, nonché di indisponibilità del tipo. Riepilogando brevemente [2] le posizioni espresse dai diversi Autori, una prima è quella che segue il metodo qualificatorio, riconoscendo nel lavoro dei c.d. riders i tratti della subordinazione; la seconda postula l’esistenza di un tertium genus, per cui il lavoro etero-organizzato costituirebbe un’alternativa tra subordinazione e autonomia; la terza considera che i c.d. riders rientrino nella categoria dei lavoratori autonomi e la quarta ritiene che l’art. 2 costituisca una norma di disciplina, che ha esteso la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ad alcuni lavoratori “deboli”. La stessa vicenda giudiziaria dei fattorini di Foodora offre uno spaccato delle diverse impostazioni, considerato che i tre organi giudicanti chiamati ad esprimersi nei vari gradi di giudizio hanno consegnato altrettante interpretazioni differenti: in primo grado la configurazione da parte del Tribunale di Torino dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 come norma apparente portava, infatti, ad escludere la ricorrenza dei presupposti della subordinazione e quindi a negare l’applicazione della tutela prevista dalla norma; la Corte d’Appello, invece, leggendo la norma come creativa di un tertium genus, riteneva applicabili solo la parte delle norme di protezione del lavoro su­bordinato compatibili con tale categoria autonoma, la Cassazione, infine, aderisce alla lettura che vede l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 come una norma di disciplina che am­plia l’ambito di applicazione della normativa del lavoro subordinato a fattispecie che tali non sono. L’interpretazione a cui [continua ..]


3. Collaborazioni etero-organizzate, lavoro autonomo e subordinazione

Risolto il problema della disciplina applicabile, la Cassazione si preoccupa di fissare il perimetro della fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate sia rispetto alle collaborazioni “genuine”, ex art. 409 c.p.c., che al lavoro subordinato, questioni che a ben vedere sono strettamente connesse. Quanto alla prima distinzione, si afferma che elemento accomunante tra collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni etero-organizzate è il coordinamento, che risulta però diversamente declinato: nelle prime le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo – come del resto previsto nell’attuale formulazione dell’art. 409 c.p.c. – mentre nelle seconde le modalità di coordinamento sono im­poste dal committente. Risulta, quindi, che elemento chiave sia il potere di etero-organizzazione, ed infatti, nonostante nella sentenza siano disseminati spunti di vario genere, come il riferimento ad una condizione di “debolezza economica” in cui si troverebbero i collaboratori etero-organizzati, questi non vengono successivamente sviluppati, dimodoché non sembrano poter acquistare valore al fine dell’indagine sulla qualificazione del rapporto. La rilevanza del potere di etero-organizzazione emerge, invece, da vari passaggi della motivazione: se in un primo momento, infatti, viene affermato che il legislatore ha inteso valorizzare una pluralità di indici fattuali ritenuti sufficienti e significativi al fine di giustificare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, consistenti nella personalità, nella continuità e nell’etero-organizzazione, a ben vedere è solo l’etero-organizzazione l’elemento di differenziazione rispetto alle collaborazio­ni “genuine”, essendo gli altri elementi comuni alle due fattispecie, ed esso risulta essere quindi l’unico discrimine da utilizzare. Viene infatti chiarito che non necessariamente dev’essere verificato che il committente organizzi la prestazione del collaboratore quanto a tempo e luogo; tali elementi, viceversa, come emerge anche dalla modifica apportata alla norma con l’espunzione delle parole “anche con riferimento a tempi e al luogo di lavoro”, assumono valore meramente esemplificativo [8]. Ciò però non impedisce che, come meglio si vedrà, [continua ..]


NOTE