Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Le collaborazioni organizzate dal committente come incerta linea di confine tra lavoro tutelato e lavoro non tutelato (di Giulio Quadri )


Il saggio affronta la tematica delle collaborazioni organizzate dal committente anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 101/2019 convertito in legge n. 128/2019. Si concentra sui requisiti della fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente, sulla disciplina applicabile e sugli elementi di distinzione con le collaborazioni coordinate e continuative. Il saggio analizza, infine, la prima giurisprudenza in materia di call center out­bound e di riders, anche in relazione alla nuova disciplina che stabilisce livelli minimi di tutela per il lavoro tramite piattaforme digitali.

The employer-organised work as uncertain boundary line between protected work and unprotected work

The essay analyzes the topic of employer-organised work in the light of the discipline introduced by Decree-Law no. 101/2019 converted into Law no. 128/2019. It focuses on the requirements of the case of employer-organised work, the applicable regulation and the fun­damental characteristics that differ from employer-coordinated work. The essay finally analy­zes first case law on call center outbound and riders, in relation to the new discipline concerning minimum level of protection for platform work.

Keywords: Employer-organised work – employer-coordinated work – platform work.

SOMMARIO:

1. Il lavoro parasubordinato tra vecchi e nuovi modelli contrattuali - 2. Le collaborazioni organizzate dal committente come incerto spartiacque tra lavoro tutelato e lavoro non tutelato - 3. I requisiti delle collaborazioni organizzate dal committente do­po il decreto legge n. 101/2019 conv. in legge n. 128-2019 e la distinzione tra etero-organizzazione e coordinamento - 4. Lo scarso rilievo della natura giuridica delle collaborazioni organizzate dal committente e il problema sostanziale della disciplina applicabile: una conferma da Cass. n. 1663-2020 - 5. Call center outbound e riders: le prime applicazioni giurisprudenziali dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e il ruolo dell'autonomia collettiva - NOTE


1. Il lavoro parasubordinato tra vecchi e nuovi modelli contrattuali

La rilettura di alcuni recenti scritti del Maestro [1] costituisce lo spunto per una riflessione sulle trasformazioni dei modelli contrattuali di quei rapporti di lavoro che si trovano nella zona grigia tra subordinazione e autonomia. L’evoluzione del lavoro autonomo, soprattutto nelle forme del c.d. lavoro parasubordinato [2], si sviluppa, infatti, parallelamente all’evoluzione della disciplina del lavoro subordinato [3], in un tormentoso vortice di riforme che negli ultimi vent’anni hanno sconvolto in più occasioni l’assetto fondamentale della disciplina delle prestazioni di lavoro che si collocano ai confini della subordinazione [4]. Come un levriero che insegue lo zimbello, il legislatore cerca di approdare ad un assetto regolativo idoneo ad assicurare, da un lato, una sufficiente protezione per quei soggetti che collaborano in modo coordinato e continuativo con il medesimo committente e, dall’altro, un efficiente disincentivo all’utilizzo distorto delle tipologie del lavoro autonomo, spesso formalizzate per coprire rapporti di lavoro di fatto connotati dagli elementi tipici della subordinazione. Ma, nonostante gli sforzi, la preda risulta ancora lontana e, così, i vari stravolgimenti nell’utilizzo delle tecniche di tutela, da ultimo quello realizzato nel c.d. Jobs Act [5], non consentono al legislatore di pervenire ad un impianto sistematico realmente apprezzabile, che risulti idoneo, cioè, a conciliare finalità protettive – di previsione di adeguati livelli di tutela di rapporti connotati da propri tratti social-tipici che li mantengono fuori della subordinazione – e finalità antielusive – di lotta all’impiego fraudolento dei modelli contrattuali del lavoro autonomo [6]. Non ha sortito gli effetti sperati la tecnica della tipizzazione della fattispecie del lavoro parasubordinato, realizzata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. Riforma Biagi [7], che segnava il passaggio da un contesto normativo caratterizzato da una fattispecie aperta e indeterminata, desumibile dall’art. 409, n. 3, c.p.c., cui l’ordina­mento aveva riconosciuto limitate tutele (soprattutto previdenziali e processuali) a un sistema incentrato su una fattispecie tipica, il lavoro a progetto [8], dotato di una disciplina specifica, a cui ricondurre obbligatoriamente – salvo alcune [continua ..]


2. Le collaborazioni organizzate dal committente come incerto spartiacque tra lavoro tutelato e lavoro non tutelato

Il nuovo assetto normativo, delineato dal d.lgs. n. 81/2015 e successivamente ritoccato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 e dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con legge 2 novembre 2019, n. 128, si dimostra caratterizzato dall’introduzione della fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente, alla quale viene estesa l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, e dalla ridefinizione (in chiave restrittiva) del concetto di collaborazioni coordinate e continuative, a cui, però, è attribuito nuovamente il connotato originario dell’atipicità, che era venuto meno nel 2003 con la tipizzazione del lavoro a progetto. Sotto il profilo della disciplina, poi, le collaborazioni coordinate e continuative continuano ad essere ricondotte al lavoro autonomo, e quindi principalmente alle norme codicistiche del contratto d’opera (artt. 2222 ss.), alle recenti disposizioni introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (in caso di lavoro autonomo non imprenditoriale) [18], a sporadiche disposizioni sostanziali e previdenziali che disciplinano la materia e, limitatamente ai c.d. riders, alle scarne previsioni del decreto legge n. 101/2019 conv. in legge n. 128/2019 [19]; l’inquadramento nella fattispecie dell’art. 409, n. 3, c.p.c., poi, comporta l’integrazione del trattamento del collaboratore con qualche ulteriore tutela processuale e sostanziale (quali, ad es., l’applicazione del rito del lavoro, l’art. 2113 c.c., il differente trattamento in materia di salute e sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008). Le collaborazioni organizzate dal committente, invece, almeno sotto il profilo del regime di tutela, sono ricondotte al lavoro subordinato, nel senso che dall’accerta­mento della sussistenza dei requisiti dell’art. 2, comma 1 – personalità (prevalente e non più esclusiva), continuatività, etero-organizzazione – pare discendere direttamente l’applicazione della «disciplina del lavoro subordinato», dovendosi interpretare tale locuzione legislativa come riferita all’intera normativa che regola il lavoro subordinato, con una sostanziale parificazione dei rapporti sotto il profilo della disciplina [20]. Pertanto, tra il «lavoro subordinato», la cui fattispecie è definita dall’art. 2094 c.c., e il [continua ..]


3. I requisiti delle collaborazioni organizzate dal committente do­po il decreto legge n. 101/2019 conv. in legge n. 128-2019 e la distinzione tra etero-organizzazione e coordinamento

Come si è accennato, indipendentemente dall’accertata sussistenza degli elementi tipici della subordinazione delineati dall’art. 2094 c.c., nell’attuale contesto normativo, al riconoscimento delle tutele del lavoro subordinato può pervenirsi anche attraverso l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, nella formulazione ritoccata dal decreto legge n. 101/2019 conv. in legge n. 128/2019, qualora il giudice ritenga sussistenti i requisiti per inquadrare il rapporto nelle collaborazioni organizzate dal committente [25]. In estrema sintesi, le recenti modifiche hanno riguardato l’inserimento del secondo periodo («Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali»), che ha inteso chiarire – in modo opportuno, anche considerata l’ambigua definizione legislativa di piattaforme digitali [26] – che la fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente è riscontrabile anche nel lavoro tramite piattaforme digitali, principio, questo, peraltro già agevolmente ricavabile dalla più ampia formulazione dell’art. 2, comma 1, e quindi difficilmente controvertibile anche prima della novella. Tale intervento, invece, non si spinge fino a fornire criteri interpretativi volti a facilitare la verifica, con più specifico riferimento al fenomeno del lavoro tramite piattaforme digitali, della sussistenza dei requisiti della fattispecie delle collaborazioni organizzate, che, ove riscontrati, comportano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Quanto ai requisiti per l’applicazione dell’art. 2, comma 1, le modifiche apportate consistono principalmente nella sostituzione della parola «esclusivamente» con la parola «prevalentemente» riferite al requisito della personalità e con l’eliminazione dell’inciso «anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro» riferito all’etero-organizzazione; si tratta, in sostanza, di modifiche che paiono ampliare la definizione legislativa delle collaborazioni organizzate dal committente, rendendola però anche più incerta. Con riferimento al primo requisito, quello della «personalità», la previsione del [continua ..]


4. Lo scarso rilievo della natura giuridica delle collaborazioni organizzate dal committente e il problema sostanziale della disciplina applicabile: una conferma da Cass. n. 1663-2020

Seguendo l’impostazione sopra delineata, viene ad essere sdrammatizzato anche il problema della natura giuridica delle collaborazioni organizzate previste dall’art. 2, comma 1. Probabilmente non è corretto qualificare tali collaborazioni né come lavoro autonomo, né come lavoro subordinato. Del resto, la norma non ha la finalità principale di tipizzare una fattispecie, ma intende, più che altro, individuare un ambito di rapporti cui si applica la disciplina del lavoro subordinato [63]. Nella realtà concreta, il contratto di collaborazione organizzata dal committente non potrà essere frutto di una scelta negoziale delle parti, come alternativa al lavoro subordinato o al lavoro autonomo; la norma verrà chiamata ad operare solo in sede giudiziale o ispettiva, una volta posta in discussione la natura realmente autonoma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato tra le parti [64]. In quella sede, risulterà sufficiente dare la prova dell’esistenza dell’etero-organizzazio­ne (oltre agli altri requisiti della personalità e della continuità) per ottenere l’attra­zione del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato. Una volta raggiunta tale prova, si dimostrerà, invece, superfluo accertare ulteriormente l’esistenza dei requisiti della subordinazione (etero-direzione e dipendenza), perché la disciplina applicabile sarà comunque quella del lavoro subordinato. In questa prospettiva, potrebbe diventare sostanzialmente inutile sul piano pratico – salvo quanto si dirà per il regime delle esclusioni di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 – distinguere tra collaborazioni organizzate e lavoro subordinato [65], diventando solo una questione teorica, priva di risvolti applicativi, quella della natura autonoma o subordinata delle collaborazioni organizzate. Il rapporto al quale, in sede giudiziale, viene applicata la disciplina del lavoro subordinato per mezzo dell’accer­tamento dei requisiti dell’art. 2, comma 1, potrà, in realtà, tanto presentare i caratteri della subordinazione, dovendo quindi più correttamente essere qualificato come lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, quanto non presentarli, dovendo quindi restare nell’ambito di collaborazioni probabilmente autonome (perché prive di tutti [continua ..]


5. Call center outbound e riders: le prime applicazioni giurisprudenziali dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e il ruolo dell'autonomia collettiva

La maggior parte dei dubbi teorici evidenziati dalla dottrina, con il conseguente clima di incertezza che ne è derivato, sono emersi anche in sede di prima applicazione giurisprudenziale (in materia di call center outbound e riders), dimostrando, così, la difficoltà dell’attuale assetto normativo a dominare il mondo del lavoro parasubordinato, soprattutto per l’eccessivo margine lasciato all’interprete nell’operazione di qualificazione del concreto rapporto, a fronte di una fattispecie dai contorni sfuggenti, quella delle collaborazioni organizzate dal committente, che conduce inesorabilmente all’applicazione integrale delle tutele del lavoro subordinato. Al di là di qualche dubbio emerso nelle pronunzie di primo grado in materia di riders (in particolare del Tribunale di Torino e del Tribunale di Milano) [99], influenzate forse da prime letture troppo restrittive del disposto dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, già nella sentenza della Corte di Appello di Torino [100] e ancor di più nella pronunzia della Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 è possibile scorgere una certa consapevolezza della funzione rimediale di detta norma, introdotta dal legislatore con chiara finalità antielusiva. Nonostante le persistenti incertezze teoriche sulla natura delle collaborazioni organizzate dal committente e la notevole evanescenza del concetto di etero-organiz­zazione, l’art. 2, comma 1, ha dimostrato, comunque, di essere dotato un’effettiva ca­pacità di attrarre alle tutele del lavoro subordinato prestatori operanti nella «zona grigia» tra autonomia e subordinazione. Soprattutto nella sentenza della Cassazione prevale una lettura pragmatica della norma [101], che prescinde da problemi teorici di difficile soluzione, quale, in particola­re, la natura autonoma o subordinata delle collaborazioni etero-organizzate, per concentrarsi, invece, sulla sua funzione pratica, che è quella di «rendere più facile l’ap­plicazione della disciplina del lavoro subordinato» per prestatori che, soggetti a diret­tive unilaterali del committente nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, si vengono a trovare in una situazione di debolezza tale da richiedere, nell’intenzione del legislatore, un regime di [continua ..]


NOTE