Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'etero-organizzazione tra approccio rimediale e qualificatorio. La Corte di Cassazione resta al bivio (di Laura Foglia )


Il saggio segue in modo critico l’iter giudiziario della vicenda connessa alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei riders impiegati nel food delivery, sviluppatasi in termini tali da implicare per la prima volta la sottoposizione al vaglio della giurisprudenza della nozione di etero-organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Vaglio cui è stata chiamata da ultimo la Corte di Cassazione, alla cui decisione è espressamente dedicato il presente contributo. L’interpretazione dei giudici di legittimità, intesa a dare rilievo ad una lettura della predetta disposizione come norma di mera disciplina, di modo che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, lo stesso, ove connotato dall’esercizio da parte del committente di un potere unilaterale di determinazione delle modalità di organizzazione della prestazione lavorativa del collaboratore, sarebbe soggetto alla disciplina propria del lavoro subordinato, finisce per riconoscere l’applicabilità della norma medesima nei confronti dei rapporti che siano qualificabili come etero-organizzati. In tal modo collocandosi nella prospettiva, radicalmente erronea, che la nozione, in realtà priva di qualsiasi valenza qualificatoria, valga ad identificare una ulteriore tipologia di rapporto tra subordinazione e autonomia, differenziandosi in ragione della unilateralità del potere del committente dalle collaborazioni coordinate e continuative.

The hetero-organization between remedial and qualifyng approach. The court of cassation remains at the crossroads

The essay follows critically the judicial process of the affair connected to the legal qualification of the employment relationship of the riders employed in food delivery, developed in terms such as to imply for the first time the submission to the jurisprudence of the notion of hetero-organization referred to in article 2 of Legislative Decree n. 81/2015. Screen to which the Court of Cassation was last called, to whose decision this contribution is expressly dedicated. The interpretation of the legitimacy judges, intended to give importance to a reading of the aforementioned provision as a rule of purely disciplinary, so that, regardless of the qualification of the relationship, the same, where characterized by the exercise by the client of a power unilateral determination of the modalities of organization of the work performance of the collaborator, would be subject to the discipline of subordinate work, ends up recognizing the applicability of the same norm in relation to relationships that qua­lify as hetero-organized. In this way, placing itself in the radically erroneous perspective that the notion, in reality devoid of any qualifying value, is used to identify a further type of relationship between subordination and autonomy, differentiating itself due to the unilateral nature of the power of the client from the continuous collaborations and coordinates.

Keywords: Hetero-organization – art. 2 of Legislative Decree n. 81/2015 – interpretation –
remedial approach – qualifying approach – crossroads – critical analysis.

SOMMARIO:

1. L'etero-organizzazione al vaglio della giurisprudenza di merito. L'accoglimento della tesi deltertium genus - 2. La pronunzia della Corte di Cassazione tra il vecchio ed il nuovo testo dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 recato dalla novella di cui al decreto legge n. 101/2019, rubricato 'Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali', convertito in legge n. 128-2019 - 3. L'eterogenesi dei fini: dall'approccio rimediale alla prospettiva qualificatoria. La Corte di Cassazione ritorna alla tesi del tertium genus - NOTE


1. L'etero-organizzazione al vaglio della giurisprudenza di merito. L'accoglimento della tesi deltertium genus

Con la sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663 la Corte di Cassazione affronta e, almeno temporaneamente [1], definisce la nota vicenda dei riders di Foodora, ciclofattorini che, valendosi della mediazione di una piattaforma informatica gestita da una società che mediante quella provvede a raccogliere e distribuire le relative commesse, forniscono il servizio di vivande a domicilio [2]. A ciò costretta nel perimetro disegnato dallo sviluppo processuale della vicenda, che circoscriveva il suo intervento al profilo della riconducibilità del rapporto medesimo nell’ambito del nuovo istituto delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Va ricordato, infatti, che in sede di gravame avverso la decisione del Tribunale di Torino la Corte d’Appello aveva respinto, non diversamente dal primo giudice, la domanda principale proposta dai lavoratori, originari ricorrenti, volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto ed alla conseguente riammissione in servizio per l’illegittimità dell’avvenuta cessazione del medesimo, da qualificarsi in termini di licenziamento intimato in assenza di giusta causa e di giustificato motivo, ma aveva accolto, riformando sul punto la pronunzia di primo grado, la domanda avanzata in via subordinata con riguardo al richiamato profilo. La decisione era stata poi impugnata innanzi alla Corte di legittimità solo dalla parte datoriale con riferimento al medesimo aspetto e al tema delle tutele applicabili alla specifica fattispecie, senza che i lavoratori originari ricorrenti avessero proposto a loro volta ricorso incidentale. In sostanza, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità delle contrapposte tesi emerse in sede di merito in ordine all’interpretazione del­l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Ove, non diversamente dal dibattito dottrinale sviluppatosi sul punto [3], il problema qualificatorio si è imposto, essendo in quella sede percepita la novità della prestazione etero-organizzata essenzialmente in termini concreti, quale veicolo di tu­tela del lavoratore ulteriore rispetto all’alternativa tra subordinazione ed autonomia, tornata, sotto tale profilo, ad essere “secca” – tutto o niente – con l’abrogazione della normativa in materia di contratto a progetto, per risultare, allo stato, i [continua ..]


2. La pronunzia della Corte di Cassazione tra il vecchio ed il nuovo testo dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 recato dalla novella di cui al decreto legge n. 101/2019, rubricato 'Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali', convertito in legge n. 128-2019

Più coerente con la logica che informa la norma in questione, conformandola come norma di disciplina piuttosto che come norma di fattispecie, è l’orientamento accolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663 depositata il 24 gennaio 2020 che, pur rendendo relativamente all’impugnazione proposta avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino una pronunzia di rigetto, vi perviene sulla base di una diversa motivazione. In effetti, la Suprema Corte nell’affrontare la sola problematica di cui risultava investita, concernente, appunto, l’applicazione nella specie dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 e nella sua formulazione originaria, atteso che la novella modificativa del testo della predetta norma nel frattempo intervenuta per essere stata introdotta in sede di approvazione della legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 non avendo valenza retroattiva, non risultava applicabile alla fattispecie, sviluppa un ragionamento che, nell’escludere in radice l’approccio qualificatorio, si rivela più congruo rispetto alla premessa, da cui pur identicamente muove la Corte d’Appello torinese [6]. Si tratta della ritenuta necessità di attribuire una qualche valenza precettiva alla norma predetta e di disattendere, pertanto, l’interpretazione già prospettata in sede di gravame e riproposta con il ricorso per cassazione, intesa a configurarla quale norma meramente apparente. Interpretazione che quell’approccio qualificatorio finiva per presupporre, imponendo la verifica dell’assunto per cui il contenuto della stessa sarebbe pienamente riconducibile alla previsione già recata dall’art. 2094 c.c. risolvendosi in una riproposizione della nozione di subordinazione. Il giudice di legittimità muove dalla rilevata esigenza di contestualizzare la norma con riguardo ad una serie di interventi normativi con i quali il legislatore ha cercato di far fronte, approntando discipline il più possibile adeguate, alle profonde e rapide trasformazioni conosciute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche. Trasformazioni che hanno inciso profondamente sui tradizionali rapporti economici. Così la Corte giunge a porre la norma stessa in stretta correlazione con l’art. 52 del medesimo d.lgs. n. 81/2015, diretto ad abrogare le disposizioni [continua ..]


3. L'eterogenesi dei fini: dall'approccio rimediale alla prospettiva qualificatoria. La Corte di Cassazione ritorna alla tesi del tertium genus

Sulla scorta di tali rilievi la Corte di Cassazione finisce per subordinare l’appli­cazione della norma all’esito del giudizio qualificatorio cui afferma essere il giudice costituzionalmente tenuto, di modo che l’effetto estensivo delle tutele proprie del lavoro subordinato potrà aversi solo con riguardo a rapporti che, valutati estranei al­l’area della subordinazione come dell’autonomia, siano qualificati come etero-orga­nizzati, esito questo del tutto contraddittorio rispetto al dichiarato approccio rimediale. Ma a ben vedere è la complessiva ricostruzione della Corte di Cassazione a rimandare alla prospettiva della norma di fattispecie piuttosto che della norma di disciplina. Ciò è quanto si desume dalla considerazione di cui alla sentenza per la quale gli elementi in fatto emersi in giudizio, se confermano l’autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto, per la rilevata mera facoltà dello stesso ad obbligarsi alla prestazione, non valgono a revocare in dubbio il requisito della etero-organizzazio­ne nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, determinante per la sua riconduzione alla fattispecie astratta di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2017. A riguardo è a dirsi, innanzitutto, come fare riferimento ad una scissione fra mo­mento genetico e momento funzionale di un contratto di lavoro, contratto che si qualifica in relazione alla sua esecuzione ovvero con riguardo alla prestazione che risulta adempiuta, di modo che è la natura di questa ad identificare ab origine il contratto stipulato, sia operazione concettualmente opinabile. Nel senso che non si può ritenere che le parti, in sede di stipula e dunque nel momento genetico del contratto, abbiano posto in essere una intesa negoziale suscettibile nel corso della sua esecuzione di riflettere un contenuto obbligatorio differente, giacché quel diverso contenuto varrebbe di per sé a qualificare lo schema negoziale adottato dalle parti a prescindere dal nomen iuris inizialmente attribuito al rapporto costituito. Ma è a dirsi come il rilievo svolto susciti maggiori perplessità laddove finisce per ricollegare “l’autonomia del lavoratore” nella fase genetica del contratto, ovvero, in altri termini, la natura autonoma della prestazione dedotta in contratto [continua ..]


NOTE