Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Quer pasticciaccio brutto della responsabilità penale a titolo di cooperazione colposa del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che non esercita i diritti attribuiti per legge (di Ornella La Tegola, Professoressa associata di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)


L’art. 50 d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso può rispondere di cooperazione colposa ai sensi dell’art. 113 c.p. se non ha ottemperato ai compiti che gli sono stati attribuiti per legge.

Cass. pen., Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le ragioni di fatto e di diritto che portano alla condanna del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - 3. Il ruolo e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - 4. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Cassazione penale ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari [1] di condanna di un datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo di un lavoratore in conseguenza della violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, se la pena comminata al datore di lavoro poteva dirsi annunciata, del tutto inaspettata è stata la condanna del RLS a titolo di cooperazione colposa nella causazione dell’infortunio mortale. Quello in commento è il primo caso in cui i giudici di legittimità riconoscono (e puniscono) la cooperazione colposa del RLS per infortunio mortale sul lavoro [2]. Fino alla sentenza in esame, infatti, la Cassazione penale ha più volte precisato che l’argomento difensivo del mancato svolgimento delle proprie attribuzioni da parte del RLS non è idoneo a scagionare il datore di lavoro dal momento che quest’ul­timo deve «pur sempre considerarsi investito della posizione primaria di garanzia e a lui direttamente fa carico, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della normativa antifortunistica, l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee a garantire la loro sicurezza» [3], mentre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è «chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza; non gli competono certamente quella di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure per prevenirli e neppure quella di formazione dei lavoratori, funzioni che restano entrambe appannaggio esclusivo del datore di lavoro» [4]. Non a caso, ha affermato in passato la Cassazione penale, «con riguardo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la fonte normativa parla di “attribuzioni” mentre, in relazione alle condotte del datore di lavoro, si parla di “obblighi”» [5]. L’acceso dibattito registrato tra i commentatori della sentenza in esame con riguardo alla condanna del RLS è, quindi, pienamente giustificato [6]. Ma vi è di più. Dall’istruttoria di primo grado emergeva che l’imputato RLS era anche componente del consiglio di amministrazione [continua ..]


2. Le ragioni di fatto e di diritto che portano alla condanna del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il lavoratore defunto era stato assunto per svolgere la mansione di impiegato tecnico con la qualifica di disegnatore – geometra. Il giorno dell’infortunio stava, invece, svolgendo l’attività di scarico merci su espressa indicazione del datore di lavoro. Durante l’operazione di stoccaggio, dopo aver trasportato un carico di tubolari di acciaio, essere sceso dal carrello elevatore ed essersi arrampicato sullo scaffale per meglio posizionare il carico, il disegnatore veniva schiacciato da cinque tonnellate di tubolari che gli rovinavano addosso e lo uccidevano. Sul corpo del geometra non passava inosservata la divisa da operaio, il che convinceva i giudici, anche sulla base delle testimonianze rese dai colleghi dello stesso, del fatto che egli venisse abitualmente utilizzato come magazziniere. Veniva accertato, inoltre, che non era stato formato per lo svolgimento del suddetto incarico né era stato addestrato all’utilizzo del carrello elevatore [12]. Dall’istruttoria emergeva, infine, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, pur avendo ricevuto una comunicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche RSPP) che denunciava la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non aveva adempiuto a nessuna delle attribuzioni che l’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 gli riconosce, omettendo di sollecitare il datore di lavoro, anch’egli destinatario della comunicazione del RSPP, all’adozione delle misure idonee a prevenire la situazione di pericolo ivi descritta. Sulla base di questi presupposti, la Corte di Appello di Bari, sulla falsariga del Tribunale di Trani, condannava il RLS per aver disatteso quanto previsto nell’art. 50 d.lgs. n. 81/2008 che, disciplinandone «le funzioni e i compiti (…), attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Richiamando le stesse motivazioni, la Cassazione penale conferma la sentenza d’appello impugnata, riconoscendo la colpa specifica del RLS per aver violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro così concorrendo a [continua ..]


3. Il ruolo e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

A questo punto si impone un inquadramento normativo della figura del RLS e del ruolo a tale figura riconosciuto dalla legge nel sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura introdotta dalla direttiva quadro 89/391/CEE in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per «rappresentare i lavoratori per quanto riguarda i problemi della protezione della loro sicurezza e salute durante il lavoro» (cfr. art. 3, lett. c), della dir. 89/391/CEE), attribuendogli una serie di diritti (cfr. art. 11 dir.) finalizzati a contribuire all’adozione delle necessarie misure di protezione dei lavoratori, «con una partecipazione equilibrata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». La “partecipazione equilibrata” richiamata dalla normativa europea, come vedremo infra, non comporta il riconoscimento di poteri di codeterminazione al RLS; solo palesa la necessità di costruire un dialogo tra RLS e datore di lavoro che si muova seguendo uno schema collaborativo, evitando il conflitto [21]. Nell’i­dea comunitaria, infatti, il massimo della sicurezza tecnologicamente possibile si raggiunge solo adottando un modello partecipativo in cui il RLS riceve tutte le informazioni da parte del datore di lavoro sui rischi legati all’ambiente e all’at­tività di lavoro e ha il diritto di essere consultato e di formulare proposte per il raggiungimento dell’o­biet­tivo comune della maggiore sicurezza tecnologicamente possibile. Insomma, il datore di lavoro resta l’unico soggetto su cui grava l’obbli­go prevenzionale [22]. Neppure l’esercizio del potere di delega a competenze (persone o servizi) esterne al­l’im­presa e/o allo stabilimento, lo libera dalle proprie responsabilità in materia [23]. La normativa comunitaria, quindi, descrive un “contributo” del RLS alla realizzazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, realizzato mediante il riconoscimento di attribuzioni che non solo non rivestono la natura di obbligo [24], ma che mai potrebbero condurre a riconoscere una qualche responsabilità del RLS per il mancato raggiungimento del livello più alto di sicurezza possibile. Il RLS, infatti, non ha poteri di codecisione: ciò è ben evidente dalla [continua ..]


4. Conclusioni

Insomma, da un’analisi complessiva del TU sicurezza, è agevole affermare che il legislatore non concede al RLS poteri di codeterminazione della sicurezza in concorso col datore di lavoro: elemento, quest’ultimo, che appare rilevante per poter attribuire un qualunque tipo di responsabilità al RLS. Tutt’al più gli si potrebbe imputare il mancato esercizio del mandato di rappresentanza, ma anche in questo caso non vi sarebbe alcuna responsabilità di natura penale. Semplicemente, i lavoratori possono non votarlo più [53]. Di tutto questo sembra consapevole il giudice del primo grado di giudizio che, nel condannare il soggetto che svolge anche la funzione di RLS, sottolinea il ruolo da egli ricoperto nella gestione della società sia in qualità di consigliere di amministrazione che di dirigente della stessa [54]. Come noto, il dirigente, al pari del datore di lavoro, è responsabile delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza del lavoro avendo una posizione di garanzia attribuita dalla normativa in materia. Insomma, anche se nella parte dispositiva non viene espressamente affermato, nulla esclude che il RLS sia stato condannato in primo grado perché, nella sua qualità di dirigente e di membro del CdA, aveva l’obbligo di attivarsi per eliminare la situazione di pericolo. Nel progredire dei gradi di giudizio, il riferimento alla posizione di garanzia del soggetto che rivestiva la funzione di RLS non in quanto tale ma perché alter ego del datore di lavoro, è rimasto solo nella descrizione del fatto ed è stato rimosso anche dalle considerazioni di diritto. L’auspicio è che la pronuncia in esame della Cassazione penale rimanga un caso isolato su cui riflettere così che, come nel finale del romanzo richiamato nel titolo di questo commento, la possibilità che un soggetto che svolge le funzioni di RLS sia condannato a titolo di cooperazione colposa in concorso col datore di lavoro venga, come nel più classico dei finali aperti, messo in discussione [55].


NOTE
Fascicolo 4 - 2023