Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Nuove forme di collaborazione organizzate dal committente: tra giurisprudenza e contrattazione collettiva. Un dialogo ideale con Giuseppe Santoro Passarelli (di Roberto Pessi, Professore emerito di Diritto del lavoro – Università degli Studi LUISS “G. Carli”)


Con il presente contributo l’Autore procede ad un dialogo con il pensiero di Giuseppe Santoro Passarelli in materia di collaborazioni coordinate e continuative. Si dà conto in particolare dell’evoluzione della disciplina e dei possibili sviluppi normativi.

New forms of collaboration organized by the client: between jurisprudence and collective bargaining. An ideal dialogue with Giuseppe Santoro Passarelli

With this contribution the Author proceeds to a dialogue with the thoughts of Giuseppe Santoro Passarelli on the subject of coordinated and continuous collaborations. In particular, the Author examines the evolution of the discipline and possible regulatory developments on the topic.

1. Non è agevole per l’interprete ricostruire il pensiero di uno studioso poliedrico come Giuseppe Santoro Passarelli. I contributi di questa giornata hanno già offerto ed offriranno (in ragione del succedersi delle relazioni) passaggi significativi sul contributo di Pino (come mi permetto di chiamarlo sin dai tempi delle nostre frequentazioni maceratesi) agli studi sul rapporto di lavoro (partendo dall’importante intuizione sulla parasubordinazione), sullo svolgimento dello stesso e sulla retribuzione diretta e differita, sulla stessa nozione di azienda (e sulle dinamiche del suo trasferimento); nonché poi ancora sulla contrattazione collettiva e sul rapporto tra legge e contratto e tra contratti di diverso livello, ed infine sulla nozione di sciopero e sulla legittimazione al conflitto. In questa sede, sia pure idealmente, mi è sembrato opportuno proseguire con Pino un vivace dialogo sul tema delle collaborazioni organizzate, avviato nel corso di un convegno di Pisa, promosso dal comune amico Oronzo Mazzotta, all’indomani del­l’en­trata in vigore del d.lgs. n. 81/2015. Nel fare ciò, prenderò le mosse dal Suo contributo “Sui lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020” [1], pubblicato sui Lavoro Diritti Europa nel 2020, in modo da potermi confrontare in modo compiuto con le Sue posizioni sul tema. 2. Il saggio dell’Onorato offre nell’incipit un’efficace sintesi della disciplina riferibile alle “originarie” collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c., chiarendo che le stesse “non sono rimaste una fattispecie processuale”, giacché l’au­tonomia privata “ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. ha creato una nuova fattispecie non appartenente ad alcun tipo legale”, concludendo “una serie di contratti di lavoro autonomo continuativo, molto simili al lavoro subordinato, ma molto più vantaggiosi per il committente, perché a questi rapporti in caso di recesso non si applicava la normativa sui licenziamenti ed erano dovuti contributi in misura assai inferiore a quelli previsti per il lavoro subordinato”. Nel citato contributo l’Onorato prende atto della circostanza che “questi rapporti il più delle volte erano di falso lavoro autonomo tanto che il legislatore del 2003 con il d.lgs. 276 ha introdotto il nuovo tipo legale del lavoro a progetto con lo scopo di attribuire al progetto una funzione selettiva che, tuttavia, il progetto non è riuscito a svolgere e conseguentemente non ha conseguito l’obbiettivo di eliminare i falsi lavori autonomi”. Ma perché tale nuova figura contrattuale è stata abrogata nel 2015? La condivisibile risposta che Pino offre alla domanda “è che nella pratica si era [continua..]
Fascicolo 4 - 2023