Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Trasparenza nei rapporti di lavoro e contrattazione collettiva (di Emilio Balletti, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)


Nello scritto è esaminato il rilevare della contrattazione collettiva sia quale “strumento” sia quale “oggetto” di trasparenza nei rapporti di lavoro, evidenziandone, da un lato, le potenzialità al fine dell’attuazione e comunque della specificazione dei doveri di trasparenza del datore di lavoro ex d.lgs. n. 104/2022, nonché rimarcando, dall’altro lato, l’esigenza di trasparenza degli stessi testi dei contratti collettivi. Ciò anche al cospetto dell’archivio CNEL e della recente introduzione del codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali, e con valutazione della trasparenza pure dei contratti collettivi aziendali e di livello decentrato.

Transparency in labor relations and collective bargaining

The paper examines the relevance of collective bargaining both as an "instrument" and as an "object" of transparency in employment relationships, highlighting, on the one hand, its potential for the purpose of implementing and in any case specifying the transparency duties of the employer work pursuant to Legislative Decree no. 104/2022, as well as underlining, on the other hand, the need for transparency of the texts of collective agreements themselves. This also in the light of the CNEL archive and the recent introduction of the single alphanumeric code of national collective agreements, and with an assessment of the transparency of corporate and decentralized collective.

SOMMARIO:

1. La contrattazione collettiva quale “strumento” e “oggetto” di trasparenza in relazione ai rapporti di lavoro - 2. L’attuazione mediante la contrattazione collettiva del principio di trasparenza ex d.lgs. n. 104/2022 - 3. Pubblicità e conoscenza dei contenuti della contrattazione collettiva: l’archivio “CNEL” e il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali - 4. La trasparenza dei contratti collettivi aziendali e di livello decentrato - 5. Trasparenza e tutela dei diritti previsti dalla contrattazione collettiva - NOTE


1. La contrattazione collettiva quale “strumento” e “oggetto” di trasparenza in relazione ai rapporti di lavoro

Affermatane l’operatività in relazione ai rapporti di lavoro, ai sensi della direttiva UE 2019/1152 e nei termini di suo svolgimento nel nostro ordinamento secondo le recenti previsioni del d.lgs. n. 104/2022 [1], il principio di trasparenza appare destinato a trovare concreta realizzazione anche alla luce degli svolgimenti della contrattazione collettiva, oltreché pure in riferimento ad essa. È proprio mediante la contrattazione collettiva che è infatti possibile dare attuazione e concreta effettività al principio di trasparenza, in conformità e a specificazione delle disposizioni del d.lgs. n. 104/2022. Ma, al contempo, la trasparenza appare in ogni caso da assicurare anche riguardo agli stessi contenuti della contrattazione collettiva: in particolare, al fine dell’ef­fettiva conoscenza da parte dei lavoratori dei loro diritti e doveri da questa stabiliti. Sicché, oltre a rilevare quale strumento di realizzazione della trasparenza nei rapporti di lavoro ex d.lgs. n. 104/2022, la contrattazione collettiva viene essa stessa ad essere “oggetto” di (necessaria) trasparenza.


2. L’attuazione mediante la contrattazione collettiva del principio di trasparenza ex d.lgs. n. 104/2022

Sono obiettivamente notevoli le potenzialità della contrattazione collettiva in ordine all’attuazione del principio della trasparenza in relazione ai rapporti di lavoro. In sede di contratto collettivo è infatti possibile dare concretezza a tale principio, regolandone l’an e il quomodo di operatività ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 104/2022, calibrandone la portata anche in relazione alle peculiarità dei dati ed elementi da rendere “trasparenti”, oltreché pure rispetto agli eventuali altri interessi o esigenze in concreto comunque da considerare (ad es., in tema di privacy): con determinazione da parte dell’autonomia collettiva di “cosa” e “come”, in che modo, nonché anche entro quali eventuali limiti debba essere reso “trasparente” e, quindi, comunicato al lavoratore, o comunque debba essere reso conoscibile o accessibile. Mediante la contrattazione collettiva è difatti appunto possibile definire nel dettaglio termini e modalità dell’assolvimento ai suoi doveri di “trasparenza” ex d.lgs. n. 104/2022 da parte del datore di lavoro: eventualmente, nel caso, anche in virtù della predisposizione di appositi modelli “tipo” o formule standardizzate di comunicazione dei dati e elementi da rendersi conoscibili o disponibili, con gli adattamenti necessari a seconda delle diverse realtà e delle eventuali particolari situazione lavorative, ambientali o personali. Ciò, peraltro, in corrispondenza ad alcuni precipui enunciati guida della stessa direttiva UE 2019/1152, in sede di cd. “considerando” della premessa al suo articolato normativo, appunto nel senso di una definizione dei termini di attuazione del principio della trasparenza e delle previsioni della direttiva d’intesa e comunque con una partecipazione realmente attiva delle parti sociali. Così, in primo luogo, ad esempio, in tema di “modelli” che «per aiutare i datori di lavoro a fornire informazioni tempestive» in sede di considerando 25 si prevede che siano «elaborati a livello settoriale o locale dalle autorità nazionali e dalle parti sociali» anche con il sostegno agli Stati membri da parte della Commissione nella predisposizione e diffusione di detti modelli [2]. Ma analogamente, in via ancor più significativa, anche in virtù di [continua ..]


3. Pubblicità e conoscenza dei contenuti della contrattazione collettiva: l’archivio “CNEL” e il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali

Eccetto la sola comunicazione del «contratto collettivo, anche aziendale, applicato» e delle «parti che lo hanno sottoscritto» che si prevede che il datore di lavoro debba fornire al lavoratore (cfr. lett. “q” del “nuovo” art. 1 d.lgs. n. 152/1997 ex art. 4, capo 4, d.lgs. n. 104/2022), dal cd. decreto “trasparenza” non è invece prestata alcuna particolare attenzione alla questione del rilevare della stessa contrattazione collettiva quale oggetto di necessaria trasparenza. Nulla è infatti previsto dal d.lgs. n. 104/2022 al fine di assicurare un’effettiva conoscenza o comunque un possibile accesso da parte dei lavoratori ai contenuti dei contratti collettivi loro applicati. Esigenza, questa, che permane ad ogni modo di innegabile attualità anche al cospetto della oggi prevista mera comunicazione del “contratto collettivo applicato”, ex lett. “q” del “nuovo” art. 1, d.lgs. n. 152/1997 cit., in quanto è risaputo che almeno in alcuni casi per il singolo lavoratore possa di fatto comunque rivelarsi problematico reperirne il testo, specie per i contratti collettivi aziendali o di livello decentrato in genere. Con il conseguente persistente rischio di “non conoscenza” da parte del medesimo lavoratore di quelli che sono i suoi diritti e doveri ai sensi appunto della contrattazione collettiva. In ordine alla questione della diffusione della conoscenza e quindi della trasparenza dei contenuti della contrattazione collettiva un contributo fondamentale è in ogni caso fornito dall’archivio dei contratti collettivi istituito presso il CNEL e alimentato in virtù del deposito di copia autentica dei contratti collettivi e degli accordi di rinnovo a cui i soggetti stipulanti devono provvedere ai sensi dell’art. 17, legge n. 836/1986. Tanto più alla luce del significativo impulso che è stato dato alla rilevanza di tale archivio presso il CNEL in forza della recente introduzione del codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 16-quater della legge n. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020 (cd. decreto “semplificazioni”): «una piccola disposizione che crea le condizioni per accrescere significativamente il grado di trasparenza del sistema della contrattazione collettiva» [10]. Ciò, in particolare, in virtù della [continua ..]


4. La trasparenza dei contratti collettivi aziendali e di livello decentrato

È tuttavia da valutare in che misura l’archivio presso il CNEL e la stessa introduzione del codice identificativo unico possano realmente indurre un incremento della trasparenza del sistema della contrazione collettiva in via generale, oppure, invece, più che altro in riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale e non anche per quella di livello decentrato. Il codice identificativo unico alfanumerico è infatti prefigurato, ex art. 16-quater, legge n. 120/2020, solo in riferimento al “contratto collettivo nazionale di lavoro”, senza che nulla di analogo rilevi per la contrattazione collettiva aziendale e comunque di livello decentrato. E almeno per i contratti collettivi di lavoro “privato” lo stesso deposito nell’ar­chivio CNEL è stabilito, ex art. 17 legge n. 936/1986, per la sola contrattazione collettiva nazionale e non anche per i contratti collettivi aziendali o comunque di livello decentrato. Il che diversamente, peraltro, dai contratti collettivi integrativi del pubblico impiego, i cui testi è infatti stabilito, ex comma 5, art. 40-bis, d.lgs. n. 165/2001, essere invece da trasmettere, oltre che all’Aran, anche al CNEL «con l’allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio sistemi di bilancio» (comma 5, art. 40-bis, d.lgs. n. 165/2001), pure con la prevista predisposizione da parte del CNEL di una relazione annuale «con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello» sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riguardo «alle esigenze della vita economica e sociale» (art. 10-bis legge n. 936/1986, inserito ex art. 9 legge n. 15/2009). Senza contare che a valere ad assicurare la diffusione della conoscenza dei contenuti della contrattazione collettiva decentrata del pubblico impiego dovrebbe essere già in sé la previsione della pubblicazione sul proprio sito da parte delle pubbliche amministrazioni dei “contratti integrativi stipulati” ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 (cfr. già comma 4, art. 40-bis, d.lgs. n. 165/2001, abrogato ex art. 53 d.lgs. n. 33/2013 cit.). Sta di fatto che un certo impulso alla pubblicità della contrattazione collettiva [continua ..]


5. Trasparenza e tutela dei diritti previsti dalla contrattazione collettiva

La questione della trasparenza dei contratti collettivi di livello decentrato assume peraltro ancora maggiore rilievo in relazione alla possibile esigenza da parte dei medesimi lavoratori interessati di un’effettiva conoscenza dei loro diritti e doveri di cui a tali contratti collettivi di secondo livello “in tempo utile” al fine di una loro tutela adeguata. Ciò, in particolare, in considerazione del possibile rilevare di termini di decadenza e comunque al fine dell’efficace esplicazione di un’eventuale azione giudiziale: rispetto alla quale, alla luce del rigido regime di preclusioni secondo cui è improntato il processo del lavoro [16], permangono ovviamente escluse possibili integrazioni o aggiustamenti della domanda una volta che è stata proposta, senza che al riguardo possa valere quale esimente la “non conoscenza” ab initio delle previsioni della contrattazione collettiva in ordine ai diritti azionati. Ove quale ipotesi di necessaria conoscenza “in tempo utile” può rilevare, ad esempio, quella del testo di un contratto collettivo in tema di criteri di scelta alla base di un licenziamento collettivo, specie in relazione ai termini di decadenza per l’impugnazione giudiziale del licenziamento ex art. 6 legge n. 604/1966 (modificato ai sensi dell’art. 32, legge n. 183/2010 e, successivamente, dall’art. 1, comma 38, legge n. 92/2012). Così come un interesse alla conoscenza tempestiva può parimenti esservi per il testo di un accordo collettivo inerente ad un trasferimento di azienda o di un suo ramo ex art. 2112 c.c., alla conoscenza del quale risultano peraltro interessati sia i lavoratori trasferiti al cessionario, sia anche quelli eventualmente rimasti alle dipendenze del­l’im­prenditore alienante. Senza che a soddisfacimento dei rimarcati interessi e delle relative esigenze di tutela possa comunque valere la stessa possibilità di accesso ai contenuti della contrattazione collettiva per via giudiziale ex comma 4, art. 425 e/o ex comma 2, art. 421 c.p.c. Un tale accesso mediante la via giudiziale, infatti, consente di addivenire alla conoscenza del testo del contratto collettivo solo in corso di causa, e cioè solo quando la domanda giudiziale è già stata proposta e non è quindi più modificabile, né integrabile. E tanto mentre sono comunque molteplici i limiti che di per [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2023