Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Gruppi di società, centro unico di imputazione e uso promiscuo del personale (di Paolo Bernardo, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro – Università degli Studi Roma Tre)


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Cassazione civile, Sez. lav., 13 aprile 2022, n. 12034 – Pres. Doronzo – Rel. Esposito

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Nel caso di mera apparenza della pluralità di due soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale, è possibile pervenire alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale tra le due società. La compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a due distinte società implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario e tale accertamento esclude che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte delle società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell’interesse indifferenziato delle due società solo formalmente distinte. Conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991 coinvolga tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società.

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SOMMARIO:

1. Il tema - 2. Dall’irrilevanza del collegamento societario agli indici sintomatici dell’impresa unica - 3. La sentenza della Cassazione n. 12034/2022 - 4. Un compromesso pragmatico e le sue criticità - NOTE


1. Il tema

Continua a rivestire grande interesse teorico e pratico l’annosa questione concernente l’individuazione di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei gruppi di imprese e, in particolare, tra più società collegate [1]. Sebbene il problema della configurabilità di un tale centro di imputazione può porsi anche nel caso di imprese non societarie, è nell’ambito dei gruppi di società che quel problema si presenta con carattere di maggiore complessità, dovendo i principi di tutela lavoristica confrontarsi con le specifiche regole che il diritto commerciale detta per disciplinare il fenomeno dei collegamenti societari. Allo stesso tempo, dall’esame dei repertori, è agevole osservare come la soluzione del problema di cui trattasi assume una crescente rilevanza nelle controversie di lavoro. È da ricordare, invero, che, nel passato più risalente, il tema della unicità del centro unico di imputazione fosse evocato in giudizio principalmente per contestare i casi di frazionamento dell’anzianità di servizio, attuati attraverso l’interruzione del rapporto di lavoro e l’assunzione presso altre società del gruppo (volti ad evitare l’effetto moltiplicatore dell’ultima retribuzione sul calcolo dell’indennità di anzianità) [2]. Ma, i profili di rilevanza della questione si sono moltiplicati con l’introduzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (ed anche a seguito delle sue varie modifiche e riforme, le quali conservano significativi differenziali di tutela a seconda delle dimensioni dell’impresa) e con lo sviluppo dei fenomeni di decentramento produttivo. Così è, ad esempio, quando si tratta di determinare l’effettivo numero di dipendenti del datore di lavoro, ai fini dell’applicazione della tutela reale contro i licenziamenti individuali [3], oppure quando, nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si tratta di verificare la reale sussistenza delle motivazioni poste dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo [4], o di valutare il corretto assolvimento del c.d. obbligo di repêchage [5]. Analogamente, la medesima questione assume rilievo nei giudizi riguardanti i licenziamenti collettivi, sia ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati [continua ..]


2. Dall’irrilevanza del collegamento societario agli indici sintomatici dell’impresa unica

Il primo approccio al tema da parte della giurisprudenza, come noto, è stato orientato alla “difesa” della regola generale della formale separazione soggettivo-giuridica tra le singole società collegate [10]. Secondo tale approccio (ancora oggi, in linea di principio, dominante, sebbene con le precisazioni di cui si dirà), «il fenomeno del collegamento societario non comporta l’insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti, diverso dalle società collegate, le quali conservano la rispettiva personalità giuridica e sono, singolarmente, le datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di loro esercitate» [11]. Come evidenziato in dottrina, leggendo fra le pieghe di tale arresto giurisprudenziale, “quel che è decisivo nella valutazione dei giudici” appare essere “il parallelismo fra il concetto di persona giuridica e il beneficio della limitazione della responsabilità”, e ciò non tanto nei risvolti propri del tema commercialistico della responsabilità per l’insolvenza, ma, piuttosto, in senso più lato, “come momento di fondazione e giustificazione dell’incomunicabilità delle sfere di interessi mettenti capo a ciascun soggetto” [12]. È vero che da subito la Corte di Cassazione ha riconosciuto come il collegamento fra imprese possa anche fornire il substrato ad operazioni elusive di precetti normativi o di diritti di terzi, “mercé interposizioni fittizie o, viceversa, reali ma fiduciarie, di un’impresa ad un’altra e persino mediante la costituzione simulata di una società”. Allo stesso tempo, però, la Cassazione ha avuto cura di sottolineare come l’ordinamento preveda specifici mezzi di tutela per la repressione delle ipotesi di “frode” alla legge, onde “non è lecito estendere questa tutela a situazioni in cui non esiste frode” [13]. Un tale, risalente, approccio, sebbene formalmente ineccepibile, mostrava tuttavia un limite di natura sostanziale, stanti le notevoli difficoltà derivanti dall’onere, posto in capo al lavoratore, di provare la sussistenza dell’elemento soggettivo (animus) dell’intento fraudolento o simulatorio [14]. Per superare tali difficoltà [15], a partire dagli anni [continua ..]


3. La sentenza della Cassazione n. 12034/2022

La richiamata “formula aurea” è confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 12034/2022 [21], da cui prende spunto la presente nota. Nel caso di specie, i giudici del merito avevano accertato la sussistenza di un “unico complesso aziendale” fra due società, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore all’esito della procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società formale datrice di lavoro, atteso l’obbligo datoriale di scegliere i lavoratori da licenziare nell’ambito dell’intero complesso aziendale (ex art. 5 della legge n. 223/1991), e quindi, anche tra i lavoratori formalmente dipendenti dalla società diversa da quella che aveva intimato i licenziamenti, ma da quest’ultima controllata. Avverso la sentenza di secondo grado, le due società interessate proponevano ricorso per cassazione, lamentando l’illegittimità dell’accertata unicità del centro di imputazione “sostanziale” dei rapporti di lavoro tra di esse, e in particolare sostenendo che sarebbe stata necessaria la dimostrazione da parte del lavoratore di un utilizzo promiscuo della propria attività da parte delle stesse società. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha avallato il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che gli elementi di collegamento fra le due società emersi nel corso del giudizio avessero “travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa”. In particolare, i criteri attraverso i quali i giudici di merito erano pervenuti alla qualificazione della “sostanziale unicità della struttura aziendale, valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale” [22], sono stati ritenuti “coerenti” con il principio di diritto impartito dalla Cassazione a mente del quale l’esistenza di un centro unico di imputazione può essere desunto dagli indici sintomatici di cui si è detto. La sentenza in questione merita, tuttavia, di essere segnalata, [continua ..]


4. Un compromesso pragmatico e le sue criticità

È da premettere che il tema dell’abuso della personalità giuridica è, da sempre, tra i più studiati e controversi anche nella dottrina commercialistica [25]. Tuttavia, l’opinione prevalente di quest’ultima sembra poter essere ancora riassunta nella stentorea osservazione, secondo cui “affermare una responsabilità di gruppo significherebbe in definitiva togliere a questo fenomeno ogni possibilità di esistenza”, “perché ciò equivarrebbe a negare cittadinanza nel nostro ordinamento alle società di capitali”, posto che per ognuna di esse può “affermarsi che la società è soltanto uno strumento per la realizzazione degli interessi dei soci; che vi è un dominio o una sovranità dei soci che ne hanno il controllo e che da questi essenzialmente dipende la volontà sociale e l’indirizzo della sua attività; che la personalità giuridica ha una funzione essenzialmente strumentale, nel senso che l’ente sociale non assurge ad alcunché di superiore o di estraneo ai soci, ma rimane un mezzo per la realizzazione dei loro interessi e che sostanzialmente si confonde con essi” [26]. In questo contesto, la posizione espressa dalla giurisprudenza del lavoro, cui si uniforma la sentenza annotata, denota chiaramente un intento compromissorio e finalità pragmatiche. Come è stato perspicuamente evidenziato, quella soluzione persegue l’obiet­tivo di combinare la “assiomaticità del criterio ispiratore (che richiama la realtà giuridica delle singole imprese collegate e l’inidoneità del controllo societario a produrre effetti unificanti, al di là delle ipotesi di uso fraudolento della distinta soggettività delle varie società)” con “la molteplicità e varietà degli indici sintomatici di riferimento, capaci di selezionare un ampio spettro di situazioni concrete regolabili secondo la formula del centro unitario di imputazione dei rapporti giuridici” [27]. I principi del diritto comune e societario vengono, così, adattati, forse piegati, alla logica e alle finalità della tutela del lavoro, realizzando il “superamento” della formale separazione soggettiva tra le società appartenenti al medesimo gruppo mediante una “peculiare declinazione [continua ..]


NOTE