Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Diritto alle ferie retribuite dal licenziamento alla reintegra: il tempo è denaro (di Gabriele Franza, Professore associato di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Macerata)


Corte di Giustizia CE-UE – Sentenza 25 giugno 2020, n. C-762/18 e C-37/19

L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. Conseguentemente, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro, tale lavoratore ha diritto a un’indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione.

SOMMARIO:

1. La Corte di Giustizia rinnega la giurisprudenza nazionale sulla maturazione delle ferie dal licenziamento alla reintegra - 2. Il diritto “fondamentale” alle ferie dopo il licenziamento: per molti, ma non per tutti - 3. La reintegra del lavoratore licenziato come vicenda di sospensione del rapporto. Critica - 4. Incompatibilità del diritto alle ferie retribuite con la tutela risarcitoria dei licenziamenti illegittimi - NOTE


1. La Corte di Giustizia rinnega la giurisprudenza nazionale sulla maturazione delle ferie dal licenziamento alla reintegra

Secondo la Corte di Giustizia l’art. 7 della direttiva 2003/88 osta ad una giurisprudenza nazionale che esclude, in caso di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, il suo diritto a ferie annuali retribuite nel periodo dal licenziamento alla reintegrazione. Conseguentemente, qualora dopo la reintegra sopravvenga una nuova causa di estinzione del rapporto, il lavoratore ha anche diritto ad un’indennità commisurata alle ferie non godute in quel periodo. La decisione, che è stata attivata da un tribunale bulgaro (C-762/18) e contestualmente dalla nostra Cassazione (C-37/19) [1] per fatti ritenuti “analoghi”, si colloca nel solco di una vasta opera interpretativa, di recente condotta dal giudice europeo in relazione alle prescrizioni minime dettate per le ferie ed in forza del corrispondente diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 31, comma 2, Carta UE [2]. In realtà, ferma la equiordinazione del diritto alle ferie agli altri diritti fondamentali, mentre la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro stabilisce che «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane» (peraltro «secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali»), sul piano contenutistico la disposizione della Carta non aggiunge altro, limitandosi a prevedere che «ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». Il recepimento nell’ordinamento nazionale delle prescrizioni europee, realizzato col decreto legislativo n. 66/2003, aveva dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, che per le ferie interessavano soprattutto il godimento differito di parte del montante annualmente maturato, nonché i limiti e le modalità di indennizzo di quelle non tempestivamente godute. Nessuno, però, ipotizzava un contrasto rispetto alla disciplina dei licenziamenti [3], anche perché una solida giurisprudenza di legittimità affermava che, nonostante la ricostituzione del rapporto in caso di tutela reintegratoria, la maturazione delle ferie non poteva operare rispetto ad un periodo in cui, non esistendo l’obbligo di lavorare, non si pone l’esigenza di garantire il riposo [continua ..]


2. Il diritto “fondamentale” alle ferie dopo il licenziamento: per molti, ma non per tutti

La sentenza del giudice di Lussemburgo si presta a critiche sotto vari profili. Innanzitutto, occorre chiedersi quale sia l’approccio che giustifica la disamina della disciplina dei licenziamenti alla stregua delle prescrizioni minime sulle ferie. Invero, pochi giorni prima della decisione in commento la stessa Corte di Giustizia si era dichiarata manifestamente incompetente a valutare la conformità del nostro d.lgs. n. 23/2015 rispetto all’art. 30 della Carta UE, sul presupposto che il diritto fondamentale ad una tutela contro il licenziamento, previsto da quest’ultima diposizione, non è oggetto di attuazione da parte dell’ordinamento eurounitario, man­cando prescrizioni minime di carattere sanzionatorio pure nell’ambito dei licenziamenti collettivi [5]. Poiché l’art. 7 della direttiva 2003/88 nulla dice per l’ipotesi del licenziamento illegittimo, rispetto al caso di specie ci si poteva attendere o una analoga statuizione di incompetenza, considerato che le prescrizioni minime sulle ferie retribuite sono collocate in una disciplina europea che regola l’organizzazione dell’orario di lavoro; oppure un ripensamento della Corte, a quel punto chiamata a interpretare in via sistematica gli artt. 30 e 31 della Carta UE. Il che avrebbe imposto dapprima la verifica di conformità della complessa disciplina interna dei licenziamenti al diritto fondamentale ad una «tutela contro ogni licenziamento ingiustificato», e poi, in caso di esito positivo, la declinazione del diritto alle ferie retribuite non solo rispetto alla specifica tutela legale reintegratoria, ma anche alla diversificazione delle tutele, peraltro già legittimata dalla Consulta. Invece la Corte di Giustizia ha eluso la questione, rifuggendo il giudizio di conformità della nostra disciplina positiva all’art. 30 ed affidandosi all’analisi della sola giurisprudenza nazionale, della quale, anzi, si recepisce soltanto il dato effettuale consistente nella ricostituzione giuridica del rapporto conseguente all’ordine di reintegra. Di tale opzione metodologica è chiara espressione la parte dispositiva della sentenza, in cui la dichiarazione “ostativa” è appunto direttamente riferita alla giurisprudenza piuttosto che alla normativa interna. La statuizione, pertanto, va ben oltre quanto affermato in Dansk Industry, in cui il giudice europeo [continua ..]


3. La reintegra del lavoratore licenziato come vicenda di sospensione del rapporto. Critica

Limitando l’attenzione all’argomentazione giudiziale, la pronuncia solleva ulteriori perplessità. Come anticipato, la decisione del giudice europeo prescinde dalla disamina della disciplina legale della reintegrazione, accontentandosi di riferire che secondo la giurisprudenza italiana l’ordine di reintegra ricostituirebbe de iure il rapporto, da considerare come mai risolto «ad ogni fine giuridico ed economico» (punto 35). E sempre secondo la nostra giurisprudenza al lavoratore spetterebbero le «retribuzioni percepite per il periodo che va dalla data di comunicazione del licenziamento a quella dell’esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostituiva», la quale tuttavia non comprenderebbe l’indennità per le ferie non godute a causa della sua natura ibrida, inclusiva di una funzione risarcitoria (punto 36). Tutto ciò consentirebbe, ad avviso della Corte ed in comparazione con altri istituti, di equiparare al lavoro effettivo anche il periodo di non lavoro a causa di licenziamento, e quindi di riconoscere il diritto alla maturazione delle ferie durante tale periodo e la loro indennizzabilità in caso di successiva estinzione del rapporto. Senonché, le premesse su cui si sviluppa la pronuncia sono erronee e fuorvianti. Va intanto chiarito che rispetto al problema in esame non c’entra nulla la natura ibrida dell’indennità delle ferie non godute. Infatti tale qualificazione non incide sul diritto alla maturazione delle ferie, di cui costituisce un eventuale posterius. Oltretutto, a fronte dell’ipotetica maturazione di ferie durante il periodo dal recesso alla reintegrazione, l’indennità in parola verrebbe liquidata con le spettanze di fine rapporto e non come parte dell’indennità sostitutiva della reintegra. La vera questione consiste invece nella implicita equiparazione che la Corte di Giustizia istituisce fra la ricostituzione giuridica del rapporto, conseguente alla reintegra, e le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, tra cui quelle a causa di malattia e inabilità oggetto di comparazione [7]. È infatti questa equiparazione che consente al giudice europeo di forzare, all’interno del diritto alle ferie retribuite, la scomposizione concettuale tra la funzione del diritto al riposo e la pretesa retributiva per il tempo di non lavoro [8]. In base a questa [continua ..]


4. Incompatibilità del diritto alle ferie retribuite con la tutela risarcitoria dei licenziamenti illegittimi

Ovviamente l’impossibilità di qualificare il licenziamento come causa di sospensione del rapporto non lo sottrae, in caso di reintegrazione, al più generale problema della corrispettività secondo lo schema della mora credendi. Tuttavia il punto è proprio questo, perché nell’indagare tale profilo la Corte di Giustizia non può accontentarsi di quanto “affermerebbe” la giurisprudenza nazionale, senza esaminare la disciplina legale interna. Quest’ultima, infatti, non prevede una generica ricostituzione del rapporto «ad ogni fine ... economico», essendo invece notoriamente incentrata su un rimedio legislativo di tipo risarcitorio e non direttamente retributivo. Se non bastasse, la Corte Costituzionale ha recentemente preso posizione in materia, ribadendo la legittimità della natura risarcitoria anche per l’indennità dovuta dopo l’ordine giudiziale e in caso di mancata reintegrazione, trattandosi di soluzione «coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente» [17]. Pertanto la Consulta ha espressamente valutato, rispetto alla ricostituzione del rapporto da licenziamento illegittimo, il problema della sinallagmaticità delle prestazioni, riconoscendo la legittimità di una disciplina speciale risarcitoria e ritenendo che, in difetto di cooperazione datoriale, neppure il provvedimento reintegratorio ed il ripristino giuridico della lex contractus impongano l’equiparazione della effettiva utilizzazione delle prestazioni alla loro mera utilizzabilità. La sentenza della Corte di Giustizia va quindi ancora criticata, perché prescinde completamente dall’analisi di questo regime legislativo nazionale e dalla sua consolidata interpretazione [18]. L’errore è peraltro indotto dall’ordinanza di rimessione. Se infatti può ammettersi che la Cassazione si ribelli al giudice delle leggi rifiutando la pregiudiziale costituzionale [19], non è invece accettabile che, attivando quella comunitaria, il giudice di legittimità, oltre a parlare impropriamente di retribuzione, non riferisca a quello europeo di una pronuncia costituzionale intervenuta sul punto l’anno precedente. In [continua ..]


NOTE