Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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L'insopprimibile libertà di cessare l´impresa e l'illiceità del divieto di licenziamento (di Enrico Gragnoli, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Parma. )


Il saggio analizza l’impatto del divieto di licenziamento giustificato dal legislatore alla luce dell’epidemia di Covid-19 e, in particolare, le sue conseguenze sulla libertà di iniziativa economica che è anche libertà di cessazione dell’attività in caso di insuccesso dell’impre­sa. Ne consegue una misura poco bilanciata da parte del legislatore che rischia di violare gli artt. 41 e 42 Cost., qualora non venga previsto un equo indennizzo per le imprese.

Corporate’s unbelievable freedom to terminate and the illegality of the prohibition of dismissal

The essay analyzes the impact of the prohibition of dismissal justified by the legislator due to the Covid-19 epidemic and, in particular, its consequences on the freedom of economic initiative which is also freedom to terminate the activity in the event of failure of the undertakings. The result is a poorly balanced legislative measure, violating Articles 41 e 42 of the Constitution if a fair compensation is not provided for companies.

SOMMARIO:

1. La ragione di Stato, l’epidemia, i principi costituzionali e la minaccia alla democrazia - 2. La libertà di iniziativa economica e l’insuccesso dell’impresa - 3. Il divieto di licenziamento e la cessazione dell’attività di impresa - 4. Il diritto all’indennizzo delle imprese conculcate nell’esercizio della loro libertà e nel godimento della proprietà delle loro risorse


1. La ragione di Stato, l’epidemia, i principi costituzionali e la minaccia alla democrazia

Per chi si professi giusnaturalista, la ragione di Stato non può esercitare alcun fascino e, anzi, induce inevitabili timori, gli stessi di Antigone; se mai, le difficoltà estreme del consorzio civile sono l’occasione per l’applicazione rigorosa dei principi di tutela della persona, in nome dei valori liberali, dei quali si avverte più necessità quando si acuisce il bisogno, né la storia del nostro ordinamento ha mai visto particolari risultati positivi di provvedimenti drastici, presi in nome di un apparente interesse pubblico, il quale non può essere protetto con misure draconiane, indegne di istituzioni moderne, sul piano giuridico e persino su quello morale. Da ultimo menzionata dalla giurisprudenza comunitaria, seppure con riguardo a vicende di scarso rilievo (v. Corte di Giustizia, Sez. X, 30 aprile 2020, C-n. 211/2019, Sig. UO c. Készeniéti Rendooerség), la pretesa, impellente necessità impone un affinamento della protezione delle libertà, non la loro soppressione in nome di un irrealistico soddisfacimento di esigenze generali, destinate a sfociare nella mera sopraffazione, come accade in queste settimane. Del resto, nella nostra storia, senza molto costrutto neppure sul piano operativo, la singolare invocazione della necessità quale giustificazione della deroga ai valori costituzionali ha portato al triste caso di due sentenze opposte sulle successive versioni della legge Vigorelli e, pertanto, la … ragione di Stato ha determinato la violazione delle regole della … ragione umana, a cominciare dal suo cardine nel principio di non contraddizione, alla base della logica aristotelica, assunta dal nostro ordinamento a suo fondamento. Soprattutto di fronte all’emergenza, la Repubblica italiana non è la soluzione, ma il problema, e la ricerca emozionale e persino brutale di mediazioni affidate alla valutazione soggettiva della maggioranza parlamentare non lede solo le libertà civili (come commenta l’Accademia dei lincei), ma quelle economiche, avvalorando senza giustificazione una visione limitativa delle garanzie riconosciute a tutti, in qualunque momento, soprattutto in quelli di più avvertita difficoltà. Come la triste storia occidentale dimostra e come Alessandro Manzoni ricorda a proposito di una altra epidemia, la ragione di Stato è motore dell’iniquità; non vi è una [continua ..]


2. La libertà di iniziativa economica e l’insuccesso dell’impresa

Il ruolo del diritto del lavoro non è secondario rispetto alle più articolate dinamiche del mercato e alle decisioni dei suoi protagonisti. Infatti, in un contesto di frenetica competizione, l’esistenza delle imprese e le loro possibilità di azione sono influenzate dalla disciplina della riduzione di personale. Non a caso, l’art. 41 Cost. deferisce alla legge il compito di trovare una sintesi fra le diverse aspettative di aziende e dipendenti e di conciliare in modo accettabile obbiettivi in conflitto. Se l’art. 41, comma 1, Cost. e il collegato riconoscimento dell’economia di mercato presuppongono la libertà di licenziamento per ragioni organizzative, i commi successivi valorizzano profili di socialità e il legislatore deve considerare tali implicazioni per proteggere gli interessi di ciascun prestatore di opere. Questa dialettica non può essere sciolta in nome di astratte contrapposizioni fra mercato e tutela del lavoro, poiché tali nozioni sarebbero esangui se non fossero messe in relazione con una regolazione positiva. A questa ultima spetta definire un reale modello di licenziamento, con gli sforzi sistematici della dottrina e gli impulsi della giurisprudenza. I principi positivi traggono spunto dai canoni costituzionali, ma li devono tradurre in norme attente a tutte le possibili esigenze personali e patrimoniali. Proprio per questo collegamento con l’art. 41 Cost., il tema della riduzione di personale comporta una peculiare sintesi fra diritto ed economia. In difetto, sarebbe difficile comprendere l’evolversi dell’azienda e i suoi bisogni di trasformare l’organizzazione; però, rispetto alle numerose soluzioni immaginabili in astratto dal punto di vista economico, non basta richiamare l’art. 41 Cost. e la legge deve garantire al tempo stesso l’interesse dell’impresa di agire sul mercato (con il rischio dell’insuccesso) e le prospettive di vita e professionali del lavoratore. La disciplina positiva deve soddisfare in qualche misura tutte le ragioni in gioco; del resto, a questa conclusione conduce la dialettica fra il primo, il secondo e il terzo comma dell’art. 41 Cost., quindi fra la libertà di impresa e il riconoscimento costituzionale del valore e della dignità del lavoro eterodiretto. Il problema è di stabilire come si possano comporre le esigenze diverse e, quindi, quali regole debbano [continua ..]


3. Il divieto di licenziamento e la cessazione dell’attività di impresa

L’impatto maggiore del divieto di licenziamento non è esercitato nei confronti delle grandi imprese, che, se mai, si dolgono della mancata estensione degli strumenti di protezione del reddito (a dire il vero, con molte ragioni, vista anche la disciplina contraddittoria adottata in un breve lasso di tempo, con ovvi e immotivati ostacoli a una razionale pianificazione dell’attività). Le strutture aziendali articolate possono reggere una imposizione sulla prosecuzione dei rapporti, soprattutto se il supporto previdenziale fosse razionale e corrispondente ai sacrifici, ma, ancora prima, ponderato e articolato in modo tempestivo. Lo stesso non vale per le piccole imprese, sulle quali, peraltro, si addensano in notevole misura le conseguenze della drastica riduzione del prodotto interno lordo e che, sul piano costituzionale, possono invocare non solo la protezione dell’art. 41 Cost., ma quella dell’art. 4, in quanto sono la sede di esplicazione della partecipazione dell’imprenditore alla vita collettiva, con ovvi riflessi sugli artt. 1 e 2 Cost. A prescindere dalla diversa incidenza patrimoniale degli oneri collegati alla protrazione dei rapporti per l’illegittimo divieto di licenziamento (poiché l’intervento del trattamento di integrazione salariale non è completo, come ovvio), alle imprese di minore articolazione è vietata la cessazione dell’attività, soluzione al contrario inevitabile in molte fattispecie, nelle quali, a fronte della scomparsa dei ricavi in esito ai provvedimenti dell’autorità pubblica, non avrebbe senso la continuazione dell’iniziativa, con il ricorso ai risparmi dell’imprenditore per sovvenire a costi che, secondo una oculata impostazione, questi avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto evitare. Gli esempi si sono moltiplicati in questi mesi, sebbene non abbiano attratto l’interesse degli organi di stampa, concentrati sul destino delle grandi strutture produttive, le quali non si sarebbero certo interrogate sull’improvvisa fine del loro agire, fermi i tempi e i modi di liquidazioni complesse, se mai fossero state intraprese; e non ve ne erano né le condizioni, né l’intento. Con le tiepide reazioni delle loro associazioni di categoria, molte piccole imprese, soprattutto individuali, non hanno cessato l’attività per ottemperare al divieto di licenziamento, provvedendo con risorse [continua ..]


4. Il diritto all’indennizzo delle imprese conculcate nell’esercizio della loro libertà e nel godimento della proprietà delle loro risorse