Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Covid: norme per proteggere l'occupazione (di Antonio Vallebona)


Il saggio tratta dell’emergenza economica conseguente al blocco di tante attività per alcuni mesi a causa del COVID, delle norme da emanare per proteggere l’occupazione e delle terribili conseguenze in caso di mancata emissione.

Covid: the regulation in order to preserve employement

The essay discuss the economic emergency ensuing to the shutdown of several businesses for a number of months due to COVID 19, the regulations to enact in order to preserve employment and the dreadful consequences in the event of non-issuance.

Keywords: COVID – economic emergency – regulations to preserve employment.

SOMMARIO:

1. Emergenza economica - 2. Norme per proteggere l'occupazione - 3. Scenari a breve


1. Emergenza economica

Lo Stato italiano, per affrontare l’emergenza sanitaria derivata dal Covid, ha sospeso per alcuni mesi tutte le attività produttive tranne quelle essenziali. Il fine conclamato era di non aumentare i contagi (per ora più di 200.000) e i decessi (per ora più di 30.000). Ma queste misure, come prevedibile, hanno causato una crisi economica di dimensioni colossali. L’attuale Governo si vanta di avere concesso alle imprese prestiti tramite banche garantite dallo Stato. Ma le imprese non vogliono ulteriori prestiti sapendo di non poterli restituire e non a caso le domande sono poche. Mentre i finanziamenti pubblici a fondo perduto sono pochi visto l’enorme debito pubblico, anche se attualmente è sospeso il patto di stabilità europeo. Per i posti di lavoro c’è solo la cassa integrazione anche in deroga e il divieto temporaneo di licenziamento collettivo e individuale, tranne quelli disciplinari. Ma quando cesserà la cassa integrazione e quando le imprese potranno licenziare, gli occupati diminuiranno di tanto.


2. Norme per proteggere l'occupazione

Si elencano qui di seguito le disposizioni da emanare per proteggere l’occupa­zione. a) “I contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato o a termine stipulati e modificati in sede assistita possono prevedere una retribuzione fino al trenta per cento inferiore a quella indicata dai contratti collettivi nazionali del settore stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con una decontribuzione totale per tre anni”. b) “ I contratti di lavoro subordinati a temine e le successive proroghe o rinnovi possono essere stipulati senza causali, senza limiti di tempo, senza il limite numerico rapportato ai dipendenti a tempo indeterminato dello stesso datore di lavoro, purché la proroghe o i rinnovi siano inferiori a quattro”. c) “Le imprese italiane, che provano di essersi delocalizzate in altri stati anche cambiando il nome della società prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge, possono rientrare in Italia assumendo cittadini italiani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine con una retribuzione fino al trenta per cento inferiore a quella indicata dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore, con una decontribuzione totale per tre anni e con una imposta sul reddito del quindici per cento se il reddito non superi i sessantacinquemila euro o del venti per cento se il reddito è superiore”. d) “Se il datore di lavoro propone al lavoratore subordinato la modifica del contratto individuale consistente in una retribuzione fino al trenta per cento inferiore a quello precedentemente corrisposta e il lavoratore non accetta questa proposta, il datore di lavoro può recedere dal contratto mediante un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo rispettando le relative disposizioni”. e) “L’articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 è abrogato salvo che l’utilizzatore della prestazione di lavoro occasionale sia una persona fisica non imprenditore. Le imprese possono stipulare un contratto di lavoro occasionale con un compenso orario di Euro 7 da corrispondere ai prestatori nel limite di 400 ore annuali. Al predetto contratto non si applicano le disposizioni relative al lavoro subordinato, [continua ..]


3. Scenari a breve