Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della suprema corte (di Silvia Ciucciovino e Luisa Monterossi)


Il contributo esamina la recente sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione sul caso dei riders di Foodora, soffermandosi sulla portata dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 nella predisposizione di tutele adeguate ai rapporti di lavoro etero-organizzati, attraverso una norma che supera apparentemente il problema qualificatorio binario autonomia/subordinazione e si pone come “norma di disciplina”. Viene inoltre affrontato il tema della distinzione tra etero-organizzazione e coordinamento e tra etero-organizza­zione ed etero-direzione.

Da ultimo si esamina il tema della disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collabo­razioni di cui all’art. 2, comma 1, fornendo criteri interpretativi utili a discernere tra gli istituti che possono essere oggetto di estensione e quelli non applicabili in quanto ontologicamente incompatibili con la natura autonoma delle collaborazioni etero-organizzate.

The hetero-organized collaborations to examination by Supreme Court

The paper analyzes the recent ruling n. 1663/2020 of the Court of Cassation about the Foo­dora case, focusing on the article 2, paragraph 1 of the Legislative Decree no. 81/2015 which provides adequate protections to employer-organized workers by a legal rule that apparently overcomes the issue about the qualification under dependent/independent work and represents a “regulation rule”. Then the paper examines the distinction between employer-organized work and coordinated one and between employer-organized work and subordinate one.

Finally, the paper explores the subject of the discipline of subordinate work applicable according to art. 2, paragraph 1, providing interpretative criteria in order to recognize the difference between the legal institutions which are applicable to the employer-organized work and the ones which are not applicable because of their ontological incompatibility with the independent nature of the employer-organized work.

   
SOMMARIO:

1. L'art. 2, d.lgs n. 81-2015, come norma di disciplina 'rimediale' oltre la qualificazione del rapporto - 2. Etero-organizzazione e coordinamento - 3. Un interrogativo sullo sfondo: la distinzione tra etero-organiz­zazione ed etero-direzione - 4. Sulla disciplina applicabile alle collaborazioni etero-organizzate - NOTE


1. L'art. 2, d.lgs n. 81-2015, come norma di disciplina 'rimediale' oltre la qualificazione del rapporto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663/2020, ha messo un punto all’or­mai nota vicenda dei riders di Foodora, misurandosi per la prima volta con un tema, ad oggi, ancora assai controverso [1]. I precedenti gradi di giudizio si sono conclusi con decisioni tra loro difformi. Il Tribunale di Torino [2] ha rigettato tutte le domande proposte dai lavoratori. La Corte d’appello [3], pur confermando l’impossibilità di ravvisare gli estremi della subordinazione [4], ha ricondotto i rapporti di lavoro dei riders sotto l’egida dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, offrendo argomentazioni utili ad orientare l’interprete nella dibattuta distinzione tra i concetti di etero-direzione, etero-organizzazione e co­ordinamento. La Corte di Cassazione si è allineata sotto vari profili al decisum del giudice di secondo grado, ripercorrendo in gran parte l’opzione esegetica da quest’ultimo inau­gurata. Si ravvisano tuttavia alcuni elementi di discontinuità. Il giudice di legittimità, in particolare, ha rifiutato espressamente l’orientamento accolto dalla Corte torinese secondo cui le collaborazioni etero-organizzate sarebbero riconducibili a un tertium genus. Non solo. Nella sentenza in commento si giunge a ritenere del tutto irrilevante la questione dell’inquadramento qualificatorio dei rapporti di lavoro dei riders nell’am­bito dell’autonomia ovvero della subordinazione, in quanto l’art. 2, comma 1 del men­zionato decreto del 2015 non delinea una fattispecie, bensì rappresenta una norma di disciplina. La sentenza, pertanto, conferma la bontà della tesi di quanti, già in passato, avevano osservato come l’art. 2 non dovesse ritenersi una norma di fattispecie ma di disciplina e avevano escluso la riconduzione delle collaborazioni etero-organizzate alla fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. [5]. A sgombrare il campo da ogni residuo dubbio in proposito è da ultimo intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, richiamato dalla stessa Corte, benché non rilevante ratione temporis con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, che ha sostituito la [continua ..]


2. Etero-organizzazione e coordinamento

Un punto centrale della sentenza di Cassazione riguarda ovviamente il carattere della etero-organizzazione, presupposto per l’applicabilità della speciale tutela apprestata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. La Corte abbraccia la posizione del giudice d’appello circa la nozione di etero-organizzazione, anche in rapporto al coordinamento. In particolare, la Suprema Corte considera la etero-organizzazione quale elemento di un «rapporto di collaborazione funzionale» con l’organizzazione del com­mittente, che si estrinseca nella modulazione unilateralmente imposta dal committente al collaboratore delle modalità con cui la prestazione si inserisce e si integra con l’organizzazione di impresa del committente. Tale elemento connota la etero-orga­nizzazione rispetto al coordinamento, che viceversa, postula il comune accordo delle parti [9]. Infatti la nozione di coordinamento emerge ormai in modo chiaro dalla riformulazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, operata dall’art. 15, legge n. 81/2017, e presuppone la consensualità delle modalità esecutive della prestazione stabilite paritariamente tra le parti, atteso che «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». Dalla sottoposizione al potere organizzativo del committente, secondo il giudice di legittimità, deriva una significativa riduzione del regime di autonomia dei collaboratori di cui all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Autonomia che, se rimane integra nella fase genetica del rapporto, non è piena nella fase esecutiva [10]. Una sorta di attenuazio­ne della autonomia, dunque, che si apprezza principalmente nella fase di svolgimento del rapporto in ragione della unilateralità delle modalità di determinazione della collaborazione. Con questo pronunciamento la Corte avalla quella posizione dottrinale che aveva già messo in luce come nella etero-organizzazione il profilo di debolezza è da rinvenire, appunto, nello sbilanciamento del potere contrattuale tra le parti del rapporto di lavoro autonomo che vede una parte (il prestatore) assoggettata a poteri unilateralmente esercitatati dall’altra parte (il committente) [11], in un assetto di posizioni giuridiche [continua ..]


3. Un interrogativo sullo sfondo: la distinzione tra etero-organiz­zazione ed etero-direzione

Non espressamente affrontato dalla Corte di Cassazione, in quanto non rientrante nel petitum [14], è il tema relativo alla linea di demarcazione tra etero-organizzazione ed etero-direzione, aspetto non di poco momento, che ha contribuito ad alimentare le incertezze applicative intorno alla norma in commento. Certo è che la Cassazione non sovrappone né omologa la etero-organizzazione dell’art. 2 alla etero-direzione dell’art. 2094 c.c., tanto è vero che richiama il potere del giudice di accertare in concreto «a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell’art. 2094 cod. civ. [...] la sussistenza di una vera e propria subordinazione (nella specie esclusa da entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori), rispetto alla quale non si porrebbe neanche un problema di disciplina incompatibile» [15]. Appare chiaro peraltro che il potere organizzativo di cui all’art. 2, comma 1 non può spingersi al punto di sottoporre il collaboratore all’osservanza di direttive puntuali sulle modalità tecnico-esecutive della prestazione [16]. L’organizzazione della prestazione si arresta alle forme e modalità con cui essa si inserisce nella compagine produttiva e organizzativa del committente e sotto questo profilo si distingue dall’e­sercizio del potere direttivo del datore di lavoro verso il lavoratore subordinato che, invece, postula un’ingerenza molto più penetrante e puntuale anche sulle specifiche modalità esecutive della prestazione e di conformazione di questa alle esigenze del creditore della prestazione. Come rilevato in dottrina [17], quando l’ingerenza del committente abbia ad oggetto solo le modalità estrinseche della prestazione, si configurerà una collaborazione etero-organizzata ai sensi dell’art. 2, comma 1, quando invece il committente si spin­gerà a definire in via unilaterale le modalità intrinseche, il rapporto dovrà ritenersi subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Chiaramente, affinché le collaborazioni possano ritenersi estranee al campo di operatività dell’art. 2, comma 1, al coordinamento, pattuito dalle parti in sede contrattuale, dovrà fare da contraltare un’effettiva autonomia organizzativa del collaboratore [18]. [continua ..]


4. Sulla disciplina applicabile alle collaborazioni etero-organizzate

Dopo aver delineato i tratti essenziali delle collaborazioni etero-organizzate e aver collocato la fattispecie litigiosa nell’alveo dell’art. 2, comma 1, la Suprema Corte dedica solo poche righe alla insidiosa questione della disciplina applicabile, lascian­do quindi aperte alcune domande, ma fornendo altresì alcuni importanti criteri interpretativi. La Corte, in particolare, muove dal presupposto che l’art. 2 preveda un’estensio­ne del regime protettivo generale del lavoro subordinato, senza limitazioni di sorta. Precisa sul punto che «la norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici» [19]. Allo stesso tempo, però, il collegio soggiunge che «non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.» [20]. Il criterio elaborato dalla Corte allora appare sufficientemente chiaro: alle collaborazioni etero-organizzate trova applicazione lo statuto giuridico del lavoro subordinato nella sua integralità, salvo il limite della compatibilità con la natura autonoma delle collaborazioni etero-organizzate. Si deve trattare di una incompatibilità strutturale, ontologica, cioè tale da risultare inconciliabile con la natura autonoma, per quanto di autonomia speciale si tratta, dei rapporti in esame [21]. Qui allora occorre fare subito una distinzione tra quelle norme che nello statuto giuridico del lavoro subordinato attengono alla protezione del lavoratore, alle tutele, ai trattamenti applicabili, e quelle norme che invece sono funzionali alla delineazione della subordinazione e del relativo assetto di poteri. Mentre le prime non dovrebbero trovare ostacoli ad essere applicate, le seconde sono strutturalmente incompatibili con le collaborazioni autonome etero-organizzate. Se infatti dovessero trovare applicazione le norme sui poteri datoriali e sui correlativi obblighi gravanti sul lavoratore subordinato, si avrebbe un vero e proprio stravolgimento della struttura dei rapporti in esame e la loro inevitabile trasformazione in rapporti di lavoro subordinato; effetto – questo – [continua ..]


NOTE
Numero straordinario - 2020