Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Fra qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile: l'ordine normativo che non c´è (di Pasqualino Albi)


Il contributo esamina gli esiti interpretativi cui è pervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n.1663 concernente la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro dei ciclo-fattorini di Foodora. Tale pronuncia, nel tentativo di farsi carico delle manchevolezze e delle contraddizioni del legislatore, giunge ad una soluzione inevitabile, ma che non appare risolutiva di ambiguità che, purtuttavia, continuano a permanere.

The qualification of the employment relationship of Foodora's riders and the applicable discipline: without a regulatory order

The essay focuses on the interpretative results of the Court of Cassation’s ruling 24 january 2020, n. 1663 concerning the rules applicable to the employment relationship of Foodora’s riders. In the attemp to take responsibility for the shortcomings and contradictions of the legislator, this pro­nunciation adopts an inevitable solution, but it does not resolve ambiguities which, however, continue to persist.

    
SOMMARIO:

1. Alla ricerca di nuove radici protettive - 2. Il rompicapo della disciplina applicabile - 3. Le inevitabili (e discutibili) conclusioni della sentenza


1. Alla ricerca di nuove radici protettive

Ferve il dibattito sulla recente sentenza della Cassazione sui c.d. riders, un dibattito che segue una linea alta di elaborazione e che tenta di prefigurare uno scenario normativo in grado di dare una risposta adeguata ai mutamenti profondi che attraversano il mercato del lavoro [1], ma la netta sensazione è che tale dibattito sia totalmente disallineato rispetto alle manchevolezze e alle contraddizioni che sono imputabili alle discutibili scelte del legislatore italiano. In verità il tema del lavoro nelle piattaforme digitali è già da qualche tempo al centro dell’attenzione della dottrina [2] – un’attenzione certo strettamente connessa alle prime decisioni di merito sul tema – e rappresenta l’intreccio fra diversi ed estremamente complessi punti di riflessione. I giuristi del lavoro sono davanti alla sfida posta dai mutamenti in corso e avvertono l’esigenza di un complessivo ripensamento del modello; vi è un forte stimolo a rivisitare le categorie sulle quali il diritto del lavoro ha fondato sé stesso e, al contempo, il timore che questa operazione sia impossibile se non a patto di archiviare i principi e i valori fondativi della materia [3]. In un simile quadro non si può trascurare il rischio che il dibattito sulla rivoluzione digitale finisca per oscillare fra avvenirismo e catastrofismo, con una dottrina vittima di una sorta di spaesamento assiologico. Il discorso su valori e principi deve poi fare i conti con domande vitali – e cariche di concretezza e materialità – quali, ad esempio, quelle legate all’individuazione dei nuovi caratteri costitutivi del tempo della prestazione, del luogo della prestazione, del potere direttivo e del potere di controllo del datore di lavoro in un contesto ormai sfuggente, avviato verso una sorta di irreversibile mutamento.


2. Il rompicapo della disciplina applicabile

Nel quadro qui sommariamente descritto, lo sforzo estremo compiuto dalla recente e qui esaminata sentenza della Cassazione non è in grado di restituirci risposte capaci di guardare oltre il pantano normativo rappresentato dall’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 (sia nella vecchia che nella nuova versione). Al contrario la Cassazione, nel tentativo di farsi carico delle manchevolezze e delle contraddizioni del legislatore e pur giungendo a conclusioni inevitabili (anche se, a mio avviso, discutibili), sembra ammettere, in uno dei passaggi argomentativi di maggiore interesse, una ipotesi che potrebbe ulteriormente complicare i futuri sviluppi giurisprudenziali del complesso tema. Infatti la sentenza, dopo avere condivisibilmente affermato che l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 «non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici» (par. 40), subito dopo (par. 41) giunge alla (contradditoria) conclusione che «non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ., ma si tratta di questione non rilevante nel caso sottoposto all’esame di questa Corte». Orbene, anche se il secondo passaggio sopra riportato è un obiter dictum e ricordato che certamente la sentenza segue un diverso percorso da quello delineato dalla Corte d’Appello di Torino [4], desta comunque preoccupazione la circostanza che possa configurarsi un’applicazione “non integrale” della disciplina del lavoro subordinato a particolari fattispecie (connotate da “incompatibilità ontologica”) in mancanza di una specifica indicazione del legislatore [5]. Occorre mettere in rilievo che nel corso degli ultimi trent’anni i mutamenti del mercato del lavoro avrebbero reso necessario un intervento del legislatore italiano in linea ed in coerenza con le scelte compiute dai paesi europei di prima generazione. Anzitutto muovendo dall’universalismo, almeno tendenziale, della protezione so­ciale rivolta ai lavoratori sulla base della meritevolezza dell’interesse e non sulla base della [continua ..]


3. Le inevitabili (e discutibili) conclusioni della sentenza
Numero straordinario - 2020