Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Benefici contributivi: disoccupati e cassintegrati non sono uguali (di Antonio Dimitri Zumbo, Docente a contratto di Diritto Sindacale Comparato - Università Luiss Guido Carli di Roma.)


Corte costituzionale, ord. 5 dicembre 2019, n. 256 – Pres. Lattanzi-Rel.

ProsperettiÈ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, e dell’art. 1, comma 178, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nella parte in cui stabiliscono che “l’esonero … spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni …, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …”, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. Ed infatti, alla stregua della diversità, non solo giuridica ma anche sostanziale, tra la condizione del lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS e quella del soggetto privo di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, le disposizioni in esame non travalicano i limiti di razionalità, ragionevolezza e congruità.

SOMMARIO:

1. - 2. - 3. - 4. - 5. - NOTE


1.

Con la ordinanza in epigrafe, la Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro [1], dell’art. l, comma 118, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, e dell’art. l, comma 178, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per contrasto con l’art. 3 Cost. In particolare, le previsioni al vaglio della Corte dispongono un esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nell’anno 2015 e nell’anno 2016, stabilendo però che “[l]’esonero [...] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni [...], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro [...]”. Il giudice a quo, chiamato a decidere su un ricorso promosso nei confronti del­l’INPS da un’impresa che aveva ritenuto applicabile le previsioni appena citate anche con riferimento alle assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore (ma non privi di occupazione nel semestre precedente al reclutamento), ha ritenuto che le disposizioni prima richiamate si ponessero in contrasto con il principio di razionalità sancito dall’art. 3 Cost., in quanto la relativa portata comporterebbe “la inapplicabilità dei benefici contributivi in caso di assunzione di lavoratori già beneficiari del predetto trattamento, pur versando tali lavoratori in una situazione peculiare assimilabile a quella dei lavoratori disoccupati, per cui la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato realizzerebbe le finalità di promozione di occupazione stabile perseguite dal legislatore con i suddetti benefici”.


2.

Al fine di comprendere la ratio decidendi dell’ordinanza in commento, occorre offrire una (doverosamente) sintetica ricostruzione dell’evoluzione dell’istituto della cassa integrazione, nonché, più in generale del tema della modulazione del­l’obbligazione contributiva. In merito, al primo tema [2], si registra che l’originaria costituzione della gestione ordinaria [3], nel 1945, mirava evitare che, a fronte di eventi transitori ed eccezionali (quali quelli concretamente occorsi durante il secondo conflitto mondiale), il datore di lavoro fosse costretto a licenziare i propri dipendenti ed, insieme, a garantire in favore di tali lavoratori, in costanza di rapporto, un reddito previdenziale parzialmente sostitutivo della retribuzione [4]. L’evoluzione successiva vede l’istituzione di una gestione straordinaria (legge n. 1115/1968), collegata alle ristrutturazioni industriali, che ha di fatto favorito, a partire della prima metà degli anni ’70, un uso generalizzato dello strumento, prima operato in via di fatto, poi formalizzato (leggi nn. 464/1972, n. 164/1975, n. 675/1977), come intervento di più ampia durata a sostegno del reddito dei lavoratori, alternativo rispetto ai licenziamenti collettivi ed al trattamento di disoccupazione [5]. Con la legge n. 223/1991 si assiste, contestualmente alla legificazione dei licenziamenti collettivi (in ottemperanza agli obblighi comunitari), al tentativo di ricondurre la gestione straordinaria alla funzione di strumento transitorio di sostegno dei processi di ristrutturazione industriale [6]. Di fatto, però, l’operazione viene a realizzarsi solo in parte, per il rilievo centrale dell’istituto come strumento di gestione degli impatti occupazionali correlati alle cicliche condizioni di crisi economica che hanno investito le imprese italiane; numerose modifiche vengono così apportate alla disciplina della cassa integrazione guadagni e degli stessi licenziamenti collettivi [7], mentre si sussegue (sulla spinta di situazioni emergenziali) l’emanazione di discipline transitorie, tutte derogatorie della normativa a regime. Con il 2008 inizia così la stagione degli ammortizzatori sociali in deroga (decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009) [8]. Si tratta di una serie di interventi normativi particolari, finalizzati ad estendere il beneficio [continua ..]


3.

Correlato alla prospettiva di analisi sin qui realizzata è il tema della modulazione dell’obbligazione contributiva [14]. Come noto, molte ipotesi di modulazione non hanno, invero, alcun collegamento con il sistema previdenziale e con il suo ambito di tutele, risultando piuttosto espressione di scelte di politica legislativa connesse al­l’af­fermazione in chiave promozionale (ovvero anche dissuasiva o sanzionatoria) di diritti sociali. Tra le tante fattispecie, si possono citare le modulazioni finalizzate a promuovere occupazione, favorendo gli interventi di riduzione dell’orario di lavoro (legge n. 451/1994, legge n. 196/1997) o l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata (legge n. 407/1990, d.lgs. n. 276/2003), dei disabili (legge n. 68/1999), dei detenuti (legge n. 193/2000), nonché gli interventi modulativi finalizzati a promuovere misure di sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro, condizionando all’im­plementazione di tali misure la determinazione del tasso di premio per l’assicurazio­ne infortuni sul lavoro (legge n. 144/1999; d.lgs. n. 38/2000; art. 1, commi 364 e 365, legge n. 266/2005; art. 1, comma 780, legge n. 296/2006). Con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio della Corte costituzionale le previsioni in commento, mirano, dichiaratamente, a promuovere forme di occupazione stabile, premiando le nuove assunzioni a tempo indeterminato con un esonero contributivo (di entità e durata più ampia nella disciplina del 2014, rispetto quella entrata in vigore dal 2015), risultando però esplicitamente escluse da tale esonero quelle relative a lavoratori che nei, sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. È evidente che la scelta del legislatore sia stata nel senso di favorire il reimpiego di soggetti che, per un ampio arco temporale, siano risultati privi di occupazione, assumendo gli stessi come maggiormente bisognevoli di tutela (e, quindi dell’allocazione di risorse a carico della fiscalità generale che gli interventi in esame presuppongono) [15].


4.

Nel dichiarare la questione manifestamente infondata, la Corte prende le mosse dalla insussistenza di una identità di condizioni tra il lavoratore disoccupato e quello in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, in relazione ai quali operano due diversi modelli di ammortizzatori sociali, uno “in costanza del rapporto di lavoro”, da ultimo disciplinato dal d.lgs. n. 148/2015, l’altro operante solo in caso di disoccupazione involontaria, e più recentemente modificato (e portato a sistema) dalle previsioni del d.lgs. n. 22/2015. La Corte, quindi, correttamente rileva che anche nelle ipotesi in cui un lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale “a zero ore”, il rapporto di lavoro, “ancorché sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione”, continua a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la computabilità, ai sensi dell’art. 2120, comma 3, c.c., nella retribu­zione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dell’equiva­lente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro; il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l’istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale; il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede [16]. Peraltro, tale distinzione era già stata fatta propria da una precedente decisione della stessa Consulta [17], in cui era stata valorizzata la funzione svolta dalla CIGS, che presuppone la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa, e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro, che persiste anche quando ricorrano le condizioni per l’ammissione all’ammortizzatore sociale per le specifiche causali “cessazione di attività”, “procedura concorsuale” e “trattamento in deroga”, giacché anche in tali casi per l’autorizzazione all’erogazione del trattamento “l’or­dinamento contempla l’esigenza che vi siano prospettive di ripresa dell’attività lavorativa con conseguente recupero occupazionale dei lavoratori interessati dall’in­tervento [continua ..]


5.

Le conclusioni cui è pervenuta l’ordinanza in commento paiono condivisibili, stante l’incontestabile diversità, puntualmente ricostruita dalla stessa Corte, tra la posizione dei lavoratori cui sia riconosciuto il trattamento di cassa integrazione guadagni e quelli che siano disoccupati (peraltro da più di sei mesi). Certo è che, nonostante il tentativo di razionalizzazione dei margini di concessione di tale trattamento, operato con l’originaria formulazione del d.lgs. n. 148/2015, la reintroduzione della possibilità di autorizzare la CIGS nelle ipotesi di cessazione dell’attività aziendale non pare del tutto coerente con la genesi e le finalità dell’istituto in esame, atteso che, in tali casi, la concessione del trattamento, pur rispondendo a fondamentali esigenze di protezione sociale, non è correlata ad una riattivazione delle attività dello stesso datore di lavoro a favore dei cui dipendenti opera l’ammortizzatore sociale, ma a fattori esogeni, consistenti o nell’intervento di soggetti terzi (a seguito di cessione o reindustrializzazione), ovvero nella realizzazioni di piani di politica attiva. In merito, pare quindi ragionevole che, proprio tenendo in considerazione le fattispecie borderline sin qui descritte, sia sorto al giudice a quo il dubbio di legittimità costituzionale vagliato nell’ordinanza in commento, nell’ambito delle quali, in termini fattuali, la distinzione tra il cassintegrato ed il disoccupato si assottiglia fortemente. In merito, la soluzione potrebbe essere individuata introducendo, pro futuro, forme di agevolazione contributiva “a geometria variabile”, che prendano in considerazione la diversità della posizione concreta dei titolari di trattamento di cassa integrazione a seconda della specifica causale di intervento, favorendo, quindi, ipotesi di reimpiego dei soggetti le cui possibilità di prosecuzione di attività presso l’im­presa in cui opera l’ammortizzatore sociale siano più remote, con una opzione che risulta ancora più rilevante nell’attuale condizione emergenziale connessa alla pandemia per coronavirus (ed al relativo impatto sui livelli occupazionali)  


NOTE
Fascicolo 1 - 2020