Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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In bilico tra omissione ed evasione contributiva: sulle conseguenze previdenziali della conversione giudiziale del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato (di Margherita Volpes, Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro – l’Università Link Campus University di Roma.)


Cassazione civile, Sez. lav., 14 febbraio 2020, n. 3823 – Pres. Enrica-Rel. Ghinoy

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’accertamento dell’esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di lavoro autonomo, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizzi l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a) della medesima norma, in quanto si realizza un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi, idoneo a far presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.

Sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata.

SOMMARIO:

1. - 2. - 3. - 4. - NOTE


1.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla differenza tra omissione ed evasione contributiva ex art. 2116, comma 1, lett. a) e b), legge 23 dicembre 2000, n. 388, in caso di rapporto di lavoro contrattualmente qualificato (e dichiarato presso l’INPS) come collaborazione autonoma, di cui sia successivamente dichiarata la natura subordinata in sede giudiziale. La vicenda portata all’attenzione della Corte riguarda il rapporto di lavoro di un’infermiera deputata all’assistenza dei fantini in caso di infortuni che si fossero verificati durante gli allenamenti, che sebbene le parti avessero consensualmente configurato come un rapporto di lavoro autonomo, nella realtà dei fatti– come accertato dai giudici di merito – si era concretizzato come un rapporto di lavoro subordinato. La conversione, sul piano previdenziale, ha determinato l’insufficienza della contribuzione versata all’INPS, in ragione delle differenti aliquote legislativamente previste per il lavoro autonomo e subordinato [1]. Conseguentemente, il (neo)datore di lavoro (ex committente) è stato condannato al versamento della differenza contributiva dovuta (con onere interamente a proprio carico ex art. 23, legge n. 218/1952 [2]), nonché al pagamento di quelle sanzioni che accompagnano il versamento “inesatto e tardivo” di quanto dovuto. Sennonché proprio l’identificazione della disciplina sanzionatoria applicabile, nel caso di specie è apparsa controversa, pretendendo, l’INPS, l’applicazione del più oneroso regime dell’evasione contributiva e resistendo, il datore di lavoro, a tale pretesa, invocando l’applicazione delle regole previste in caso di omissione contributiva. Confermando il proprio precedente – ma non del tutto condivisibile, per le ragioni che si diranno infra – orientamento, i giudici di legittimità ritengono che la vi­cenda de qua concretizzi la più grave fattispecie di evasione contributiva, rintracciando nell’“occultamento” del rapporto di lavoro subordinato quell’elemento idoneo di per sé a lasciar presumere un intento fraudolento datoriale, volto ad evadere i complessi (e onerosi) obblighi previdenziali connessi al rapporto di lavoro subordinato. Si tratta, invero, nel dictum dei giudici di una presunzione iuris tantum, vincibile dal datore nel caso in cui questi riesca a [continua ..]


2.

La questione della distinzione tra le fattispecie di omissione – più lieve – ed evasione – più grave – è, in realtà, risalente. Tradizionalmente [3], di fatti, la legge ha distinto due diverse fattispecie di “inadempimento contributivo”, locuzione generica atta a indicare qualsivoglia ipotesi di mancato tempestivo versamento dei contributi e violazione degli obblighi accessori [4]. Tale distinzione già presente nell’art. 4, legge 29 febbraio 1988, n. 48, è stata confermata prima dall’art. 1, comma 217, legge 23 dicembre 1996, n. 662, poi dal vigente art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ne rappresenta un’evoluzione normativa. Nella legislazione precedente, in particolare, l’art. 1, comma 217, legge n. 662/96 prevedeva, alla lett. a), l’omissione contributiva, concretizzantesi nel “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”, sanzionata con il pagamento di una somma aggiuntiva calcolata con l’applicazione del tasso di differimento e dilazione maggiorato di tre punti percentuali sull’ammontare dei contributi omessi o tardivamente versati [5]. Accanto a questa fattispecie, la lett. b) del citato comma 217 contemplava la diversa ipotesi della “evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”, il cui accertamento avrebbe determinato l’applicazione delle sanzioni civili quantificate sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, a meno che la denuncia dell’evasione e la conseguente regolarizzazione non venissero spontaneamente effettuati dal responsabile entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento (c.d. ravvedimento operoso). Secondo la lettera della legge, dunque, il datore di lavoro che avesse dato notizia all’ente previdenziale del rapporto di lavoro, ma non avesse versato o avesse versato non correttamente i contributi, avrebbe dovuto andare incontro alle più lievi sanzioni connesse all’omissione contributiva; diversamente, il datore di lavoro che non avesse messo l’ente previdenziale in condizione di venire a conoscenza dell’esisten­za del credito contributivo, attraverso omissioni o infedeltà nelle comunicazioni e denunce obbligatorie, sarebbe incorso nel più severo [continua ..]


3.

Nel pieno di tale dibattito dogmatico-giurisprudenziale, sono state emanate le nuove disposizioni contenute nell’art. 116, commi 8 ss., della legge n. 388 del 2000, che hanno profondamente innovato e mutato gli assetti definiti dalla legge n. 662 del 1996 [24]. La norma del 2000 attualmente vigente, difatti, lascia, da un lato, inalterata la definizione (ma non la misura delle sanzioni) dell’omissione contributiva già contenuta nella legge precedente. Dall’altro, innova radicalmente la nozione di evasione contributiva, configurandola come le ipotesi in cui “il datore di lavoro, con l’in­tenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” ed in attuazione di tale proposito realizza la condotta consistente nel mancato versamento dei contributi mediante l’omissione di registrazioni o denunce obbligatorie o con la loro formulazione in termini non corrispondenti al vero. Rispetto al passato, dunque, la norma attualmente vigente introduce nella fattispecie preesistente – consistente nell’omissione o non rispondenza al vero delle co­municazioni all’INPS – due elementi ulteriori: i) un elemento oggettivo consistente nell’occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni all’ente previdenziale; ii) un elemento soggettivo consistente nello specifico intento di evadere la normativa previdenziale. Dal confronto fra le nuove e le vecchie disposizioni dovrebbe emergere, pertanto, un mutamento negli elementi che integrano la condotta rilevante ai fini dell’e­vasione contributiva. Infatti, mentre in passato era sola la emissione o falsificazione di registrazioni o denunce obbligatorie ad integrare di per sé l’illecito di evasione, con la nuova norma occorre un quid pluris rappresentato dall’“occultamento dei rapporti di lavoro in essere” posto in essere intenzionalmente, rispetto al quale le omesse registrazioni o denunce paiono meramente strumentali. Insomma, volendo prendere in prestito le categorie penalistiche, la formulazione della norma pare ricondurre tale intento evasivo nell’alveo della nozione di dolo specifico [25], richiedendo non soltanto la volontà di porre in essere la condotta vietata (ossia omissioni o falsificazioni nelle comunicazioni previdenziali, realizzate mediante l’occultamento del rapporto di lavoro o di [continua ..]


4.

Nonostante, dunque, tanti buoni argomenti nel senso della valorizzazione del­l’elemento soggettivo, in senso opposto pare essersi mossa la giurisprudenza, che, anche a seguito delle innovazioni legislative, ha preferito rimanere ancorata all’o­rientamento precedente, sbilanciato verso la fattispecie evasiva, rischiando di svilire l’innovazione legislativa pur presente e ben evidente nel testo della legge. Ne è risultato un orientamento che ha “dimenticato” o comunque marginalizzato il rilievo dell’intenzione specifica di evadere, qui presunta da un “dato oggettivo rilevabile dalle risultanze ricavabili dalle registrazioni obbligatorie, [… sì da finire per spostare] il baricentro precettivo della disposizione dall’elemento soggettivo, ‘l’intenzione specifica di non versare i contributi’, a quello oggettivo dell’occultare ‘rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate’ ” [28]. E tale spostamento di baricentro non è scevro di conseguenze, rilevando sia sotto l’aspetto sostanziale che probatorio. Sul piano sostanziale, difatti, “la fattispecie dell’evasione non sarebbe integrata se il datore di lavoro non occulta il rapporto di lavoro con le denunce o le registrazioni obbligatorie; [sul piano probatorio] l’esi­stenza di questa documentazione rappresenta un oggettivo comportamento che esclude l’evasione contributiva, per cui a carico del datore non vi è alcun onere probatorio a prescindere dall’elemento soggettivo dell’intenzionalità che è irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni civili” [29]. In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare che, nella nuova formulazione, l’evasione contributiva è composta da due elementi distinti – i) l’intento evasivo e ii) l’occultamento di rapporti di lavoro – ma ha tuttavia fornito di tali elementi un’interpretazione alquanto restrittiva. In particolare, è stato affermato che l’elemento oggettivo deve ritenersi sussistente non solo in caso di assoluta inconoscibilità del credito da parte dell’INPS per carenza di qualsivoglia informazione in merito al rapporto, “ma anche quando ricorra un’incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2020