Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La certificazione volontaria dei contratti di lavoro: la parabola di una riforma (di Giovanni Zampini, Prof. associato di Diritto del lavoro – Università Politecnica delle Marche.)


L’articolo affronta il tema della certificazione volontaria dei contratti di lavoro prevista dal d.lgs. n. 276/2003, evidenziandone le attuali funzioni e potenzialità di sviluppo ancora inespresse nonché le differenze rispetto all’originaria idea ispiratrice contenuta nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia”.

Voluntary certification of employment contracts: the evolution of a legislative reform

The article deals with the issue of voluntary certification of job contracts, provided by d.lgs. n. 276/2003, highlighting the current functions and development potential still unexpressed as well as the differences compared to the original inspiring idea contained in the “White paper on the labor market in Italy”.

Keywords: Job contracts – mandatory rule – certification of contracts.

SOMMARIO:

1. La certificazione volontaria tra “Libro bianco” e d.lgs. n. 276/2003: tanto rumore per nulla? - 2. La certificazione tra derogabilità assistita e soft law - 3. Certificazione e discrezionalità giudiziale nella qualificazione del rapporto. Un problema reale? - NOTE


1. La certificazione volontaria tra “Libro bianco” e d.lgs. n. 276/2003: tanto rumore per nulla?

A ormai quasi vent’anni dal “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia”, è forse opportuno prospettare un bilancio sullo stato di attuazione d’una delle sue più innovative proposte di riforma: le certificazione dei contratti di lavoro nell’ambito d’un (allora auspicato) generale sistema di derogabilità assistita della norma lavoristica. Il “Libro bianco” aveva proposto la modifica del tradizionale contesto normativo della norma inderogabile, che inibisce al datore e prestatore di lavoro di concordare condizioni in deroga non solo alla legge, ma anche al contratto collettivo, se non entro il limite, sempre più ambiguo, delle condizioni di miglior favore. La linea di politica del diritto adombrata era quella di “superare l’inderogabilità” come fino ad oggi intesa per ridefinire “il rapporto fra momento collettivo ed individuale nella regolazione del rapporto di lavoro”, in modo da rendere “possibile la definizione di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore di lavoro, nel contesto d’un adeguato controllo sociale. Si era proposto così di ‘studiare percorsi a garanzia della effettiva volontà del lavoratore’ (per realizzare una sorta di ‘derogabilità assistita’, secondo meccanismi di certificazione e/o validazione della volontà individuale), ad opera di istituzioni pubbliche o anche delle stesse parti sociali, al fine di corrispondere alle attese di flessibilità delle imprese ma anche alle nuove soggettività dei prestatori di lavoro” [1]. Si mirava, in particolare, ad introdurre norme leggere (cc.dd. soft laws) che mirino ad orientare l’attività dei soggetti destinatari, senza peraltro costringerli ad uno specifico comportamento, ma vincolandoli al perseguimento d’un determinato obiettivo. Veniva prefigurato al riguardo un “solido” intervento sulla giustizia del lavoro e la ricerca di “nuove forme di amministrazione della giustizia”, quale l’istituzione di collegi arbitrali che sino in grado di dirimere le controversie in tempi sufficientemente rapidi perché dotati del potere di decidere non col vincolo del rispetto della legge e del contratto collettivo, ma secondo equità. Il progetto, del tutto [continua ..]


2. La certificazione tra derogabilità assistita e soft law

Sembrano oggi senz’altro eccessive le preoccupazioni di chi aveva visto nella certificazione “una funzione di convalida delle scelte derogatorie in pejus della volontà individuale (c.d. derogabilità assistita)” [20]. Alla base di questa tesi è stato collocato l’art. 81, d.lgs. n. 276/2003. La disposizione stabilisce che “le sedi di certificazione […] svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro”. Mettendo in risalto le ultime parole contenute nell’enunciato, si è creduto di desumere che “il ricorso al meccanismo dell’autonomia individuale assistita – sul paradigma dell’art. 2113 c.c. – è qui evidente”. Si è aggiunto che “è altrettanto evidente come l’assistenza sia qui prevista non già – come in quel modello – per la for­mazione di negozi dispositivi dei diritti acquisiti (come sono tipicamente le rinunzie e le transazioni) ma per la formazione e la modificazione del regolamento contrattuale nel suo divenire”. Si è osservato, inoltre, che “la norma sembra combinare l’as­sistenza alla qualificazione del rapporto con l’assistenza alla disposizione dei diritti del lavoratore derivanti dal contratto certificato”. Sicché, “vi è […] la possibilità che, in forza del combinato disposto degli artt. 81 e 82, nella sede di certificazione le parti sottoscrivano un contratto non solo con clausole dismissive dei diritti acquisiti (ad esempio in una precedente fase dello stesso rapporto o in un precedente rapporto), ma altresì con clausole derogatrici della disciplina legale e quindi impeditive dell’acquisizione dei diritti”. L’assistenza alle parti diviene quindi strumento per la disposizione delle tutele (o, come si suol dire, dei diritti futuri) secondo il meccanismo dell’autonomia privata assistita [21]. A sostegno di tale tesi si è richiamato anche l’art. 78, comma 4, d.lgs. n. 276/2003. La [continua ..]


3. Certificazione e discrezionalità giudiziale nella qualificazione del rapporto. Un problema reale?

Quanto esposto induce ad un ragionevole scetticismo circa le reali possibilità di evoluzione della certificazione come strumento di derogabilità assistita, espressione d’un relativismo e situazionismo negoziale generalizzato in materia lavoristica. Ne è loquente testimonianza il fatto che a tutt’oggi i tanto paventati “codici di buone pratiche” ex art. 78, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 non hanno ancora visto la luce. Sono stati emanate, piuttosto, importanti circolari da parte del Ministero del Lavoro, dal contenuto tutt’altro che “innovativo”, ma meramente ricognitivo degli orientamenti giurisprudenziali dominanti relativi ai criteri distintivi delle tipologie contrattuali di lavoro [49]. Il fine è evidentemente quello di orientare l’attività degli Ispettorati e dunque, in definitiva, l’attività delle sedi di certificazione [50], precludendone in radice ogni conato “creativo” o comunque non allineato con le indicazioni ministeriali. Dalla assenza di contenzioso in materia di certificazione emerge, peraltro, la scrupolosa aderenza degli organismi di certificazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali o quantomeno la preoccupazione di non opporvisi creando letture “alternative”. Resta in vigore, piuttosto, un quadro legislativo che cerca non di “eliminare”, ma di “contenere” la discrezionalità giudiziale. Quest’ultima, infatti, non può entrare nel merito di valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente (art. 30, comma 1, legge n. 183/2010) e, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII, d.lgs. n. 276/2003 (art. 30, comma 3, legge n. 183/2010). Non può sfuggire come tutto ciò si riveli sintonico al processo di “oggettivizzazione” delle prestazioni esigibili, oggi in atto in molteplici aspetti di disciplina lavoristica. Si pensi, ad esempio, alla responsabilità degli operatori sanitari, rispetto alla quale è prevista [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2020