Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La corte costituzionale ovvero un giudice sovrano nel diritto del lavoro (di Guido Vidiri, Già Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.)


L’autore, dopo l’esame di alcune sentenze della Corte Costituzionale avente ad oggetto problematiche di diritto del lavoro di rilevante impatto sul versante socio-economico, ravvisa in queste decisioni una tendenza della Corte volta a limitare e condizionare il potere legislativo al fine di un graduale passaggio verso la supremazia del potere giudiziario.

The costitutional court or a sovereign judge in labor law

The author, after examining some judgments of the Constitutional Court concerning labor law issues of significant impact on the socio-economic side, recognizes in these decisions a tendency of the Court to limit and condition the legislative power in order to a gradual transition to the supremacy of judiciary power.

Keywords: Constitutional Court – sovereign judge – supremacy on legislative power.

SOMMARIO:

1. La Corte Costituzionale e le sfide del futuro - 2. Il dibattito nella dottrina sul ruolo (collaborativo o creativo) della Corte Costituzionale con gli altri poteri dello Stato - 3. L’oscillazione del pendolo della Corte Costituzionale ovvero il graduale passaggio verso la supremazia del potere giudiziario su quello legislativo - 4. La Corte Costituzionale quale giudice sovrano nel diritto del la­voro - 5. Il sovranismo della Corte nella sentenza 26 settembre 2018, n. 194 - 6. Verso la supremazia della Corte Costituzionale sul legislatore anche nel diritto penale? - 7. Qualche considerazione finale - NOTE


1. La Corte Costituzionale e le sfide del futuro

In un suo lucido e utile scritto, che apre il volume riassuntivo degli atti di un recente Convegno, in memoria di Alessandro Pizzorusso, Roberto Romboli ne ha indicato l’oggetto nell’esame dei rischi di quella che definisce la “eccessiva oscillazione del pendolo verso il polo della politica e sulla conseguente collocazione della Corte Costituzionale nell’attuale sistema ordinamentale del nostro Paese” [1]. Ha precisato al riguardo che ci si è chiesto tra i partecipanti di detto Convegno quali fossero, e se ci fossero, i confini oltre i quali l’oscillazione non avrebbe dovuto andare ed avrebbe comunque dovuto fermarsi al passaggio della supremazia della legge a quella dei giudici. Ed ha aggiunto ancora l’Autore che nel Convegno si sono manifestate diverse opzioni in ordine alla importanza del rispetto da parte della Corte delle regole del processo costituzionale specie a fronte di “certe affermazioni del Giudice costituzionale secondo le quali si dichiarava esplicitamente di potere, in certi casi, operare indipendentemente da tali regole”. Da una parte, infatti, si è sostenuto che di fronte al grande malato (Parlamento e sistema rappresentativo), la Corte con i suoi interventi ha inteso attribuire alla legge il carattere di ragionevolezza-universalità che il Parlamento non è riuscito ad imprimerle, per cui il controllo di costituzionalità si è ormai inserito nel procedimento legislativo in una condizione di parità tra la Corte (ormai divenuta terza Camera) ed il legislatore, realizzando in tal modo una sorta “di controllo operativo”. In contrario è stato invece rilevato che una Corte che partecipa a livello paritario nel procedimento legislativo determina “uno snaturamento del nostro modello di giustizia sostanziale” [2]. Le summenzionate problematiche, la cui rilevanza a livello istituzionale è da tutti riconosciuta, sono già da tempo oggetto di un vivace dibattito, ben al di là del nostro Paese. Si è detto in uno studio di un celebre avvocato e professore di diritto costituzionale alla Yale University [3], che “l’America assiste al passaggio della supremazia della legge a quella dei giudici”, e che altri “Paesi nei quali è previsto il controllo di costituzionalità giungeranno ad esiti simili”. Ed in conseguenza logica si è [continua ..]


2. Il dibattito nella dottrina sul ruolo (collaborativo o creativo) della Corte Costituzionale con gli altri poteri dello Stato

Chi pratica con qualche difficoltà un ordinamento complesso quale quello del­l’Unione europea – che crea incertezze nei diversi Paesi per un “disordinato rapporto” tra le Alte Corti – non può che limitarsi ad avanzare “modeste” critiche sulla nostra giurisprudenza costituzionale [6]. Anche perché spetta soprattutto ai costituzionalisti ricercare una soluzione alle complesse problematiche riguardanti il ruolo collaborativo con gli altri poteri dello Stato, o invece creativo, svolto della nostra giurisprudenza costituzionale, che si è spinta, come si è da alcuni denunziato, sino al superamento dei confini di legittimità. E perché inoltre spetta a quanti privilegiano negli studi quelli di diritto comparato e internazionale chiedersi se analogamente a quanto è avvenuto negli Stati Uniti ed in altri Stati si possa pure nel nostro Paese parlare ancora della supremazia della legge su quella dei giudici pure a seguito della trasformazione della nostra Corte Costituzionale che, con l’invadere le competenze degli altri poteri dello Sato, finisce per assumere un ruolo politico “che ne snatura la sua natura istituzionale” [7]. Al di là delle precedenti considerazioni, tutti coloro che hanno sempre creduto, nella scia del pensiero crociano, che il diritto appartiene alla scienza pratica e non alla scienza pura, ben possono rivendicare di essere pienamente legittimati a dare agli interrogativi posti in sede dottrinaria una risposta avente la stessa dignità scientifica di tutte le altre. E ciò per la “semplice” e “modesta” ragione di avere nella maggior parte dei casi frequentato le aule dei giudici del lavoro, e di avere conseguentemente acquisito – in una materia di accentuata rilevanza a livello socio-economico – la capacità, l’esperienza e la sensibilità per capire se e quando il pendolo della giustizia dei giudici anche di quelli della Corte Costituzionale sia andato o continui ad andare verso la politica o verso le ideologie, e se e quando si sia giunti a legittimare la supremazia del potere giudiziario sugli altri poteri dello Stato tanto determinare “uno snaturamento del nostro assetto ordinamentale” [8].


3. L’oscillazione del pendolo della Corte Costituzionale ovvero il graduale passaggio verso la supremazia del potere giudiziario su quello legislativo

Esigenze di chiarezza sulla ratio del presente scritto portano ad evidenziare seppure sinteticamente che la Corte Costituzionale, cresciuto sorta come organo giurisdizionale volta al controllo ed alla tutela dei diritti fondamentali, si è nel tempo allontanata dall’iniziale funzione attribuendosi un potere creativo [9], che cresciuto nel tempo, le ha fatto perdere credibilità per essersi posta di fatto come un legislatore con proprie scelte politiche e ideologiche anche per effetto della variabilità e instabilità dei rapporti con la CEDU [10]. Per dimostrare che nel diritto del lavoro la Corte agisce oggi come giudice sovrano, attribuendosi poteri ad essa non spettanti, sono sufficienti pochi ma autorevoli richiami dottrinari capaci di fornire un valido supporto al suddetto assunto. Negli anni ’80 del secolo scorso un illustre giurista nel commentare l’art. 41 Cost. – norma fondamentale della Parte I, Titolo III (Rapporti economici) della Carta – ha affermato che detto articolo non ha trovato una chiave di lettura unitaria perché su di esso si è esercitata quella che è stata la tentazione dominante della nostra cultura giuridica, quella cioè di leggere la Costituzione con “gli occhiali della ideologia”. E si è aggiunto anche che l’utilità sociale di cui al comma 2 – è stata letta non di rado nell’ottica di un marxismo astratto e astorico o invece praticato e teorizzato in altre realtà storiche e nazionali [11]. Si è così di fatto data nel nostro Paese una lettura del testo costituzionale più vicina al “modello” della socializzazione della proprietà dei mezzi di produzione tanto da porsi l’accento sul governo pubblico dell’economia, finendosi in tal modo “con il ridefinire la stessa libertà economica e con il convertirla, da diritto di libertà in funzione sociale, come tale sottoposta, addirittura al sindacato giudiziario dell’eccesso di potere”. Tali affermazioni risalenti agli anni ’80 del secolo scorso risultano di indubbia utilità per rinvenirsi tuttora, anche nel diritto al lavoro, influenti settori della dottrina e della magistratura, che, nell’interpretare le norme della Costituzione se ne proclamano unici ed affidabili interpreti al fine di rivendicare competenze improprie ed invasioni [continua ..]


4. La Corte Costituzionale quale giudice sovrano nel diritto del la­voro

In un dialogo con coloro che negli studi hanno nell’ambito del diritto civile privilegiato il diritto del lavoro, in quanto “diritto valoriale” [16], è sufficiente solo qualche accenno ad alcune decisioni della Corte Costituzionale per comprendere come si sia giunti dalla supremazia della legge a quella dei giudici attraverso sentenze che ne hanno accresciuto il potere, con l’assenso o comunque con una sostanziale acquiescenza di settori autoreferenziali della scienza giuridica supportati sovente da una giurisprudenza ugualmente autoreferenziale [17]. In tempi risalenti La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63 [18], ha innovato, con una decisione indubbiamente creativa, la normativa sulla prescrizio­ne con riferimento ai crediti del lavoratore statuendone la sospensione per l’intera durata del rapporto stante la situazione psicologica in cui versa il lavoratore durante detto rapporto, solo all’esito del quale inizia a decorrere il termine prescrizionale. La suddetta sentenza seguita da decisioni additive o manipolative (anche esse in vario modo creative per averne modificato in più punti il dictum) è stata criticata da più parti per avere occupato spazi di competenza riservata al legislatore [19]. Per di più è stata causa di una incertezza interpretativa in sede di applicazione in una materia destinata ad assumere un notevole rilievo per gli interessi coinvolti, compreso quello di impattare con un contenzioso sempre copioso [20]. Al di fuori delle considerazioni svolte, va sottolineato che anche nell’assetto delle relazioni sindacali la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza che la Corte stessa ha definito come additiva, ma che al di là della sua qualificazione ha un contenuto indubbiamente creativo, per avere dichiarato con la sentenza 23 luglio 2013, n. 231, l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. b), legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non essendo firmatarie dei contratti collettivi applicabili nella unità produttiva, abbiano comun­que partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti di lavoratori dell’azienda [21]. In una ottica politico-istituzionale non [continua ..]


5. Il sovranismo della Corte nella sentenza 26 settembre 2018, n. 194

Il sovranismo della Corte Costituzionale, già espressosi con l’attribuzione di com­petenze non proprie e di nuovi spazi di operatività, ha trovato nuove vie per espandersi e consolidarsi con la recente sentenza 26 settembre 2018, n. 194, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 sia nel suo testo originale che in quello successivo del d.lgs. n. 87/2018 limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” (cfr. n. 1 del dispositivo) [27]. La suddetta sentenza sulla declaratoria di incostituzionalità di una medesima disposizione contenuta in due differenti testi normativi [28], ha seguito un inusitato iter procedurale. Ed infatti la Corte con il riconoscere l’accesso al giudizio di costituzionalità non ha osservato un canone fondamentale della giustizia costituzionale, quello cioè della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, volto a circoscrivere il ruolo del giudice delle leggi solo su quanto richiesto in sede di pregiudiziale dal giudice a quo [29]. Dalla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza in esame emerge infatti chiaramente il vizio di ultrapetizione dal momento che mentre nell’ordinanza di rimessione non risulta esservi alcun riferimento all’art. 1 del suddetto decreto n. 23/2015 (norma intertemporale volta a definire l’intero ambito applicativo del decreto), invece l’interpretazione del dispositivo alla stregua delle ragioni che lo sorreggono (Considerando in diritto n. 15) legittima, a parere della Corte, l’apparato sanzionatorio di cui alla legge n. 92/2012 anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 [30]. Per quanto ora detto, il superamento da parte della Corte dei limiti entro i quali devono essere esaminate le domande di cui alla pregiudiziale risulta agevolmente ri­scontrabile anche nella declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 87/2018, non essendo il decreto dignità invocato nella pregiudiziale al fine di farne dichiarare l’incostituzionalità del suddetto articolo che nel regolare, diversamente rispetto al passato, le indennità risarcitorie per i licenziamenti illegittimi ne ha aumentato l’entità. Né per andare in [continua ..]


6. Verso la supremazia della Corte Costituzionale sul legislatore anche nel diritto penale?

Nell’epoca attuale sempre più numerosi sono i giuristi che ritengono che anche il diritto penale sia contrassegnato da un “legislatore inadeguato”, da una “giurisprudenza anarchica” e da “pronunziati giurisprudenziali condizionati da pregiudizi ideologici”. Non è questa la sede per dare risposte approfondite da parte di chi nella propria vita professionale ha privilegiato il civile sul penale, essendo il presente saggio volto – per ragioni di compiutezza argomentativa – a chiarire se le criticità e le riserve evidenziate nel diritto del lavoro siano o meno estensibili, ed eventualmente in quale misura, anche al diritto penale per quanto attiene alla incidenza delle decisioni della Corte Costituzionale sul potere legislativo e sullo stesso potere giudiziario. Per dimostrare come le ragioni delle denunziate criticità della giustizia siano comuni nel diritto pubblico e nel diritto privato sono sufficienti poche e brevi considerazioni. Anche nel diritto penale infatti non è certo trascurabile il pericolo di decisioni erronee e di processi che risultino chiara espressione di una “giustizia malata”, conseguenza ancora una volta di molti fattori quali: l’oscurità e la mancanza di semplicità della norma; la molteplicità delle disposizioni in cui la norma può articolarsi ed il loro sovrapporsi; la mancanza di stabilità con una ridotta tenuta temporale delle leggi [35]; ed ancora la lunghezza dei giudizi dovuta in buona misura alla crescita esponenziale del contenzioso scaturente anche dal continuo succedersi di novelle e di normative settoriali che ne svelano l’assoluta mancanza di progettualità. Elementi tutti che finiscono per erodere progressivamente la fiducia del cittadino nello Stato. Al riguardo è stato, con condivisibili considerazioni, rilevato che nella serie di leggi che hanno variamente inciso sul vigente codice di procedura penale la c.d. “riforma Orlando” segna un punto di grave decadenza sotto il profilo sia della tecnica legislativa che dei suoi contenuti, con gravi immancabili ricadute in termini di “giusto processo” [36]. È innegabile che una cattiva gestione della giustizia penale è ineluttabilmente destinata a causare rilevanti danni a livello ordinamentale per effetto delle incertezze derivanti da normative ambigue e di sfuggente e [continua ..]


7. Qualche considerazione finale

Si è detto che il concetto di rule of law, nato in Europa, ma essenziale negli ordinamenti statunitense e canadesi e caratterizzante da sempre la civiltà dell’Occidente tutte, è ormai ridotto a un rispetto di facciata, a una formula sterile da utilizzarsi in qualche scambio di accuse tra magistrati, e si è poi aggiunto che se non comprendiamo il deterioramento della funzione giudiziaria a livello mondiale, non potremo capire la portata della rivoluzione politica che sta avvenendo in tutto le nazioni occidentali e che sta portando alla graduale sostituzione dei rappresentanti eletti con quello dei giudici nominati [42]. Invero si sta assistendo ad un anticipo di tale rivoluzione perché si avverte che nella nostra scienza giuridica ed in molti settori della stessa magistratura sta circolando l’idea che è preferibile affidare ai giudici piuttosto che ai partiti ed alla politica, divenuti in molti Paesi impopolari, il tentativo di salvare i principi fondanti della nostra civiltà giuridica. Nello stesso tempo non può negarsi che un siffatto tentativo trovi un non voluto ma oggettivo supporto nell’assetto ordinamentale dell’Unione europea ed in un ordinamento complesso. Questo è all’origine di un diritto sempre più incerto per rimanere incerti, perché non compiutamente individuati i valori e le finalità di un Unione, priva di una propria Costituzione e di propri codici unificanti [43]. Nell’attuale e complesso normativo il ruolo del giudice si è di fatto sostanzialmente modificato perché, e non soltanto in Occidente, gli spazi di istituzionale com­petenza di altri “poteri dello Stato” sono stati – gradualmente nel tempo – e spesso anche inavvertitamente – occupati dal “potere giudiziario” con un’alterazione del­l’equilibrio tra detti poteri, per il venir meno di opportuni contrappesi, quale necessaria garanzia di democrazia e di libertà. Per evitare quindi con “l’eclissi del diritto” il pericolo di approdi autoritari [44], è necessario, quindi, un riequilibrio tra i poteri anche, e non solo, tra quello giudiziario e quello legislativo, per evitare il consolidamento di una supremazia del primo sul secondo, che a lungo andare potrebbe tradire anche le basi della democrazia [45]. In tempi prossimi per limitare [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2020