Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Verso il tramonto della responsabilità oggettiva del datore di lavoro regola modale versus clausole di chiusura (di Fabio Pontrandolfi, Dirigente Area lavoro, welfare e capitale umano – Confindustria.)


L’Autore delinea la differenza tra la posizione di garanzia e le responsabilità del datore di lavoro secondo la giurisprudenza e la dottrina in una lettura costituzionalmente orientata, sottolineando il ruolo decisivo delle regole modali che identificano con precisione i comportamenti doverosi.

Towards the sunset of the employer’s strict liability modal rules versus closing provisions

The Author outlines the difference between the security position and the responsibilities of the employer according to the case law and doctrine in a constitutionally oriented reading, emphasizing the decisive role of modal rules that precisely identify dutiful behaviours.

Keywords: Health and safety at work – security position – art. 2087 civil code – modal rules – asbestos.

     
SOMMARIO:

Premessa - 1. L’individuazione del comportamento doveroso nei reati omissivi impropri - 2. In particolare: l’individuazione della regola cautelare nell’atti­vità lecita rischiosa - 3. L’impostazione tradizionale della giurisprudenza - 4. I precedenti della regola cautelare modale: la tassativizzazione della Corte Costituzionale e l’autonormazione della giurisprudenza di legittimità - 5. La giurisprudenza sulla regola cautelare “modale” - 6. La regola cautelare tra legge generale e giustizia del caso concreto: verso il superamento della colpa generica - 7. Le regole cautelari nella sicurezza sul lavoro: il riferimento al­l’art. 2087 c.c. - 8. La tematica dell’amianto: impostazione tradizionale - 9. L’evoluzione interpretativa - 10. Conclusioni - NOTE


Premessa

La tensione tra valori costituzionali [1] è sempre più spesso all’attenzione delle cronache ed oggetto di analisi da parte degli studiosi. Viene in particolare evidenza il contemperamento tra la tutela della salute e sicurezza, da una parte, e le garanzie costituzionali in materia di responsabilità penale, dall’altra, in ambiti quali l’attività medica, la circolazione dei veicoli e la sicurezza sul lavoro. In disparte, ma in linea con questo conflitto, non può non ricordarsi la tensione tra occupazione, salute e ambiente, che la Corte Costituzionale [2] ha tentato di sciogliere osservando che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” [3]. L’aspetto che sembra accomunare gli interventi è la valorizzazione, ai fini dell’af­fermazione di una responsabilità penale veramente colpevole, il riferimento a parametri più specifici rispetto alla semplice colpa generica, che fa sconfinare la contestazione verso forme di responsabilità senza colpa [4]. Nel caso dei medici, ciò avviene attraverso il difficile percorso delle linee-guida [5]. Nel caso della circolazione stradale, la giurisprudenza [6] evidenzia che l’aggravante codicistica della violazione di “norme sulla circolazione stradale” presuppone l’in­frazione di una regola cautelare positivizzata, restando insufficiente la violazione di una regola generica, “perché proprio e solo la violazione di regole maggiormente determinate, quali si presume siano quelle positivizzate, giustifica un trattamento sanzionatorio più grave” [7]. Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza [8] viene consolidando un orientamento – sensibilmente differente rispetto a quello tradizionale [9] – secondo il [continua ..]


1. L’individuazione del comportamento doveroso nei reati omissivi impropri

Nel reato omissivo improprio [17] – quale è quello tipico in materia di sicurezza sul lavoro – l’accertamento del rapporto causale tra azione umana e accadimento esterno assume un valore ipotetico o prognostico, in quanto si tratta di verificare (attraverso un giudizio controfattuale) se ed in che modo l’eventuale comportamento doveroso avrebbe (secondo le stesse regole di copertura proprie del reato commissivo) modificato il corso degli avvenimenti, impedendo la realizzazione dell’evento lesivo [18]: l’individuazione del comportamento doveroso (alternativo, lecito, salvifico) assume dunque rilevanza centrale. In effetti, la giurisprudenza [19] evidenzia che nel percorso ricostruttivo della responsabilità penale colposa occorre individuare l’azione o l’omissione che viola la regola di prevenzione dell’evento e che sia materialmente produttiva dell’evento le­sivo. Ma occorre, altresì, che la regola cautelare violata rientri nella competenza gestoria del soggetto agente e che indichi con quali specifiche condotte debba compiersi la gestione, poiché solo in questo modo si definisce l’ampiezza della titolarità del rischio del prodursi dell’evento temuto. Nondimeno, questo non è sufficiente a definire la responsabilità colposa: è necessario anche verificare se, in concreto, il comportamento prescritto avrebbe impedito l’evento e se questo realizzi proprio il rischio che la regola cautelare intende scongiurare [20], poiché altrimenti si finisce per far coincidere la responsabilità colposa con la gestione del rischio. L’identificazione della regola cautelare costituisce, infatti, “il requisito positivo della colpa (che proprio per la sua natura ‘positiva’ deve costituire oggetto di specifica prova). Si tratta del requisito caratterizzante la colpa; anzi, usando una terminologia di illustre ascendenza, si tratta della stessa ‘essenza’ della colpa: una essenza tutta normativa, in quanto la colpa si sostanzia nel contrasto tra la condotta effettivamente tenuta dall’imputato e la condotta rispettosa della regola cautelare che avrebbe dovuto essere tenuta dall’imputato” [21]. In effetti, l’individuazione della regola cautelare si pone in stretta conseguenzialità con l’esistenza della posizione di garanzia: se non si [continua ..]


2. In particolare: l’individuazione della regola cautelare nell’atti­vità lecita rischiosa

L’esigenza di una regola cautelare (da rispettare in modo rigoroso) quale presup­posto per la colpevolezza assume un ruolo determinante soprattutto laddove essa si ponga quale confine tra illecito ed illecito nelle situazioni di attività socialmente utili, quindi lecite (c.d. rischio consentito) [23]. La più recente giurisprudenza [24] ha evidenziato come, a fronte della natura lecita del rischio, vi è pur sempre la necessità di tener conto di tre fattori: il primo è il presupposto della conoscibilità non solo del rischio, ma – specie laddove le regole cautelari sono codificate – anche delle norme di cautela; il secondo, è che queste ultime non eliminano il rischio lecito, ma sono volte a ridurre le possibili conseguenze dannose ad esso legate; il terzo, è che la gravità del rischio – connessa ai beni della vita in gioco – fa sì che la liceità di esso non escluda né limiti la responsabilità del­l’agente, ma anzi aggravi il dovere di adottare tutte le cautele necessarie. A queste condizioni – ossia a un rigoroso rispetto delle regole cautelari – deve attenersi l’agente per non incorrere in un rischio che, da lecito, trasmodi in illecito. Dunque, l’esigenza di certezza del diritto (con particolare riferimento a tassatività e determinatezza) è tanto più avvertita quanto più difficile è l’individuazione del confine tra lecito ed illecito: esigenza che trova garanzia nella individuazione di precise regole cautelari modali, alle quali far riferimento per distinguere tra responsabilità colpevole ed incolpevole e per individuare e punire la condotta realmente colpevole, in quanto inosservante di regole cautelari specificamente finalizzate alla prevenzione dell’evento accaduto (questo il profilo che distingue la colpa dalla responsabilità oggettiva). Una regola ha natura realmente cautelare se, per la sua specifica efficacia, è con­cretamente idonea a prevenire il rischio presente nel caso concreto: per questo la giurisprudenza più innovativa fa riferimento “esclusivamente” alle regole caratterizzate dalla precisa indicazione dei mezzi e delle modalità per evitare l’evento.


3. L’impostazione tradizionale della giurisprudenza

Nella giurisprudenza civile [25] si è sempre affermato che “l’art. 2087 c.c., riveste il ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico”. Le pronunzie, tuttavia, scontano una estrema tensione [26] tra l’esigenza di affermare la responsabilità in modo sufficientemente ampio e quella di non cadere in forme di responsabilità senza colpa, senza riuscire tuttavia a dare una chiara configurazione dei confini e dei caratteri della responsabilità civile. Si legge nelle sentenze che, trattandosi di norma di chiusura, l’art. 2087 c.c. opera anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate (ma l’art. 2087 c.c. è proprio a quei parametri che fa espresso riferimento) ed è volto a sanzionare l’omessa predisposizione misure e cautele individuate non puntualmente [27] ma secondo la loro finalità (preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro) e secondo alcuni parametri (concreta realtà aziendale, possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico) [28]. A questa indeterminatezza [29] (comprensibile se si tratta di una norma che pone una posizione di garanzia ma non laddove se ne assume la valenza di norma cautelare) si aggiunge quella derivante dalla “funzione dinamica” (in quanto l’art. 2087 c.c. sarebbe diretto a spingere l’imprenditore ad attuare, nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di [continua ..]


4. I precedenti della regola cautelare modale: la tassativizzazione della Corte Costituzionale e l’autonormazione della giurisprudenza di legittimità

Nella violazione della regola cautelare risiede “l’essenza del reato colposo”. La valorizzazione delle regole cautelari – quale strumento di formalizzazione e tipizzazione del rischio consentito – incarna l’esigenza di “trarre fuori la colpa da quel­l’indistinto in cui i criteri/giudizi di (mera) prevedibilità ed evitabilità dell’evento avverso avevano finito per collocare questa specie d’imputazione”, dove è forte il “rischio che la responsabilità colposa scatti solo perché l’evento avverso è dominabile al metro dell’agente modello”. Questo processo consente di “spostare l’attenzione, ai fini del rimprovero colposo, dalla possibilità psicofisica di controllare la produzione dell’evento alla violazione di regole cautelari finalizzate a prevenire la produzione dell’evento al di là dei limiti del rischio consentito”. Altro pregio dell’impostazione è quella di “dare maggiore certezza all’oggettivismo estremo di una responsabilità per la mera produzione dell’evento”. Nonostante questi indubbi pregi, nemmeno la regola cautelare potrebbe resistere alla persistente presenza della colpa generica [36], che “ripropone tutte le incertezza e le slabbrature della mera dominabilità dell’evento con conseguente della soglia di cautela doverosa e con il costante riferimento alla cd migliore conoscenza ed esperienza disponibile” [37]. Diversamente accadrebbe se – come affermato in dottrina [38] e in quale arresto giu­risprudenziale [39] – la precisa regola cautelare modale esaurisse lo spazio del comportamento doveroso, non lasciando residuale margine a forme di responsabilità per colpa generica. Ovvero, ancora, laddove l’obbligo dovesse necessariamente essere condensato in una precisa regola cautelare: “l’efficacia delle leggi scientifiche – non diversamente da quelle fondate su regole d’esperienza – non sarà mai diretta e immediata ma dovrà essere filtrata attraverso la regola cautelare” in quanto “il fine di tutela non può essere desunto direttamente dalle leggi scientifiche e di esperienza che pure convalidano l’efficacia preventiva della norma cautelare, dovendosi l’interprete attenere ai termini in [continua ..]


5. La giurisprudenza sulla regola cautelare “modale”

In antitesi rispetto alla ricostruzione tradizionale di obblighi (indeterminati) e responsabilità (oggettiva) posti in capo al datore di lavoro ed in linea con la giurispru­denza più incline alla individuazione di parametri tassativizzanti, si affianca una linea interpretativa [48] che – partendo da un rilevante precedente nella pronunzia relativa agli eventi alluvionali di Sarno [49] – valorizza “esclusivamente le regole cautelari che indicano con precisione le modalità ed i mezzi per evitare l’evento verificatosi” [50]. In realtà, da qualche tempo la giurisprudenza [51] sottolinea la “insufficiente riflessione che ancora si registra intorno alla complessa relazione tra titolarità di una competenza gestoria (del rischio) e regola cautelare, che indicando con quali specifici comportamenti deve operarsi quella gestione, concorre a definire l’ampiezza stessa di quella competenza. Anche in questo campo, ignorare la linea di confine che pur esiste tra competenza gestoria e regola cautelare significa infiggere il cuneo della responsabilità penale nel solo status di gestore del rischio, rinunciando a verificare se nel caso concreto era davvero richiesto di tenere un determinato comportamento e quindi rinunciando a verificare che quel comportamento, ove tenuto, avrebbe evitato l’evento pregiudizievole e che quest’ultimo concreti proprio il rischio traguardato dalla regola cautelare violata”. Viene ancora sottolineato [52] che “la regola cautelare che integra e delimita l’am­piezza della posizione gestoria … non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento”. Infatti [53], “oltre a cogliere la norma di dovere, donde deriva lo status di gestore del rischio, il giudice deve anche individuare la regola cautelare, di natura necessariamente modale, specificando il concreto da farsi, si integra con la prima e dà contenuto concreto, specifico ed attuale all’obbligo di sicurezza”. In altre parole, il riconoscimento di una posizione di garanzia non è più sufficiente a determinare una responsabilità, che, così, [continua ..]


6. La regola cautelare tra legge generale e giustizia del caso concreto: verso il superamento della colpa generica

In adesione al principio costituzionale di legalità, la regola cautelare ha (anche) il fine di garantire l’esigenza di tipicità (tra bene protetto e favor libertatis), per cui i suoi contorni devono essere predefiniti e riconoscibili ex ante quale regola comportamentale astratta e non attribuiti alla discrezionalità giudiziale. Anche per la dottrina [56], deve quindi avere carattere modale. Si afferma [57] che le regole cautelari – oltre che scaturire dall’esperienza comune o dall’esperienza tecnico-scientifica – possono essere anche contenute in fonti pubbliche o private che fissano le modalità di condotta che occorre adottare in determinate situazioni per evitare determinati eventi. In caso di violazione delle regole cautelari del primo tipo (regole non scritte) si parla convenzionalmente di colpa generica; in caso, invece, di violazione delle regole cautelari del secondo tipo (regole scritte) di colpa specifica. La evidente conseguenza è che, laddove riconosciuta questa distinzione, il procedimento di accertamento processuale della colpa generica segue un percorso parzialmente diverso da quello della colpa specifica, e presenta, almeno di regola, un grado di complessità maggiore. Le varie distinzioni del concetto di regola cautelare operate in dottrina – e le opposte tendenze tra standardizzazione e concretizzazione della regola, che, in fondo, sono alla base della distinzione tra colpa specifica e colpa generica – non dovrebbero comunque mai perdere il riferimento al motivo per cui la colpa si fonda sulla regola cautelare, ossia che essa deve consentire di fondare un rimprovero. La giurisprudenza [58] precisa, a questo proposito, che ai fini dell’accertamento della responsabilità per fatto colposo “è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare… Ciò perché occorre individuare l’azione o l’o­missione che viola la regola di prevenzione dell’evento e che sia materialmente produttiva dell’evento lesivo. Ma, occorre altresì che la regola cautelare rientri nella competenza gestoria [continua ..]


7. Le regole cautelari nella sicurezza sul lavoro: il riferimento al­l’art. 2087 c.c.

La legislazione della sicurezza sul lavoro, assai complessa e, ciò nonostante, bisognosa del sistematico ricorso alla norma di chiusura (art. 2087 c.c.) [61], è resa ancor più indefinita dall’interpretazione del principio di miglioramento continuo, che sollecita all’apertura verso nuove soluzioni prevenzionali sistematicamente consigliate (meglio, imposte) dal progresso scientifico e tecnico, dal dato esperienziale e dalla particolarità del lavoro. Un panorama dagli obblighi mai consolidati e caratterizzato da un incedere conoscitivo ed innovativo che, scientificamente e tecnologicamente doveroso e rilevante sul profilo scientifico-tecnico ed organizzativo, è insostenibile sul piano delle responsabilità (sia civili che penali), se non correttamente interpretato [62]. La granitica giurisprudenza che si è espressa sulla portata cautelare dell’art. 2087 c.c. sembra dunque efficacemente messa in dubbio dalle riflessioni contenute nella linea interpretativa inerente l’individuazione delle regole cautelari modali. In particolare, nel 2018 [63] si è affermato che il “richiamo operato in imputazione all’art. 2087 c.c. appare del tutto generico e privo di concreti agganci fattuali in quanto la regola di comportamento evocata, in termini di astrazione e generalità, necessita di riempirsi di contenuti sulla base delle reali condizioni di operatività dell’agente concreto, per comprendere se la violazione cautelare ... sia dei tutto scusabile, perché non esigibile in concreto un comportamento pure dovuto e, ove non lo sia, per ponderare la misura del rimprovero a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa media, oppure una colpa grave o gravissima” [64]. Posizione in contrasto (ancora una volta, in violazione del principio costituzionale di legalità, sub specie di prevedibilità della decisione giudiziale) con quella tra­dizionale [65] secondo la quale è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 c.c., regola di comportamento priva di precisi contenuti cautelari, tanto che l’obbligo dell’art. 2087 c.c. corrisponde sostanzialmente alla nozione di prevenzione contenuta nell’art. 2, d.lgs. n. 81/2008 [66]. Né l’obbligo contrattuale definito nell’art. 2087 c.c. né il concetto di [continua ..]


8. La tematica dell’amianto: impostazione tradizionale

Le responsabilità per esposizione all’amianto vede differenti soluzioni sul piano civile e penale. Sul versante penale, non potendo qui riprendere neppure in sintesi il complesso percorso (dottrinale, giurisprudenziale e scientifico [73]) dei giudizi relativi alla figura del mesotelioma, si evidenzia che il dibattito è oggi legato, tra l’altro, alla dimostrazione della esistenza di una legge scientifica di copertura in ordine alla esistenza o meno di una dose killer [74] e della fondatezza della c.d. teoria multistadio [75] ovvero della incidenza causale (in termini almeno di anticipazione significativa dell’esito) delle esposizioni successive alla prima. Altri temi trattati sono relativi alla inesistenza di un valore soglia sotto il quale l’amianto non è nocivo (con conseguente idoneità di una sola fibra di amianto per determinare l’innesco e la successiva irreversibile evoluzione della malattia) ed alla inidoneità delle cautele adottabili nel periodo in cui l’uso dell’amianto non era vietato (ante 1994), in quanto non esistevano dispositivi di protezione (collettivi o individuali) in grado di prevenire la dispersione o l’ina­lazione delle invisibili fibre di amianto. Nei processi penali queste certezze non sono state raggiunte, con conseguente ten­denziale impossibilità di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della responsabilità [76], ma conservando gli artt. 2087 c.c. e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 quali preciso fondamento giuridico dell’obbligo prevenzionale. Sul versante civile [77], si afferma che, da un lato, erano ben note la pericolosità dell’amianto e la correlazione fra esposizione all’amianto e possibilità di contrarre il mesotelioma e, dall’altro, che la mancata adozione delle misure destinate ad abbattere la polverosità degli ambienti giustifica la correlazione tra la situazione lavorativa e la patologia sviluppata e la conseguente imputazione della responsabilità. Sul piano giuridico, obblighi e responsabilità sono riferiti, oltre che all’art. 2087 c.c., all’art. 21, d.P.R. n. 303/1956, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione di “polveri di qualunque specie”. In particolare, [continua ..]


9. L’evoluzione interpretativa

Nella medesima pronunzia che nega efficacia concretamente prevenzionale al­l’art. 2087 c.c. sopra richiamata [83], la Cassazione penale si è soffermata anche sulla reale portata, ai fini della responsabilità penale, dell’art. 21, d.P.R. n. 303/1956 [84], af­fermando principi in aperto contrasto con il tradizionale approccio. In primo luogo [85], ha concluso che l’art. 21 “non risulta dettato per l’amianto, bensì per tutte le polveri moleste diffuse nell’ambiente in quantitativi considerevoli, e neppure la stessa si appalesa immediatamente riferibile alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell’asbesto, non percepibili con l’inalazione e che i valori soglia in allora conosciuti dimostravano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare l’aerodispersione ma piuttosto quella di contenerla entro definiti limiti quan­titativi. Appare pertanto adeguatamente spiegato dalla sentenza impugnata come nep­pure il d.P.R. n. 303/1956, art. 21 contenesse una regola cautelare da valere quale statuto degli obblighi datoriali in materia di aero dispersione di particelle di amianto, quanto piuttosto quale principio generale che imponeva al datore di lavoro la ricerca e l’adeguamento tecnico nel contenimento delle polveri nei luoghi di lavoro” [86]. Il risultato è che “sarebbe risultato arduo per gli imputati individuare sistemi di abbattimento delle polveri e di protezione individuale e collettiva dei lavoratori idonei a preservare gli stessi dalle micidiali inalazioni, sulla base di un giudizio di prevedibilità svolto ex ante, in accordo alle conoscenze tecniche dell’epoca e in concreto”. In secondo luogo, con un indirizzo significativamente lontano dai precedenti, si è evidenziata la “assoluta indeterminatezza dei presidi che sarebbero stati necessari per ovviare al deficit di sicurezza sul luogo di lavoro laddove, una volta automatizzati i sistemi di trasporto e di aspirazione, non esistevano all’epoca dei fatti sistemi di protezione individuale (maschere) di tale guisa da annullare il pericolo di inalazione di polveri sottili (ultra fini), né contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, erano risultate inadempienze dell’amministrazione in relazione ai controlli sanitari dei dipendenti, nonché al rischio di manipolazione manuale dei sacchi, e al [continua ..]


10. Conclusioni

Il mancato rispetto del principio di legalità, laddove si fondi la responsabilità su regole cautelari apparenti [96] che si sovrappongono ad ipotesi di colpa generica, e l’e­sigenza di una lettura tassativizzante e, quindi, legalizzante delle regole comportamentali che delineano con certezza la linea di confine tra lecito ed illecito, costituiscono l’imprescindibile punto di partenza per definire uno statuto penale dell’impren­ditore che sfugga dalla responsabilità di posizione, chiaramente emergente nell’af­fermazione della responsabilità per violazione dell’art. 2087 c.c. [97], di regole non an­cora poste nell’ordinamento, di generici obblighi di diligenza o di precauzione, di obblighi generici derivanti dal progresso scientifico o tecnico. Nonostante lo sforzo della giurisprudenza e della dottrina, la tensione tra legge e giustizia, legalità generale e legge del caso concreto, rispetto delle regole ed esigenza di reazione all’illecito, non appare ancor oggi sopita [98]. Lo sforzo di tutela di questi bisogni è evidente, al punto che il diritto penale, intriso com’è di tutti i precetti costituzionali, accetta addirittura di rinvenire le regole (penali) in un processo di autonormazione condotto dal medesimo datore di lavoro, quale garante della sicurezza. In verità, non appare una novità, dal momento che gli ordini e le discipline richiamati dall’art. 43 c.p. possono essere anche quelli privati. L’osserva­zione critica riguarda il fatto che essi sarebbero posti nell’ordinamento dal medesimo soggetto che li deve poi osservare e non avrebbero, evidentemente, la presunzione di legalità riservata al legislatore: si pensi alla valutazione dei rischi, alle procedure, agli atti organizzativi o ordini individuali, ai modelli di organizzazione e ge­stione. La stessa dottrina [99] evidenzia che il datore di lavoro è chiamato ad individuare le regole cautelari espressamente stabilite o implicitamente desumibili dall’ordina­mento giuridico pertinenti alle situazioni di rischio rilevate [100]. E potrà trattarsi di regole codificate o non concretizzate e da attualizzare secondo i criteri della prevenibilità e della prevedibilità di eventi di un dato tipo. Le regole cautelari così individuate devono essere poi trasposte in un modello o una [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2020