Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le ferie non hanno scadenza (di Simone Caponetti, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Padova)


> <

L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 31, par. 2, CdfUe, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite, maturate da un lavoratore per lo svolgimento del suo lavoro nell’ambito di un regime di prepensionamento progressivo, si estingua, alla fine dell’anno di riferimento per le ferie o in una data successiva, qualora il lavoratore si sia trovato nell’impossibilità di fruire di tali ferie prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche nel caso in cui non si tratti di un’assenza di lunga durata.

Corte di giustizia, 27 aprile 2023, C-192/22, FI contro Bayerische Motoren Werke AG

SOMMARIO:

1. Le coordinate della questione - 2. I precedenti rispetto alla Corte in commento - 3. La decisione - 4. Le conclusioni - NOTE


1. Le coordinate della questione

La Corte di giustizia europea nella sentenza 27 aprile 2023, causa n. C-192/22, torna a statuire sul diritto alle ferie e sempre con lo stesso stilema, secondo cui «il diritto alle ferie annuali retribuite è principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione (…) espressamente sancito anche dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta» [1]. In particolare, essa ha statuito in merito ad una norma dell’ordinamento tedesco (art. 7 del BGBI, 1963) secondo la quale, in caso di mancata fruizione delle ferie nell’anno di riferimento, queste andassero godute o indennizzate nei primi tre mesi dell’anno successivo, altrimenti, perse. La questione, più di principio che di sostanza (visto il numero di giorni di ferie oggetto del contendere, due e tre quarti), nasce dalla vicenda che investiva un lavoratore a cui, in base alla legge citata, era stata negata la fruizione delle ferie (e la relativa indennità sostitutiva) per superamento del periodo di riferimento a causa di malattia e poi per un’aspettativa di accompagnamento alla pensione e di dispensa dal lavoro. Questi aveva promosso un giudizio presso il Tribunale del lavoro tedesco (Arbeitsgericht); soccombente poi adiva il Tribunale superiore del lavoro (Landasarbeitsgericht) che confermava il giudizio di prima curia e infine ricorreva alla Corte federale del lavoro (Bundesarbeitsgericht). Nel corso dei processi era stato disposto che il lavoratore non avesse diritto all’indennità né alla fruizione materiale delle ferie per via del fatto che esse erano “scadute”, ovverosia il termine dei tre mesi che la legge tedesca individuava come possibile range temporale rispetto all’anno di maturazione in cui si può fruire di tale diritto era trascorso e che dunque al lavoratore rimaneva in mano, in buona sostanza, nient’altro che un pungo di mosche. Nel corso del giudizio di revisione presso la Corte federale del lavoro, tuttavia, il giudice rimandava la questione alla Corte di giustizia, per verificare la conformità della legge tedesca al diritto comunitario. La Corte, accogliendo i dubbi che nutriva il giudice del rinvio, ha rilevato i seguenti principi secondo il seguente “para-sillogismo”: i) il diritto alle ferie annuali è retribuito e la componente economica permane, sotto forma di indennità, quando il dipendente non è in grado di fruire delle [continua ..]


2. I precedenti rispetto alla Corte in commento

È già capitato in passato che la Corte di giustizia si esprimesse sulla rispondenza delle normative nazionali alla direttiva europea che le ha originate, ovverosia la n. 2003/88/CE e, nello specifico, sull’art 7 che concerne appunto proprio la disciplina delle ferie. Per l’ausilio ermeneutico circa una visione di insieme della giurisprudenza comunitaria su questo tema, è utile ricordare la decisione del 26 giugno 2001 [2], riguardante la causa C-173/99, c.d. caso Bectu [3], per cui il diritto alle ferie non può essere sottoposto a deroghe o restrizioni da parte degli Stati membri e non può essere subordinato ad un periodo minimo ininterrotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e la decisione del 18 marzo 2004, riguardante la causa C-342/01, c.d. caso Merino Gomez [4], secondo la quale l’art. 7, n. 1 della direttiva comunitaria deve essere interpretato nel senso che una lavoratrice deve poter godere delle sue ferie annuali in un periodo diverso da quello del suo congedo di maternità, anche in caso di coincidenza tra il periodo di congedo di maternità e quello stabilito a titolo generale, da un accordo collettivo, per le ferie annuali della totalità del personale [5]. Il caso – seppur riguardante la sospensione delle ferie per maternità – assume una sua rilevanza poiché in più di un’occasione la Corte di giustizia ha rilevato quanto sia ininfluente la motivazione alla base della sospensione [6]. Hanno aggiunto un ulteriore tassello anche la decisione del 16 marzo 2006, relativa alle cause riunite C-131/04 e C-257/04, c.d. casi Robinson-Stelee [7], per la quale il pagamento delle ferie deve essere eseguito nel periodo in cui il lavoratore ne fruisce e non può essere frazionato e pagato insieme alla retribuzione per il lavoro svolto e la decisione del 6 aprile 2006, attinente la causa C-124/05, c.d. caso N.D.V. [8], secondo cui i giorni di ferie non goduti nel corso dell’anno non possono essere sostituiti con un’indennità finanziaria corrisposta nel corso dell’anno successivo, posto che la finalità del periodo di ferie non viene meno quando il lavoratore ne usufruisse in un momento successivo [9]. Per il caso che ci occupa assume estrema rilevanza anche la sentenza del 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, c.d. caso Shultz-Hoff [10], [continua ..]


3. La decisione

Con questa pronuncia, la Corte aggiunge un ulteriore elemento all’interpre­tazione della direttiva comunitaria di riferimento, rilevando che il diritto al congedo per malattia e le relative modalità per il suo esercizio non sono disciplinati dal diritto comunitario, ma nel contempo specifica che per quanto riguarda il diritto alle ferie retribuite, gli Stati membri definiscono le relative condizioni di esercizio e di attuazione, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori se ne possono avvalere, astenendosi però dal limitare il sorgere e la fruizione stessa di tale diritto. Così considerato, il diritto alle ferie retribuite sancito dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo, non osta, in linea di principio, né all’autorizzazione di ferie annuali durante un periodo di congedo per malattia, né alla loro interdizione, purché il lavoratore abbia la possibilità di esercitare il suo diritto nel corso di un altro periodo. Nell’ipotesi in cui ciò non fosse possibile, come nel caso di pensionamento del lavoratore tedesco, è dovuta un’indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali non godute, determinata in base alla retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa, cioè, che avrebbe percepito durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite [13]. Si tratta di uno scrutinio operato dai giudici comunitari che, come già rilevato in letteratura in altre occasioni [14], «aggira la domanda» principale (rapporto tra malattia e ferie), limitandosi ad identificare il diritto alle ferie quale diritto fondamentale per l’ordinamento comunitario e ritenendo di competenza degli Stati membri la determina delle singole fattispecie, in ragione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che al comma 1 recita che l’effettivo godimento sarà assicurato “secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Si tratta, tuttavia, di spazi di adattabilità – non biasimabili per lo scrivente – che la direttiva concede agli Stati membri circa la disciplina comunitaria da ponderare cum grano salis, senza che ciò possa implicare la libertà degli stessi di adottare misure che, formalmente ossequiose del dettato normativo, svuotino di fatto l’an ed il quantum dell’art. 7 della [continua ..]


4. Le conclusioni

La Corte di giustizia evidenzia ancora una volta che il diritto alle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore non si estingue dunque allo scadere del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore è stato in congedo per malattia (o altra ragione prevista dall’ordinamento) per l’intera durata (o parte) del periodo di riferimento e non ha potuto in concreto usufruire. È principio consolidato dell’Organismo comunitario, infatti, che il lavoratore debba fruire di tale diritto al fine di assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute [18]. Tale assicurazione si sostanzia non solamente nella fruizione materiale, ma anche, seppure come extrema ratio, come indennità sostitutiva [19]. Volendo trarre le fila rispetto alla sentenza in commento, risulta importante anche il decisum circa il rapporto tra ferie e malattia che spesso i giudicanti comunitari si sono trovati e dirimere. Mentre lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di rigenerarsi e riposarsi, beneficiando di un periodo di distensione e di ricreazione, le finalità del congedo per malattia del lavoratore sono quelle di guarire da uno stato morboso. Da tali considerazioni, avvalorate anche da un’altra sentenza della stessa Corte comunitaria [20], ne discende che il lavoratore in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato, ha diritto, su sua richiesta – ed affinché possa godere nel concreto delle ferie annuali retribuite – di beneficiare di un periodo diverso da quello coincidente con il congedo per malattia. La fissazione di tale determinazione ulteriore è soggetta alle norme e alle procedure di diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori, tenendo conto dei vari interessi in gioco, ivi comprese anche le ragioni legate all’interesse dell’impresa. Infatti, come risulta dall’ormai costante orientamento comunitario, se è vero che l’effetto positivo delle ferie annuali retribuite, come sopra richiamato, si esplica pienamente se le stesse vengono godute nell’anno in corso, tale principio di riposo rimane interessante anche qualora se ne fruisse in un momento successivo a quello di maturazione (nel range previsto dai legislatori o prassi nazionali) [21]. Tuttavia, è altresì vero che la direttiva, [continua ..]


NOTE