Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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La limitazione della platea di lavoratori oggetto del licenziamento collettivo (di Raffaele Fabozzi, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università LUISS Guido Carli di Roma)


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Cassazione civile, Sez. lav., 20 febbraio 2023, n. 5202 – Pres. Doronzo – Rel. Cinque

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La platea dei lavoratori oggetto della procedura di licenziamento collettivo può essere limitata a singole unità produttive o reparti purché tale limitazione sia giustificata da oggettive esigenze aziendali e sia coerente con il progetto di riduzione del personale comunicato nella lettera di avvio della procedura.

< 1. Con ordinanza del 20 febbraio 2023, n. 5205, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 novembre 2019, n. 4422, che – in adesione alla sentenza di primo grado – ha statuito la legittimità del recesso comunicato all’esito di una procedura di licenziamenti collettivi. Nello specifico, per quanto qui interessa, il datore di lavoro aveva provveduto a risolvere i rapporti di lavoro limitando l’applicazione dei criteri di scelta (ex art. 5, legge n. 223/1991) soltanto ad alcune unità produttive (o divisioni delle stesse), senza estenderli all’organico dell’intera aziendale. La Corte di Appello – sulla base delle circostanze di fatto e della valutazione di merito – ha ritenuto legittima la limitazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare a singole unità produttive (anziché al complesso aziendale). Condividendo le argomentazioni del Giudice di appello, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. 2. Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione dà continuità al proprio orientamento, confermato nelle sue più recenti pronunce[1]. Preliminarmente va rilevato come la scelta di ridurre l’organico (eventualmente a seguito della chiusura di una o più unità produttive) è decisione che compete all’imprenditore, nella sua libertà di iniziativa economica privata garantita dalla Costituzione [2]. Tale decisione, insindacabile sotto il profilo imprenditoriale, è tuttavia sottoposta ad un duplice controllo in relazione alla sua effettività: un controllo ex ante da parte delle organizzazioni sindacali (alle quali sono devoluti incisivi poteri di informazione e consultazione) in ordine alle motivazioni sottese alla riduzione del­l’organico (oltre a quanto previsto dall’art. 4, legge n. 223/1991) [3]; un controllo ex post da parte dell’autorità giudiziaria in ordine alla correttezza procedurale dell’o­perazione (ivi compreso il nesso causale tra il progetto di ridimensionamento ed i provvedimenti di recesso attuati) [4]. Circoscritto l’ambito di indagine giudiziario, è noto che la regola generale (desumibile anche dall’art. 5, legge n. 223/1991) prevede che l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” [5]. Già da tempo, tuttavia, la Corte di Cassazione ammette che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale possa essere limitata agli addetti ad una determinata unità produttiva o reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive [6]. Nondimeno, affinché tale limitazione sia legittima, occorre che dette esigenze siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento [continua..]