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Corte costituzionale e tutela dei superstiti
Giovanni Raffaele Valensise, Funzionario 4Manager. La presente nota non impegna l’Ente di appartenenza
Corte Costituzionale (9 febbraio 2022) 5 aprile 2022, n. 88 – Pres. Amato-Red. San Giorgio
È fondata, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i destinatari ed immediati della pensione di reversibilità i ni-poti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Sommario:
1. La questione sottoposta alla Corte - 2. Le motivazioni dell’ordinanza di rimessione - 3. La posizione della Consulta - 4. Considerazioni conclusive - NOTE
1. La questione sottoposta alla Corte
Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere la questione sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione che dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost, «nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i maggiori orfani interdetti dei quali sia provata la vivenza a carico degli ascendenti», ovverosia dei nonni. Preliminarmente occorre ricordare che la disposizione impugnata prevede l’estensione – entro certi limiti e condizioni – dei trattamenti previdenziali a determinati componenti della famiglia dell’assicurato [1].
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2. Le motivazioni dell’ordinanza di rimessione
La questione sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione ruota introno alla funzione della pensione di reversibilità e alla tutela del rapporto tra ascendenti (nonni) e discendenti (nipoti). Quanto al primo aspetto, la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale finalizzata a soddisfare l’interesse della collettività a che sia data continuità al sostentamento a favore di determinati familiari superstiti alla luce del principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, la pensione di reversibilità ha la funzione di prevenire lo stato di bisogno economico del superstite a seguito della morte del congiunto. L’erogazione della pensione di reversibilità può essere considerata una «forma di ultrattività della solidarietà familiare» e, dunque, fa perdurare il vincolo di solidarietà familiare anche nel tempo successivo alla morte del congiunto. In altri termini, la pensione di reversibilità serve a garantire al superstite una esistenza libera e dignitosa. Quanto, invece, alla tutela del rapporto tra ascendenti (nonni) e discendenti (nipoti), il nostro ordinamento prevede una serie di diritti e di obblighi posti a carico dell’uno e dell’altro. Senza pretesa di esaustività, si pensi al dovere dell’ascendente di concorrere al mantenimento, all’istruzione, all’educazione quando i genitori non hanno più i mezzi sufficienti (art. 316 bis c.c.); al diritto del nipote alla continuità affettiva con i nonni (art. 315 bis c.c.) e all’obbligo di prestare gli alimenti (artt. 433 e 443 c.c.). Il rapporto tra ascendenti (nonni) e discendenti (nipoti) non risulterebbe tutelato in modo completo dalla disposizione in commento, ossia dall’art. 38 del d.P.R. n. 818/1957. La norma non consente ai nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente deceduto di poter beneficiare della sua pensione di reversibilità. Il criterio selettivo, basato sull’età dei superstiti, per accedere alla pensione di reversibilità sarebbe irragionevole in quanto due situazioni uguali sarebbero trattate in modo differente da parte del legislatore. Il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro si troverebbe nella stessa situazione di quello minore vivente a carico dell’ascendente. Entrambi non avrebbero, infatti, la [continua ..]
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3. La posizione della Consulta
Dopo avere superato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale [2], la Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione. La norma in esame è stata dichiarata incostituzionale soltanto per violazione dell’art. 3 Cost. restando assorbita la questione riferita al parametro di cui all’art. 38 Cost. Nel merito, il rapporto tra ascendente e nipote di maggiore età, orfano e inabile al lavoro può essere paragonato al rapporto tra ascendente e nipote minorenne: si tratta di due rapporti che sono uguali e, dunque, meritano di essere trattati in modo non diverso. Infatti, il nipote maggiorenne e quello minorenne sono soggetti che non sono in grado di procurarsi da soli un reddito a causa delle loro predette condizioni personali. Di conseguenza, entrambi hanno il diritto alla pensione di reversibilità in quanto sono persone più bisognose, più deboli e più vulnerabili all’interno del nucleo familiare. In conclusione, l’esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità per il sol fatto che il nipote sia maggiorenne si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e, dunque, di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. In altri termini, il legislatore ha il potere di decidere in modo discrezionale la platea dei destinatari del trattamento pensionistico anche per esigenze di sostenibilità delle finanze pubbliche: più si allarga il campo di azione maggiore sarà la spesa. Tuttavia, l’esclusione di determinate categorie di soggetti deve essere ragionevole. Nella fattispecie in esame non è dunque ragionevole negare ai nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente deceduto la pensione di reversibilità che è un diritto di matrice solidaristica.
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4. Considerazioni conclusive
Il riconoscimento della pensione di reversibilità non fa altro che confermare il carattere indissolubile del rapporto tra l’ascendente e il nipote così come è stato sancito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza 5 marzo 2019 in causa Bogonosovy c. Russia. È stato affermato infatti che l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo deve essere interpretato nel senso che il “diritto al rispetto della vita familiare” comprende anche il diritto al mantenimento di un rapporto normale tra nonni e nipoti attraverso una costante relazione che, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Consulta, perdura grazie alla erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità.
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NOTE