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Il sindacato giudiziale sulle procedure selettive per il reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico

Vincenzo Maria Tedesco, Giudice del lavoro

Tribunale di Roma, Sez. II lav., sentenza 31 marzo 2022 – Dott. Ottavio Picozzi

Ai fini dell’osservanza degli artt. 19 d.lgs. 175/2016 e 35 d.lgs. 165/2001, è sufficiente che i componenti della commissione abbiano avuto accesso ai locali in cui si svolge la prova di lingua straniera, non essendo indispensabile che essi siano presenti all’esame di ciascun singolo candidato; in assenza di differenti previsioni contenute nel bando, non occorre che il candidato, l’esaminatore per la lingua straniera o gli altri membri della commissione sottoscrivano schede di valutazione; neppure è dato rinvenire un obbligo di sorteggio delle domande o di affissione / pubblicazione del verbale all’esito di ciascuna singola prova; la violazione dei criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità dev’essere specificamente dedotta e provata in sede giudiziale dalla parte (ricorrente) che si dolga degli esiti di una procedura selettiva per il reclutamento presso una società a partecipazione pubblica; il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione né, ancora, nel merito del giudizio dei singoli candidati; l’art. 1, comma 1096, legge n. 205/2017 ha una portata meramente autorizzatoria e, pertanto, deve interpretarsi nel senso che R.A.I. s.p.a. ha facoltà di attingere alle precedenti graduatorie, ancorché scadute, in aggiunta al potere di promuovere nuove selezioni di personale.

 

Tribunale di Brindisi, Sez. lav., sentenza 8 aprile 2022 – Dott.ssa Maria Forastiere

Nel giudizio avente ad oggetto il punteggio assegnato ai candidati in sede di procedura selettiva per il reclutamento del personale, non possono trovare ingresso le censure tese a far valere i vizi tipici dell’azione amministrativa, quali l’eccesso di potere o la carenza di motivazione;

è conforme ai canoni di correttezza, trasparenza ed imparzialità la condotta della società che abbia rappresentato le ragioni poste alla base di una revisione generale della graduatoria, secondo criteri valevoli per tutti i candidati e prima di attingere ad essa; non essendo astrattamente configurabile un’esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato, conformemente al canone fondamentale di correttezza e buona fede, sussiste un obbligo di provvedere alla rettifica della graduatoria;

la natura doverosa della rettifica impone peraltro solo che la motivazione dia conto dell’errore di fatto commesso.

1. Da ormai svariati anni le società a partecipazione pubblica rappresentano un crocevia di interrogativi e questioni, interessando una pluralità di branche del diritto.

Come noto e come pure facilmente intuibile, ciò deriva dalla difficile coesistenza tra il modello societario e la natura pubblica dei soci e, parallelamente, si traduce in una continua ricerca dell’esatta cornice giuridica cui fare riferimento, anche laddove vengano in rilievo aspetti relativi ai rapporti di lavoro da instaurare o instaurati con le predette società.

Da un lato, infatti, l’osservanza delle regole di diritto comune presidia l’assetto concorrenziale del mercato [1]; dall’altro lato, però, il complesso di principi, vincoli e poteri ascrivibili alle pubbliche amministrazioni viene ad essere giustamente [continua..]

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