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La prescrizione della retribuzione durante il rapporto

Antonio Vallebona, Già professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il saggio tratta della prescrizione della retribuzione durante il rapporto citando l’evoluzione giurisprudenziale connessa agli interventi legislativi.

Parole chiave: Prescrizione – Retribuzione – Decorrenza.

The prescription of the salary during the employment relation-ship

The essay deals with the prescription of the salary during the employment relationship, quoting the evolution of jurisprudence connected to legislative measures.

Keywords: Prescription – Salary – Effective date.

Sommario:

1. La situazione prima dello Statuto dei lavoratori - 2. La situazione dopo lo Statuto dei lavoratori - 3. La situazione attuale dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015 - NOTE


1. La situazione prima dello Statuto dei lavoratori

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Pertanto, i diritti del lavoratore si prescrivono anche durante il rapporto, in quanto le norme che prevedono la sospensione della prescrizione (artt. 2941 e 2942 c.c.) non si applicano nella suddetta ipotesi [1]. Ma la Corte costituzionale [2] ha statuito che il diritto alla retribuzione non può prescriversi durante il rapporto essendo il lavoratore affetto da timore reverenziale per proporre giudizio. Ovviamente la Cassazione si è subito conformata alla sentenza della Corte costituzionale [3].

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2. La situazione dopo lo Statuto dei lavoratori

Dopo l’emanazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che nell’art. 18 prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro per il licenziamento ingiustificato, la Corte costituzionale [4] ha affermato che in questi casi il timore reverenziale era eliminato essendo il rapporto stabile e quindi la prescrizione del diritto alla retribuzione poteva decorrere anche durante il rapporto. La stabilità del rapporto sussiste solo laddove è riconosciuto al lavoratore il diritto alla eliminazione degli effetti del licenziamento ingiustificato con accertamento della persistenza del rapporto [5], anche se resta incoercibile l’ordine di reintegrazione [6]. Non bastano invece, tutele meramente indennitarie, come quella prevista dal­l’art. 8 della legge n. 604/1966 oppure quella prevista da alcuni contratti collettivi per i dirigenti, che lasciano fermo l’effetto estintivo nel rapporto derivante dal licenziamento ingiustificato [7]. L’onere di allegare e provare le circostanze che determinano la stabilità (dimensione dell’organico dell’azienda o dell’unità produttiva) spetta al datore anche nel giudizio di impugnazione del licenziamento [8], anche se l’eccezione del datore di inapplicabilità della tutela reale è eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio [9].

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3. La situazione attuale dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015

La legge n. 92/2012 ha novellato l’art. 18 stat. lav. conservando la tutela reale solo nei casi di nullità del licenziamento e nei tre casi tassativi di ingiustificatezza qualificata (insussistenza del fatto contestato; fatto rientrante tra le condotte punite con sanzioni conservative; manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Per i nuovi assunti il d.lgs. n. 23/2015 ha eliminato due dei tre casi di ingiustificatezza qualificata, lasciando solo l’insussistenza del fatto contestato. Pertanto, non è più sostenibile il decorso della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto, in quanto si è ricreato il timore reverenziale. E, infatti, la Cassazione [10] ha rilevato che dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015 il rapporto di lavoro non è assistito da un regime di stabilità, sicché il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.    

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NOTE

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