Il saggio tratta della prescrizione della retribuzione durante il rapporto citando l’evoluzione giurisprudenziale connessa agli interventi legislativi.
Parole chiave: Prescrizione – Retribuzione – Decorrenza.
The essay deals with the prescription of the salary during the employment relationship, quoting the evolution of jurisprudence connected to legislative measures.
Keywords: Prescription – Salary – Effective date.
1. La situazione prima dello Statuto dei lavoratori - 2. La situazione dopo lo Statuto dei lavoratori - 3. La situazione attuale dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015 - NOTE
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Pertanto, i diritti del lavoratore si prescrivono anche durante il rapporto, in quanto le norme che prevedono la sospensione della prescrizione (artt. 2941 e 2942 c.c.) non si applicano nella suddetta ipotesi [1]. Ma la Corte costituzionale [2] ha statuito che il diritto alla retribuzione non può prescriversi durante il rapporto essendo il lavoratore affetto da timore reverenziale per proporre giudizio. Ovviamente la Cassazione si è subito conformata alla sentenza della Corte costituzionale [3].
Dopo l’emanazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che nell’art. 18 prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro per il licenziamento ingiustificato, la Corte costituzionale [4] ha affermato che in questi casi il timore reverenziale era eliminato essendo il rapporto stabile e quindi la prescrizione del diritto alla retribuzione poteva decorrere anche durante il rapporto. La stabilità del rapporto sussiste solo laddove è riconosciuto al lavoratore il diritto alla eliminazione degli effetti del licenziamento ingiustificato con accertamento della persistenza del rapporto [5], anche se resta incoercibile l’ordine di reintegrazione [6]. Non bastano invece, tutele meramente indennitarie, come quella prevista dall’art. 8 della legge n. 604/1966 oppure quella prevista da alcuni contratti collettivi per i dirigenti, che lasciano fermo l’effetto estintivo nel rapporto derivante dal licenziamento ingiustificato [7]. L’onere di allegare e provare le circostanze che determinano la stabilità (dimensione dell’organico dell’azienda o dell’unità produttiva) spetta al datore anche nel giudizio di impugnazione del licenziamento [8], anche se l’eccezione del datore di inapplicabilità della tutela reale è eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio [9].
La legge n. 92/2012 ha novellato l’art. 18 stat. lav. conservando la tutela reale solo nei casi di nullità del licenziamento e nei tre casi tassativi di ingiustificatezza qualificata (insussistenza del fatto contestato; fatto rientrante tra le condotte punite con sanzioni conservative; manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Per i nuovi assunti il d.lgs. n. 23/2015 ha eliminato due dei tre casi di ingiustificatezza qualificata, lasciando solo l’insussistenza del fatto contestato. Pertanto, non è più sostenibile il decorso della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto, in quanto si è ricreato il timore reverenziale. E, infatti, la Cassazione [10] ha rilevato che dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015 il rapporto di lavoro non è assistito da un regime di stabilità, sicché il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.