Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Emergenza sanitaria e impossibilità originaria della prestazione di lavoro (di Matilde D’Ottavio, Assegnista di ricerca – Università Politecnica delle Marche)


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Tribunale di Roma, Sez. lav., sentenza 7 luglio 2021, n. 6569

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Nella vigenza della interdizione delle attività di impresa, disposta in via di emergenza per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, la parte liberata dalla propria obbligazione per sopravvenuta impossibilità, come il lavoratore dipendente, non può chiedere la controprestazione. Tuttavia, l’art. 1463 c.c. non trova applicazione nel caso in cui l’assunzione del dipendente avvenga, anche se in ragione di accordo transattivo, a blocco di attività già esistente, difettando il requisito della sopravvenienza della impossibilità.

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il fatto e i motivi della decisione - 3. Dall’imprevedibile al prevedibile: quando l’impossibilità della prestazione è originaria - 4. Segue: e quando l’impossibilità originaria genera nullità - 5. La natura della controprestazione datoriale: retribuzione o risarcimento? - NOTE


1. Premessa

Il fermo produttivo delle attività lavorative [1], salvo quelle definite strettamente necessarie e strategiche, ha generato durante l’epoca Covid-19 delle ripercussioni immediate sulla sorte dei contratti in corso e sulla loro regolare esecuzione, rendendo impossibile, o comunque parzialmente diversa, l’attuazione del vincolo negoziale programmato originariamente dalle parti. Lo stravolgimento degli equilibri sedimentati è stato decretato, infatti, principalmente dall’adozione di misure governative che hanno tipizzato il factum principis (ovvero, l’ipotesi di forza maggiore) quale causa che giustifica l’esonero di responsabilità del debitore, allorquando lo stesso non abbia potuto rendere la prestazione a causa degli obblighi imposti dai provvedimenti emergenziali. Se, dunque, sotto il profilo della fattispecie, le circostanze legate all’emergenza sanitaria hanno costituito delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore o di eccessiva onerosità sopravvenuta, sotto il diverso profilo degli effetti contrattuali hanno condotto in via generale alla risoluzione dei contratti in corso [2] e, in via eccezionale, come specifica tutela per alcuni settori economici, alla rinegoziazione degli stessi [3]. Il nostro ordinamento si è comunque dimostrato pronto a fronteggiare un’emer­genza e, dunque, una situazione patologica. Guardando al futuro, ci si potrebbe però chiedere se le stesse soluzioni siano praticabili qualora le condizioni emergenziali divenissero fisiologiche; cosa accadrebbe, cioè, se una situazione che era sicuramente imprevedibile, quale la pandemia da Covid-19, diventasse prevedibile come stato epidemico permanente. La sentenza in commento costituisce una sorta di “anticipazione” del quesito, perché verte su un caso di impossibilità oggettiva e assoluta ma non sopravvenuta, sicché consente di affrontare il problema da questa peculiare prospettiva e di evidenziare alcuni profili critici.


2. Il fatto e i motivi della decisione

Il caso riguarda l’opposizione di una società di ristorazione ad un decreto ingiuntivo, con il quale le era stato intimato, da parte di un dipendente, il pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dal marzo 2020 al gennaio 2021. A sostegno della propria posizione, l’opponente eccepiva la infondatezza del credito retributivo per impossibilità della prestazione lavorativa del suo dipendente, dovuta a causa di forza maggiore rappresentata dal divieto legale di svolgere attività imprenditoriale per via delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19. In particolare, per quanto qui interessa rispetto al periodo di chiusura delle attività di ristorazione, nell’opposizione si sosteneva che, in conseguenza dell’impossibilità della prestazione lavorativa non imputabile al dipendente ex art. 1256 c.c., si era estinta anche la controprestazione retributiva ai sensi dell’art. 1463 c.c. Il Tribunale di Roma, di contro, ha osservato che nel caso di specie l’impossibi­lità della prestazione non era sopravvenuta nella vigenza del rapporto di lavoro, poiché l’assunzione del dipendente era avvenuta in forza di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti il 24 marzo 2020 e, dunque, a blocco di attività già esistente, in quanto decorrente dal precedente 11 marzo 2020. Pertanto, pur essendo innegabile che l’impossibilità della prestazione fosse assoluta [4], la stessa difettava del requisito della sopravvenienza, rendendo impraticabile la soluzione giuridica prospettata dal datore di lavoro. Il rifiuto della controprestazione non poteva considerarsi giustificato ed era quindi illegittimo. Lungo i motivi della decisione viene, tra l’altro, evidenziato che neanche in sede di verbale di conciliazione giudiziale era stato in alcun modo previsto che l’instau­razione del rapporto, o anche solo l’obbligazione retributiva, fossero differiti alla cessazione del blocco delle attività. Ciò che avrebbe invece consentito di recuperare la tenuta del vincolo sinallagmatico rispetto al momento in cui la prestazione lavorativa fosse stata sicuramente suscettibile di adempimento. Su tali presupposti, la sentenza ha quindi rigettato il ricorso in opposizione, condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite anche rispetto al periodo di interdizione dallo svolgimento [continua ..]


3. Dall’imprevedibile al prevedibile: quando l’impossibilità della prestazione è originaria

Il punto fermo da cui occorre muovere per ricostruire il caso in esame è il ragionamento giuridico adottato da parte del legislatore per qualificare le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, per poi analizzare il diverso caso dell’impossibilità originaria che, invece, caratterizza la vicenda in esame. L’art. 1256 c.c. prevede che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Una tale estinzione si spiega in ragione del fatto che l’inadempimento non è imputabile al debitore; se lo fosse, infatti, questi ne sopporterebbe le relative conseguenze. L’art. 1463 c.c. conferma il principio sancito dall’art. 1256 c.c. e ne trasla la ratio sui contratti sinallag­matici, inclusi quelli di lavoro in quanto caratterizzati dalla causa di scambio [5], stabilendo che la controparte contrattuale resta a sua volta esonerata dal dovere di eseguire la propria controprestazione. Dunque, da un punto di vista strettamente civilistico, tutte le volte in cui l’obbli­gazione risulta inserita in un contratto a prestazioni corrispettive, la disciplina del­l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione per causa non imputabile al debitore va integrata e coordinata con la disciplina della risoluzione, la quale, essendo finalizzata a porre rimedio all’alterazione della causa del contratto, estingue la controprestazione per la reazione che su di essa esercita la cosiddetta volontà causale. Fer­mo restando che, nella prospettiva giuslavoristica, rileva la disciplina speciale sia delle sospensioni del rapporto, nella logica della corrispettività attenuata, sia quella del licenziamento che è notoriamente sostitutiva delle regole comuni di estinzione del rapporto. In ogni caso, se è corretto affermare che all’interno dei contratti sinallagmatici l’impossibilità sopravvenuta rompe il rapporto di corrispettività delle prestazioni, di­verso è il caso in cui l’impossibilità non pervenga come sopravvenuta, ma esista co­me originaria. Per essa, infatti, non trova applicazione la ricordata disciplina codicistica. Peraltro, l’esclusione del rimedio civilistico in caso di impossibilità originaria – e quindi pure delle soluzioni, differenti o comunque speciali, applicabili [continua ..]


4. Segue: e quando l’impossibilità originaria genera nullità

Il ragionamento del Tribunale solleva tuttavia, almeno in linea teorica, un ulteriore interrogativo. Infatti, anche volendo aderire all’impostazione che propende per un inquadramento unitario di impossibilità originaria e sopravvenuta [11], resta che se l’impedimento dell’art. 1256 c.c. si verifica successivamente alla conclusione del contratto, quest’ultimo si risolve ipso iure, mentre qualora la prestazione risulti impossibile ab origine il contratto è nullo per impossibilità dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. Pertanto, pure la impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, ovvero l’oggetto dell’obbligazione assunta in contratto ex art. 1346 c.c., essendo ab origine impossibile poiché impedita normativamente dalla legislazione emergenziale, dovrebbe produrre la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., appunto per mancanza del requisito della “possibilità” [12]. In termini civilistici, la conclusione sarebbe coerente con quanto previsto dal codice, il quale considera l’impossibilità originaria di una prestazione ostativa alla nascita stessa delle obbligazioni e, in caso di prestazioni corrispettive, anche dei contratti sinallagmatici. Se non bastasse, la questione sarebbe perfino aggravata dalla esistenza di una transazione, di cui l’oggetto di quel contratto, quale titolo ipoteticamente nullo, più che plausibilmente costituiva una clausola essenziale ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c. Sotto questo profilo, può però osservarsi che una transazione volta alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va qualificata come nuova e diversa fonte di regolamentazione degli interessi, assumendo pertanto quel carattere “novativo” che consente di conservarne integralmente gli effetti. L’art. 1972 c.c. prevede infatti che la transazione novativa è nulla soltanto se relativa ad un contratto illecito per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti, mentre in tutte le altre ipotesi di nullità del titolo sottostante la stessa sarebbe unicamente annullabile su richiesta della parte che ignorava la causa di nullità [13]. E quindi, nel caso di specie, neppure da parte del lavoratore che, d’altronde, non vi avrebbe alcun interesse. La conclusione non risolve comunque il [continua ..]


5. La natura della controprestazione datoriale: retribuzione o risarcimento?

Una volta ammessa la deroga alla disciplina civilistica dell’invalidità assoluta del contratto per impossibilità originaria, occorre però tornare sul profilo della controprestazione datoriale, che la sentenza qualifica in termini di retribuzione. Esclusa l’applicazione dell’art. 2126 c.c., resta intanto da stabilire se la previsione del rischio riguardante gli effetti di un oggetto contrattuale temporaneamente impossibile possa essere integralmente addossata ad uno dei contraenti, al fine di re­distribuire ragionevolmente le perdite. Al netto di possibili valutazioni in termini di vessatorietà [16], sembra che l’ipotesi di far gravare sul datore di lavoro il rischio del­l’impossibilità originaria della prestazione lavorativa debba essere confermata. Infatti, nella stipula dell’accordo transattivo la società non può non avere considerato, ai fini della conclusione del contratto, l’esistenza di un impedimento oggettivo, seppur temporaneo. È tuttavia dubbio che la responsabilità del datore di lavoro possa configurarsi in termini di obbligazione retributiva, nonostante la mancata prestazione di lavoro. Invero, anche il sinallagma del rapporto di lavoro si basa sulla regola di corrispettività, salvo le deroghe imposte dalla disciplina speciale [17]. Senonché, un conto è parlare di sospensione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta temporanea, come nei casi tassativi previsti dagli artt. 2110 e 2111 c.c., un conto è pretendere di applicare quella disciplina alle ipotesi di un’impossibilità temporanea ed originaria della prestazione. Se nel primo caso, a tutela del contraente debole, si assiste alla codificazione della traslazione del rischio sul datore, nel secondo l’impossibilità oggettiva reagisce non sulla persona del lavoratore, quanto piuttosto sulla prestazione in sé considerata che, venendo meno, erode anche il carattere della corrispettività del rapporto. D’altra parte, va rilevato che nel caso di specie non si configura neanche un’i­potesi di mora credendi, il cui presupposto imprescindibile è costituito dalla “possibilità” della prestazione, con conseguente irrilevanza della ipotetica disponibilità “soggettiva” del lavoratore. E, non caso, la sentenza si riferisce alla mora [continua ..]


NOTE