Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La riforma del processo civile (di Antonio Vallebona, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Il saggio tratta della riforma del processo civile indicata nella legge delega n. 206/2021, facendo anche un confronto con il processo del lavoro rimasto immutato.

>

 

<
The reform of the civil procedural law

The essay deals with the reform of the civil procedural law provided by the legge delega n. 206/2021, making a comparison with labour procedural law that has unchaged.

Keywords: Civil procedural law – Reform.

Articoli Correlati: riforma del processo civile

SOMMARIO:

1. Processo di primo grado - 2. Processo d’appello - 3. Processo in cassazione - 4. Conclusioni


1. Processo di primo grado

La legge n. 206/2021 è una legge che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 1). Nell’atto di citazione devono essere esposti in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto che fondano la domanda (art. 1, comma 5, lett. b) e l’indica­zione dei mezzi di prova e dei documenti depositati (art. 1, comma 5, lett. c). La comparsa di risposta del convenuto deve contenere in modo chiaro e specifico tutte le difese e prendere posizione sui fatti allegati dall’attore e deve indicare i mezzi di prova e i documenti depositati (art. 1, comma 5, lett. e). L’attore entro un congruo temine prima dell’udienza può, a pena di decadenza, nella memoria integrativa precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni, indicare nuovi mezzi di prova e depositare altri documenti e può proporre domande ed eccezioni sull’eventuale domanda riconvenzionale o sulle eccezioni del convenuto (art. 1, comma 5, lett. f). Il convenuto entro un successivo termine sempre anteriore all’udienza può, a pena di decadenza, nella memoria integrativa modificare le domande, eccezioni e conclusioni, indicare nuovi mezzi di prova e depositare altri documenti (art. 1, com­ma 5, lett. f). Entrambe le parti entro un ulteriore temine prima dell’udienza possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nell’avversa memoria integrativa ed indicare prova contraria (art. 1, comma 5, lett. f). I termini per le memorie integrative e per le memorie di replica sono fissati dal decreto legislativo, che può anche ampliare il termine a comparire previsto dall’art. 163 bis c.p.c. (novanta giorni tra la notifica della citazione e la data dell’udienza) e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall’art. 166 c.p.c. (venti giorni prima dell’udienza) (art. 1, comma 5, lett. g). Il giudice dopo l’udienza provvede sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l’udienza per le prove sia fissata entro 90 giorni (art. 1, comma 5, lett. i). Esaurita la trattazione e l’istruttoria, le parti devono depositare note scritte di precisazione delle conclusioni in un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione, non superiore a 30 giorni per la comparsa [continua ..]


2. Processo d’appello

Il termine breve per l’appello di 30 giorni dalla notificazione della sentenza decorre anche per la parte che ha proceduto alla notifica (art. 1, comma 8, lett. a). L’appello incidentale tardivo perde efficacia anche quando l’appello principale è dichiarato “improcedibile” (art. 1, comma 8, lett. b), mentre l’art. 374, comma 2, c.p.c. dice solo “inammissibile”. L’appello deve essere chiaro, sintetico e specifico per le indicazioni previste a pena di inammissibilità dagli artt. 342 e 434 c.p.c. (indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice in primo grado; indicazione delle circostanze di fatto da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata) (art. 1, comma 8, lett. c). L’appello che non ha una ragionevole probabilità di essere accolto deve essere dichiarato manifestamente infondato con sentenza succintamente motivata (art. 1, comma 8, lett. e). La sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata deve essere disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell’appello o sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio anche in relazione alla possibilità di insolvenza della parte (art. 1, comma 8, lett. f), mentre l’art. 283 c.p.c. prevede “gravi e fondati motivi” al posto del suddetto “grave e irreparabile pregiudizio”. Le parti, esaurita la trattazione, devono depositare note scritte di precisazione delle conclusioni in un termine perentorio non superiore a 60 giorni, non superiore a 30 giorni per la comparsa conclusionale e non superiore a 15 giorni per la memoria di replica (art. 1, comma 8, lett. n). Le differenze con il processo del lavoro sono le seguenti: g1) nel processo del lavoro l’appello viene proposto con ricorso depositato e poi notificato all’appellato insieme al decreto di fissazione dell’udienza (artt. 433 e 435 c.p.c.); g2) la sospensione riguarda solo l’esecuzione e non l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado favorevole al lavoratore e il motivo della sospensione è “gravissimo danno” al datore appellante (art. 431, comma 3, c.p.c.); g3) se la sentenza di primo grado è favorevole al datore, il lavoratore appellante [continua ..]


3. Processo in cassazione

Il processo in cassazione è uguale in tutte le cause civili, comprese quelle di lavoro e previdenza. Il ricorso deve contenere la chiara sintetica ed essenziale esposizione dei fatti della causa e dei motivi (art. 1, comma 9, lett. a). La soppressione della sezione ex art. 376 c.p.c. e del relativo procedimento ex art. 380 bis, secondo cui questa sezione pronunziava in camera di consiglio se il ricorso era inammissibile oppure se il ricorso era manifestamente fondato o infondato (art. 1, comma 9, lett. b). Nel procedimento in camera di consiglio (artt. 380 bis-1, 380 ter c.p.c.) l’ordi­nanza succintamente motivata può essere immediatamente depositata in cancelleria, restando ferma la possibilità di depositarla entro 60 giorni (art. 1, comma 9, lett. d). Procedimento accelerato in camera di consiglio per la definizione di ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (art. 1, comma 9, lett. e). Udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza. In questo caso il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre 15 giorni prima dell’udienza (art. 1, comma 9, lett. f). Il giudice di merito può sottoporre una questione di diritto in Cassazione sospendendo il processo se la questione presenta gravi difficoltà interpretative ed è suscettibile di porsi in numerose controversie. Il Primo presidente della Cassazione può dichiarare inammissibile la richiesta se non sussistono i predetti presupposti. Altrimenti assegna la questione alle Sezioni Unite o alla sezione semplice competente e la Cassazione in pubblica udienza decide enunciando il principio di diritto che è vincolante nel procedimento di merito in cui è stata rimessa la questione (art. 1, comma 9, lett. g). Nel processo del lavoro esiste una diversa nomofilachia accelerata riguardante i contratti collettivi nazionali ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., ma ovviamente il giudice del lavoro può avvalersi di entrambe le fattispecie.


4. Conclusioni