Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Prove, privacy e processo (di Marco Gambacciani, Professore associato di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Roma Tre”)


Il rispetto delle norme sulla privacy pone delicati problemi interpretativi ed applicativi anche in ambito processuale. Col presente contributo si approfondisce in particolare il problema dell’utilizzabilità delle prove raccolte o acquisite in violazione della normativa sulla riservatezza nel processo penale, nel processo civile ed in quello del lavoro.

 

Evidence, privacy and judicial proceeding

Compliance with the privacy rules poses delicate issues of interpretation and application also in the procedural context. The present contribution focuses in particular on the issue of the usability of evidence collected or acquired in breach of the privacy rules in criminal and civil proceedings, and in the labor proceeding.

Keywords: evidence – privacy – judicial proceeding.

SOMMARIO:

1. Il codice della privacy e il rinvio alle norme processuali - 2. Nel processo penale - 3. Nel processo civile - 4. Nel processo del lavoro - NOTE -


1. Il codice della privacy e il rinvio alle norme processuali

Tra i principi generali il codice della privacy pone anche quello dell’inutilizza­bilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali [1]. Tuttavia l’inutilizzabilità di quei dati non è assoluta, in quanto lo stesso art. 2 decies del d.lgs. n. 196/2003 fa espressamente salvo quanto previsto dal successivo art. 160 bis in relazione ai procedimenti giudiziari [2]. In tali procedimenti, infatti, è stabilito che l’utilizzabilità, la validità e l’efficacia di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conformi alla legge italiana o al reg. UE n. 2016/679 (noto anche, in breve, come GDPR) sia disciplinata dalle «pertinenti disposizioni processuali» [3]. Dunque il legislatore non soltanto non vieta ma anzi sembra consentire in via di principio l’utilizzabilità in sede giudiziaria dei dati personali raccolti (anche) illegittimamente, pur demandando l’effettiva individuazione di condizioni e limiti di quell’eventuale utilizzo ai singoli ordinamenti processuali (ed ai valori su cui essi si fondano). Ed infatti, per effetto del rinvio esplicito operato alle norme processuali, nei procedimenti giudiziari valgono esclusivamente le autonome regole del processo e non quelle della privacy, con la conseguenza che, se le regole del codice di rito (o comunque processuali) applicabili lo consentono, è possibile anche utilizzare in giudizio (come prove) dati personali trattati in violazione della disciplina sulla privacy. Nei paragrafi che seguono si approfondirà il problema dell’utilizzabilità delle prove raccolte o acquisite in violazione della normativa sulla riservatezza nel processo penale e in quello civile, con particolare riferimento al processo del lavoro.


2. Nel processo penale

Nel processo penale l’art. 191 c.p.p. stabilisce che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Nonostante vi siano ancora forti incertezze sull’interpretazione di questa disposizione, la dottrina prevalente ha chiarito che, riguardando il divieto l’«acquisizio­ne» delle prove, deve trattarsi di violazione di legge esclusivamente processuale [4], mentre non rileva, ai fini dell’inutilizzabilità delle prove, la violazione di divieti stabiliti da norme penali sostanziali, o da norme civili o amministrative [5]. Ed anche la giurisprudenza, sempre valorizzando l’autonomia e la diversità del diritto processuale (rispetto al diritto sostanziale), è più orientata a ritenere che soltanto la violazione delle norme processuali sulla formazione della prova può dare luogo alla sanzione dell’inutilizzabilità [6]. Pertanto, almeno secondo l’opinione più diffusa, nel procedimento penale sono valide e utilizzabili anche le prove raccolte o formate dalla pubblica autorità o da privati in violazione di norme penali sostanziali, o (a maggior ragione) di norme civili o amministrative poste a tutela di altri diritti, purché esse siano legittimamente acquisite nel processo. Persino se quelle prove sono state ottenute violando leggi che tutelano diritti costituzionali fondamentali della persona, come ad esempio la libertà personale, il domicilio o la segretezza della corrispondenza [7]. Ed infatti, pur sempre tra molte incertezze [8], si ritiene che nel processo penale, in applicazione del criterio male captum bene retentum, debba prevalere comunque l’esigenza primaria ed ineludibile di ricerca della verità materiale (da intendersi come valore assoluto) [9], oltre alla tutela del diritto di difesa, anch’esso principio (inviolabile) di rilievo costituzionale (e posto nell’interesse pubblico) [10]. E ciò anche e soprattutto in considerazione del fatto che la prova ottenuta illegittimamente potrebbe essere indispensabile per dimostrare l’innocenza dell’imputato ed evitare, così, una condanna ingiusta e la collegata pena detentiva. Di conseguenza, se legittimamente assunte in base al codice di procedura penale o ad altre norme processuali contenute in leggi speciali, possono essere utilizzate e valutate nel [continua ..]


3. Nel processo civile

Nel processo civile, ove si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, la disciplina è solo in parte diversa. E ciò nonostante nell’ordinamento processuale civile non vi sia una norma che disponga espressamente l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analoga a quella dell’art. 191 c.p.p. Dunque anche nel giudizio civile si registrano le stesse incertezze sull’utilizza­bilità (o più propriamente l’ammissibilità) [17] delle prove formate o acquisite in violazione di norme di legge, identificate anche come prove illecite (o illegittime). Le incertezze maggiori riguardano non tanto le prove formate o acquisite in violazione di norme processuali (ritenute per lo più inammissibili, o nulle, anche in assenza di una previsione di inutilizzabilità di carattere generale) [18] quanto piuttosto le prove formate o acquisite in violazione di norme sostanziali. Su quest’ultime la dottrina è tuttora divisa. Contrariamente a quanto accade nel processo penale [19], l’opinione prevalente esclude che la prova illecita possa essere ammessa ed utilizzata nel processo civile [20]. E ciò sul presupposto prima di tutto logico (o assiologico) che sia inaccettabile consentire a qualcuno di avvantaggiarsi (processualmente) di un atto compiuto in violazione di diritti tutelati dalla legge anche a costo di limitare l’accertamento della verità materiale (da intendersi nel processo civile come valore soltanto relativo) [21]. Tanto più ove la prova non sia soltanto illecita, ma anche (e addirittura) incostituzionale, ossia contraria a diritti individuali costituzionalmente garantiti [22]. Del resto se la parte intende acquisire un documento al processo (anziché acquisirlo illecitamente) può sempre chiedere al giudice che ne sia ordinata all’altra parte o a un terzo l’esibizione evidenziandone la rilevanza [23], e nel caso di inottemperanza all’ordine di esibizione il comportamento può essere valutato (come argomento di prova) negativamente dal giudice [24]. Per alcuni poi più pragmaticamente l’esclusione della prova illecita (o incostituzionale) non è automatica ed assoluta ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla base di un bilanciamento dei diritti e degli interessi che si [continua ..]


4. Nel processo del lavoro

Le stesse considerazioni svolte per il processo civile valgono anche per il processo del lavoro. Del resto, pur con sue indubbie peculiarità, il processo del lavoro è sostanzialmente modellato sul processo civile di cognizione [54]. Ancor più che in quello civile poi, nel processo del lavoro la prova (solitamente documentale) basata sul trattamento di dati personali difficilmente è considerata illecita. Spesso, infatti, quella prova direttamente prodotta dalle parti con gli atti introduttivi del giudizio senza preventivi filtri o controlli da parte del giudice è considerata lecita in quanto strumentale (nei limiti della correttezza, pertinenza e della non eccedenza) [55] allo scriminante diritto di agire o di difendersi in giudizio [56]. Peraltro la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’utilizzazione e la produzione in giudizio con le modalità prescritte dal codice di rito di documentazione aziendale riservata da parte di un lavoratore subordinato finalizzata all’esercizio di diritti esclude anche la violazione dell’obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c., e ciò sempre sul presupposto che deve riconoscersi prevalenza al diritto di difesa in giudizio rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell’azienda [57]. Ed anche le registrazioni fonografiche di colloqui fra presenti in ambito lavorativo sono state ritenute in diverse occasioni prove documentali ammissibili e utilizzabili nel processo del lavoro [58], anch’esse soltanto se e per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa (ossia sempre nei limiti della pertinenza alla tesi difensiva e non eccedenza rispetto alle sue finalità) [59]. Dunque, almeno secondo l’orientamento della giurisprudenza che appare prevalente [60], è ritenuta legittima, sia sul piano lavoristico (non costituendo illecito disciplinare) [61] che su quello della privacy [62], anche la condotta del lavoratore, sempre più diffusa nella prassi (anche grazie all’utilizzo ormai comune dei potentissimi e multifunzionali smart­phone), di registrare occultamente conversazioni con il datore di lavoro o con colleghi al fine di precostituirsi prove per far valere un diritto in vista di un eventuale futuro procedimento giurisdizionale, tutelando la propria posizione all’interno dell’a­zienda. Del [continua ..]


NOTE

[1] Cfr. art. 2 decies, d.lgs. n. 196/2003, inserito dall’art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 101/2018. In passato, cfr. già art. 11, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato. [2] Cfr. art. 2 decies, d.lgs. n. 196/2003, cit. [3] Cfr. art. 160 bis, d.lgs. n. 196/2003, inserito dall’art. 14, comma 1, lett. m), d.lgs. 101/2018. In passato, cfr. già art. 160, comma 6, d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato. [4] Come, ad esempio, l’art. 271 c.p.c., in materia di intercettazioni illegittime o illecite. [5] Cfr., in particolare, F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, p. 613 ss. (ma già in Id., Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 149), ed anche C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova 2007, p. 92 ss., e P. Ferrua, Prove illegittimamente acquisite: passato ed avvenire di un’illustre teoria, in Dir. pen. e proc., 2020, p. 1249 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti. Per l’opinione opposta secondo cui l’art. 191 c.p.p. renderebbe inutilizzabile ogni prova legata da un nesso causale ad una qualsiasi violazione di legge, anche penale sostanziale, e persino civile, vedi, sempre in particolare, M. Nobili, La nuova procedura penale, Bologna, 1989, p. 157 ss. e F.R. Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzioni del vizio, Milano, 2008, p. 63 ss. [6] Cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. II, 7 giugno 2017, n. 28367; Cass. pen., Sez. V, 28 maggio 2015, n. 33560; Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2007, n. 21923. Per l’interpretazione opposta invece, ossia per l’inutilizzabilità di prove raccolte in violazione di norme penali sostanziali, vedi Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2014, n. 35681. [7] Cfr. artt. 13, 14 e 15 Cost. Sulla categoria della cd. «prova incostituzionale» nel diritto penale, vedi soprattutto P. Tonini-C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2014, p. 104 ss. [8] Nella motivazione della (pur risalente) sentenza n. 34/1973, la Corte costituzionale (come obiter dictum in una sentenza di rigetto) ha avvertito «il dovere di mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime [continua ..]