Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Mascherina e potere disciplinare: il datore di lavoro può sanzionare il dipendente che non la indossa? (di Michela Lucchiari, Dottoranda di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Padova)


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Tribunale Venezia, Sez. lav., sentenza 4 giugno 2021

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L’imposizione ai lavoratori dell’utilizzo della mascherina non è certo misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde pienamente al dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti.

Il ruolo di RLS ricoperto dal lavoratore rende particolarmente grave la condotta e legittima la sanzione irrogata della sospensione per tre giorni.

< 1. La vicenda in commento trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente con funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (d’ora in poi anche “RLS”), conclusosi con l’irrogazione di una sanzione conservativa, ovvero la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni. Nello specifico, i fatti contestati al lavoratore, che hanno dato avvio alla suddetta procedura, sono due: in un primo momento, infatti, durante la riunione periodica di cui all’art. 35, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 egli si è rifiutato di indossare la mascherina protettiva, nonostante l’invito in tal senso da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; successivamente, il lavoratore ha affisso alla bacheca aziendale una pec, già precedentemente inviata all’azienda, nella quale contestava «con tono indubbiamente aggressivo e linguaggio del tutto inappropriato» l’obbli­go di utilizzare la mascherina imposto dall’azienda ai lavoratori. Il Tribunale di Venezia ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al dipendente, ritenendo irrilevanti le difese proposte dal medesimo (che ha provato a giustificare la sua condotta facendo riferimento ad «un’asserita mancanza di respiro per il caldo»), e sottolineando la gravità del comportamento del lavoratore in considerazione del suo ruolo di RLS. Dopo aver individuato le principali questioni che emergono dall’iter argomentativo del Tribunale, pare interessante proporre una riflessione, seppur sintetica, su come la funzione di RLS svolta dal lavoratore abbia inciso sulla valutazione di legittimità del provvedimento e, soprattutto, sul giudizio di proporzionalità della sanzione alla gravità dei fatti contestati. 2. Il Giudice di merito, in primo luogo, analizza il fondamento giuridico della prescrizione aziendale concernente l’obbligo di utilizzo della mascherina, ricordando che «il datore di lavoro, quale garante dell’obbligo di tutela della salute dei lavoratori, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi». Da tale assunto emerge un riferimento – seppur non esplicito – all’art. 2087 c.c., che rappresenta il punto da cui prendere le mosse per affermare la responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei suoi dipendenti [1]. In base a consolidati orientamenti giurisprudenziali, infatti, stante la sua formulazione aperta, la disposizione citata assume il ruolo di norma di chiusura del sistema, che opera non solo in caso di violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma anche nelle ipotesi di mancata predisposizione delle misure volte a tutelare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul [continua..]