Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Del fondo pensione negoziale: crisi e rimedi * (di Pasquale Sandulli, Già Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Sapienza”)


Il saggio muove dalle riflessioni originarie, costantemente rinnovate fino al d.lgs. n. 147/2018, circa la configurazione dei Fondi pensione negoziali; formalmente riferita dalle norme regolatrici agli artt. 14 ss. c.c., ne viene tuttora da taluni prospettata – anche sulla base di una incerta giurisprudenza di rango europeo – una configurazione imprenditoriale. I dati normativi e gli orientamenti dell’Autorità di Settore non consentono una tale evoluzione.

Su questa premessa il saggio analizza le eventuali situazioni di crisi finanziaria del Fondo pensione negoziale e gli strumenti volti a ristabilire l’equilibrio, nonché le condizioni ed i limiti per l’eventuale riduzione dei livelli prestazionali – con particolare riferimento all’esi­stenza di rischi biometrici – alla luce della rinnovata disciplina dell’art. 7 bis del d.lgs n. 252/2005, della quale dà, seppure incidentalmente, conto la Cassazione nella sentenza n. 15164/2019.

Of the negotial pension fund: crisis and remedies

The essay moves from the original reflections, and constantly renewed up to d.lgs. n. 147/2018, regarding the configuration of the negotiated pension funds; formally referred to by the regulatory provisions in art. 14 ff. c.c., it is proposed by some – also on the basis of an uncertain jurisprudence of European rank – an entrepreneurial configuration. The regulatory data and the guidelines of the Sector Authority do not allow such an evolution.

On this premise, the essay analyzes any situations of financial crisis of the negotiating pension fund and the tools aimed at restoring equilibrium, as well as the conditions and limits for any reduction of existing retirement benefits – with particular reference to the existence of biometric risks – in light of the renewed discipline of art. 7 bis of d.lgs n. 252/2005, which the Supreme Court incidentally consider in sentence no. 15164/2019.

1. – Obiettivo di questo saggio è l’identificazione, e relativo inquadramento sistematico, degli strumenti di risoluzione di eventuali crisi di un fondo pensione, che possono essere il frutto, volta a volta, di terremoti finanziari, di aggravamento dellacurva demografica per effetto della longevità, di errate valutazioni degli amministratori, oggi degli effetti economici della pandemia in atto. Al momento, il sistema di previdenza complementare si trova in una fase evolutiva: dopo aver assorbito con sufficiente disinvoltura la sistematizzazione voluta dal legislatore nazionale nel 1993 – in occasione della prima riforma riduttiva delle prestazioni pensionistiche di base – e le successive innovazioni del 2005, è ora in fase di avanzato adeguamento alle innovazioni del 2018 sotto la spinta della legislazione europea, ma è da dire che esso comincia a registrare – al di là delle eredità giudiziarie di un passato frammentario e asistemico, largamente caratterizzato dalla presenza, allora dominante, di forme a prestazione definita e di ambito aziendale, a parte la significativa eccezione dell’area dirigenziale – le prime importanti esperienze giudiziarie sollevate dalle formule a­dottate dal legislatore in termini talvolta contraddittori [1]. Il riferimento è a quelle decisioni che hanno dovuto occuparsi della conformità di talune scelte del sistema ai principii generali in tema di affidamento, se non addirittura di diritti quesiti, dei fruitori del sistema, come fattori di possibile accentuazione della crisi finanziaria: di esse si tratterà nella seconda parte di questo scritto, salvo segnalare fin da ora le indicazioni che emergono, sia pure incidentalmente, da Cass. n. 15164/2019. 2. – L’analisi delle soluzioni adottate a fronte della variegata tipologia di crisi di fondi pensione non può esaurirsi in una semplice esegesi delle relative norme, posto che esse sono largamente condizionate dalla definizione a monte delle questioni che attengono innanzitutto alla configurazione istituzionale dei fondi stessi, oltre che alla strumentazione operativa di cui l’ordinamento generale li ha dotati. Si delineacosì il problema della natura giuridica dei fondi pensione negoziali – dei quali soltanto qui ci si occupa – che trova degli spunti importanti ma non risolutivi nella risalente giurisprudenza della Corte di Giustizia, laddove [2] per un verso (è la seconda questione risolta da detta sentenza) si assume la qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa ai fini dell’allora art. 85 del Trattato UE, per altro verso (è la terza questione) si ammette che i successivi “artt. 86 e 90 del Trattato non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscano ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un settore determinato, un regime pensionistico [continua..]