Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità del medico nel contesto emergenziale (di M.T. Paola Caputi Jambrenghi, Professore ordinario di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Bari)


L’impatto devastante che la pandemia da Coronavirus ha avuto sul sistema sanitario è stato messo in luce in ogni scritto scientifico o letterario. La dottrina si è occupata, ciascuno nel­l’ambito del settore di sua competenza, dei diversi effetti che la pandemia ha avuto e continua ad avere sulla tenuta dell’ordinamento giuridico e, in particolare, sulle risposte che esso è in grado di produrre di fronte alle diverse istanze che emergono dalla società civile che convive con lo stato di emergenza da più di un anno. Particolare attenzione viene dedicata agli operatori sanitari, i quali con enormi sacrifici e grande professionalità, stanno lavorando instancabilmente per tamponare la forza pervasiva del virus, curare i pazienti ospedalizzati e monitorare quelli che si è ritenuto opportuno non ricoverare in ospedale. Spesso i medici sono costretti a effettuare scelte non a caso definite “tragiche”, dovendo decidere della morte o della chance di sopravvivenza accordata soltanto ad alcuni pazienti. Queste ed altre scelte difficili, e tuttavia indispensabili, espongono l’operatore sanitario all’ulteriore rischio di doverne rispondere in giudizio. Questa analisi si sofferma sulla responsabilità del medico nel contesto pandemico e sulla tenuta dell’ordinamento giuridico al prolungato stato di emergenza.

The doctor’s responsibility in the emergency context

The devastating impact that the Coronavirus pandemic has had on the health system has been highlighted in every scientific or literary writing. The doctrine has dealt, each within the area of its competence, with the different effects that the pandemic has had and continues to have on the stability of the legal system and, in particular, on the responses that it is able to produce in the face of to the various issues emerging from civil society that has been living with the state of emergency for more than a year. Particular attention is paid to healthcare workers, who with enormous sacrifices and great professionalism are working tirelessly to buffer the pervasive force of the virus, treat hospitalized patients and monitor those who have not been admitted to hospital. Often doctors are forced to make choices defined as “tragic”, not by chance, having to decide about death or the chance of survival granted only to some patients. These and other difficult, yet indispensable, choices expose the health worker to the additional risk of having to answer in court. This analysis focuses on the responsibility of the doctor in the pandemic context and on the holding of the legal system to the prolonged state of emergency.

SOMMARIO:

1. La reazione dell’ordinamento giuridico all’emergenza. Delimitazione dell’oggetto di indagine - 2. La responsabilità del medico ai tempi del Covid-19 - 3. La responsabilità penale e lo stato di necessità: le scelte tragiche e le loro conseguenze - 4. Alcune riflessioni conclusive - NOTE


1. La reazione dell’ordinamento giuridico all’emergenza. Delimitazione dell’oggetto di indagine

L’emergenza epidemiologica da sindrome respiratoria acuta grave causata dal SARS CoV-2 ha avuto e continua ad avere un impatto sanitario, sociale ed emotivo devastante e conseguenze sull’economia mondiale che non è possibile rilevare con precisione, essendo, al momento in cui si scrive, ancora in stato di emergenza. L’OMS, dopo aver dichiarato lo stato di pandemia – ormai da un anno [1] – ha preteso da tutti gli Stati di affrontare l’emergenza pandemica, adottando una strategia su diversi fronti ed ha emanato alcune linee guida sia per la mitigazione dell’infezione e l’arresto del contagio, sia per rafforzare e sostenere le strutture e il personale medico e sanitario; inoltre per far fronte all’improvviso impoverimento della popolazione, dovuto all’arresto di tutte le attività lavorative. Di conseguenza, ciascuno Stato si è adoperato per adottare diverse misure dirette ad arginare e prevenire l’espansione dell’epidemia e ad affrontare gli “effetti collaterali” della stessa. Lo Stato italiano, dopo aver dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 lo stato d’emergenza, più volte prorogato (fino al 30 aprile 2021, proroga vigente al momento in cui si scrive, decretata con dpcm del 14 gennaio 2021), ha adottato diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze ministeriali, ordinanze libere regionali e sindacali, nonché decreti-legge, con i quali è stato disposto il lockdown a partire dall’8 marzo 2020 e sono state previste e disciplinate una serie di misure atte a fronteggiare le innumerevoli conseguenze della pandemia, sotto i diversi aspetti via via emersi. L’emergenza sanitaria ha sollevato anche diverse problematiche sul piano giuri­dico; tra queste, si annovera la necessità di proteggere gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella gestione della pandemia dal rischio di dover rispondere penalmente del proprio operato. L’improvvisa impennata nella richiesta di posti letto nei reparti di malattie infettive, pneumologia e terapia intensiva ha reso necessaria la riorganizzazione di quasi tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale, per fare spazio, isolare e curare i pazienti affetti dalla nuova infezione polmonare; “i farmaci e le apparecchiature, non disponibili per tutti i malati, sono stati [continua ..]


2. La responsabilità del medico ai tempi del Covid-19

Proprio per contrastare i riferiti fenomeni di sciacallaggio e quello, forse peggiore nella prospettiva della salute di ciascuno, della c.d. medicina difensiva, sono stati proposti diversi emendamenti al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in sede di conversione in legge [9]. Per quel che interessa in questa sede, si fa riferimento a quegli emendamenti relativi alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria, diretti ad individuare alcune scriminanti fondate sulle condizioni pessime nelle quali riversavano (e tuttora riversano) tutti i medici e gli operatori sanitari in genere, i quali, al di là della loro qualificazione di eroi e/o vittime del nostro SSN, hanno subìto ingenti perdite e gravi danni dovuti alla contrazione della malattia sul posto di lavoro per aver svolto senza risparmiarsi in alcun modo la loro professione medica nel rispetto del giuramento di Ippocrate prestato allorché hanno indossato per la prima volta il camice bianco, verde o blu che fosse. Si tratta, tuttavia, di proposte di emendamenti che non hanno trovato alcun accoglimento nella legge di conversione, sicché la responsabilità per il danno (e la conseguente risarcibilità di quest’ultimo) arrecato dal medico che opera durante l’e­mergenza pandemica deve essere ricostruita de iure condito, potendosi de iure condendo formulare soltanto alcune considerazioni. Per indagare sul tema oggetto di questa riflessione è opportuno anzitutto partire dalla legge dell’8 marzo 2017, n. 24 rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, c.d. legge Gelli-Bianco che disciplina il duplice regime di responsabilità, quella extracontrattuale del medico e del personale sanitario e quella contrattuale diretta della struttura sanitaria (art. 7, rispettivamente commi 1 e 2), nonché l’azione di rivalsa da parte dell’istituto nei confronti del medico quando quest’ultimo abbia posto in atto un comportamento doloso o gravemente colposo. Si svela nelle norme appena richiamate una tendenziale “protezione” del medico, il quale non risponde allorché la sua colpa, per imprudenza, negligenza o imperizia, assuma i connotati della lievità [10]. Nella valutazione del “grado” [continua ..]


3. La responsabilità penale e lo stato di necessità: le scelte tragiche e le loro conseguenze

Come si è già avuto modo di evidenziare, la legge Gelli-Bianco del 2017 ha introdotto nel codice penale la nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 590 sexies c.p.) che – specularmente alle previsioni relative alla responsabilità del debitore e al risarcimento del danno introdotte dal d.l. n. 18/2020, commentate supra, par. 2 – esclude la punibilità del personale sanitario per i reati di cui agli artt. 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) c.p., allorché, essendo l’evento causato dalla imperizia, l’esercente si sia uniformato alle raccomandazioni di cui alle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica, ovvero, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Sicché, in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene previste dalle due norme del c.p., salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Ma cosa accade nel momento in cui l’operatore sanitario impegnato a fronteggiare l’emergenza si vede costretto a somministrare cure palliative, o cure off-label o, peggio ad effettuare una “scelta tragica” nell’impossibilità di garantire a tutti i pazienti l’accesso alle cure salvavita? [19]. Il tirage del pronto soccorso – ossia l’ordine di priorità assegnato a ciascuna persona che si presenta in pronto soccorso, sulla base della gravità dei sintomi accusati – non rileva durante lo stato di emergenza sanitaria [20] ai fini delle “scelte tragiche”, in quanto alle persone affette da Covid – o che presentino una sintomatologia compatibile con il virus – è stato raccomandato di non recarsi nei pronto soccorso ed è stato assicurato (più o meno efficientemente) il monitoraggio a distanza [21] e l’ospe­dalizzazione soltanto quando strettamente [continua ..]


4. Alcune riflessioni conclusive

In tempi di pandemia come quello che da più di un anno stiamo vivendo, accanto al dolore, alla disperazione, alla malattia e agli stati psico-emotivi sull’orlo della compromissione, abbiamo assistito all’entrata in scena di persone che assumono le vesti di “tuttologi”, pronti a criticare ogni sforzo – goffo o ben riposto che sia – compiuto da chi si è trovato a dover gestire questa situazione catastrofica, con estrema lucidità e con una visione d’insieme e lungimirante che potesse approdare al risultato di non “lasciare indietro” nessuno, lavorando a ritmo serrato e privandosi assai spesso della stessa gioia di vivere la propria vita. Tutto ciò, peraltro, in assenza di un piano emergenziale che potesse guidare le difficili scelte politiche e in una situazione di profonda crisi economica che ormai affligge il nostro Paese da quasi tre lustri. Non commettere errori e ottenere soltanto ottimi risultati, soprattutto in una situazione nella quale il comportamento responsabile di ciascuna persona è indispensabile, è pressoché impossibile [25]. Vero è che, oltre a quasi tutte le categorie di professionisti, imprenditori, impiegati d’azienda e commercianti che hanno tutti subito ingenti perdite economiche non potendo esercitare la propria attività, v’è l’ampia categoria degli operatori sanitari sulle cui spalle è gravato e continua a gravare inesorabilmente il peso imponderabile del­l’intera emergenza sanitaria, sicché sono emerse in tutta evidenza le fragilità della politica sanitaria, quantomeno nell’approccio e nella gestione delle epidemie virali e il peso di queste fragilità è ricaduto, travolgendoli, su ciascun operatore sanitario, su quello contrattualizzato ed esperto, come sullo specializzando neofita [26]. Quindi gli eroi, benefattori nel contesto pandemico, si sono trasformati in men che non si dica in vittime delle inefficienze della sanità; tutto bianco o tutto nero, insomma, nessuno spazio per le sfumature nell’opinione del popolo italiano. Eppure, pur comprendendo ed esprimendo costantemente e intimamente la più sincera solidarietà verso questi “Angeli in camice”, senza i quali avremmo avuto numeri ben maggiori di contagi e di decessi, la reazione dell’ordinamento giuridico [continua ..]


NOTE