Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Sussiste l'obbligo datoriale di adottare gli accomodamenti ragionevoli anche in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore, ma solo se è riconducibile alla nozione di disabilità (di Ilaria Bresciani, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro – Università degli Studi di Parma)


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Cassazione civile, Sez. lav., 28 ottobre 2019, n. 27502 – Pres. Di Cerbo-Rel. Pagetta

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Ai fini della legittimità del licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore è previamente tenuto a verificare la possibilità di adattamenti or­ganizzativi purché contenuti nei limiti della ragionevolezza.

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SOMMARIO:

1. Questioni definitorie: in che modo la nozione di disabilità ha inciso sul concetto di sopravvenuta inidoneità - 2. I limiti al potere datoriale di licenziamento: obbligo di repe­chage e di attuazione degli accomodamenti ragionevoli - 3. Considerazioni a margine della sentenza in commento - NOTE


1. Questioni definitorie: in che modo la nozione di disabilità ha inciso sul concetto di sopravvenuta inidoneità

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento su due questioni: la prima riguarda le nozioni di disabilità e di inidoneità, mentre la seconda attiene all’applicazione dell’obbligo di repechage e dell’obbligo di attuazione degli accomodamenti ragionevoli, al fine di individuare le condizioni di legittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni. Prima di entrare nel merito delle statuizioni della Corte, pare opportuno cercare di ricomporre il frastagliato quadro normativo, frutto di un susseguirsi di discipline emanate con finalità anche molto diverse tra loro che ha finito col rendere non facile una lettura d’insieme. Partendo dalla questione definitoria, per molto tempo, nel nostro ordinamento, è mancata una definizione generale e unitaria di persona disabile, in quanto erano rintracciabili solo delle nozioni selettive atte a stabilire il campo di applicazione dei singoli provvedimenti normativi di volta in volta deputati a disciplinare aspetti diversi della vita delle persone disabili [1]. Tra questi, la legge n. 68/1999, all’art. 1, elenca i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la disciplina protettiva sul collocamento mirato per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, riferendosi per lo più a coloro che presentano una disabilità di livello medio-grave [2]. In particolare, essa si rivolge alle persone che sono affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni mediche di cui alla legge n. 104/1992, oppure alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’INAIL, e, infine alle persone non vedenti o sordomute, invalide di guerra, civili di guerra e per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, nonché, dopo l’aggiunta operata dal d.lgs. n. 151/2015, a coloro che sono in possesso dei requisiti per il conseguimento dell’assegno di cui all’assicurazione obbligatoria INPS per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, qualora la capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o [continua ..]


2. I limiti al potere datoriale di licenziamento: obbligo di repe­chage e di attuazione degli accomodamenti ragionevoli

Una volta appurato che la inidoneità può derivare o non derivare da una disabilità, occorre capire quali conseguenze il nostro ordinamento ricollega alle due situazioni. Le conseguenze sul rapporto di lavoro della sopravvenuta inidoneità allo svolgimento della mansione sono state disciplinate dal nostro legislatore dapprima attraverso la legge n. 68/1999 [15], che però ha un campo di applicazione limitato [16], e in seguito dal d.lgs. n. 81/2008 che, avendo una portata generale, ha esteso la regola a favore di tutti i lavoratori che si vengano a trovare nella situazione di inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni specifiche [17]. In particolare, le suddette norme prevedono che qualora il medico competente dichiari la inidoneità del lavoratore all’esecuzione delle mansioni specifiche, il datore di lavoro deve, ove possibile, adibirlo a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, ma con la garanzia dello stesso trattamento retributivo di quelle di provenienza, in buona sostanza recependo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza delle n. 7755/1998 [18]. Corollario delle suddette disposizioni, che hanno introdotto l’obbligo legale di repechage, è la garanzia del mantenimento del posto di lavoro e, di contro, la legittimità del licenziamento quale extrema ratio, nel caso in cui risulti impossibile adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con il sopravvenuto stato di salute. A tali previsioni normative si è affiancato l’art. 3 bis, d.lgs. n. 216/2003, introdotto con il decreto legge n. 76/2013, conv. con modif. in legge n. 99/2013, al fine di dare attuazione all’art. 5 della direttiva europea n. 78/2000 [19]. La norma prevede che “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare gli accomodamenti ragionevoli … nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”. La disposizione richiama in maniera espressa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, e pertanto essa trova applicazione nei confronti (solo) di tutte le persone con disabilità, originaria o sopravvenuta, in possesso delle caratteristiche che consentono di ritenere integrata [continua ..]


3. Considerazioni a margine della sentenza in commento

La sentenza in commento contribuisce a definire gli obblighi a cui il datore di lavoro è tenuto per salvaguardare l’occupazione del lavoratore divenuto inidoneo allo svolgimento della propria mansione, evidenziando il collegamento (e la possibile sovrapposizione [27], ma non equiparazione [28]) tra la tutela dell’inidoneità sopravvenuta e la tutela della disabilità. Nel caso posto all’attenzione della Corte di cassazione, il lavoratore chiedeva la riforma della sentenza di secondo grado, che aveva ravvisato la legittimità del licenziamento intimatogli per sopravvenuta inidoneità alla mansione, sul presupposto che il datore di lavoro non avesse adempiuto in modo corretto all’obbligo di repechage, dovendo quest’ultimo spingersi fino a disporre il trasferimento di altri colleghi addetti a mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore divenuto inidoneo e/o fino a modificare l’organigramma aziendale in modo da consentire la sua utilizzazione anche in mansioni inferiori. Per la Corte l’obbligo di trovare una possibile diversa collocazione del lavoratore in azienda, e dunque l’obbligo di repechage, non può spingersi fino a imporre una modifica degli assetti organizzativi aziendali, nemmeno in misura minima, stante il limite della intangibilità delle scelte imprenditoriali derivante dall’art. 41, comma 1, Cost., ribadendo la persistente attualità dell’orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7755/1998 [29]. Peraltro, come viene precisato, l’obbligo di adattare l’organizzazione aziendale alle esigenze del lavoratore divenuto inidoneo allo svolgimento della mansione specifica è cosa diversa dal c.d. repechage; esso rientra nei c.d. accomodamenti ragionevoli a cui il datore di lavoro è tenuto, non in tutti i casi di sopravvenuta inidoneità alla mansione, ma solo in alcune ipotesi peculiari. In particolare, tale ulteriore limite al potere di recesso datoriale sussiste solo nel caso in cui la sopravvenuta inidoneità alla mansione derivi da una condizione di disabilità, ovvero qualora il soggetto possieda una menomazione (originaria o sopravvenuta) fisica, mentale o psichica, di carattere duraturo, che in interazione con altre barriere possa ostacolare la sua vita professionale; ed è lo stesso lavoratore a dover [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2020