Il contributo propone la tematica del reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato circa la possibilità di scorrimento della graduatoria in favore degli idonei non vincitori delle procedure di valutazione comparativa in luogo dell’indizione di un nuovo concorso. La giurisprudenza si è pronunciata per lo scorrimento a fronte del generale favor normativo salvo motivata giustificazione del nuovo concorso per lo stesso settore scientifico-disciplinare. Tuttavia, la peculiarità dell’impiego pubblico accademico e delle logiche intra-dipartimentali che presiedono al reclutamento dei nuovi ricercatori ostano ad una piena e diffusa attuazione del principio.
The contribution proposes the issue of the recruitment of fixed-term university researchers regarding the possibility of scrolling the ranking in favour of suitable non-winners of the comparative assessment procedures instead of calling for a new competition. The jurisprudence ruled for the sliding in the face of the general regulatory favor unless there is a justified justification for the new competition for the same scientific-disciplinary sector. However, the peculiarity of academic public employment and the intra-departmental logic that presides over the recruitment of new researchers prevents a full implementation of the principle.
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1. Il principio costituzionale del concorso pubblico e le sue ricadute per i candidati idonei - 2. Lo scorrimento della graduatoria concorsuale per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario - 3. Segue: l’indizione di nuovo concorso per procedure su fondi ad hoc - NOTE
La burocrazia pubblica quale apparato servente dell’Amministrazione impone una professionalità organizzata al fine di assicurare l’efficienza e l’imparzialità della sua azione. Si tratta di un diritto costituzionale degli stessi cittadini avere a disposizione un corpo qualificato di dipendenti pubblici [1]. I Costituenti hanno inteso garantire tali obiettivi con la perentoria regola del concorso per l’accesso agli impieghi, ex art. 97, comma 4, Cost., quale norma di chiusura [2] «salvo i casi stabiliti dalla legge», atteso che questo è il sistema principe per offrire le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci [3]. Al contrario, l’assunzione senza concorso è nulla e «non produce effetto a carico dell’Amministrazione» [4]. Tale principio, che s’impone per ogni livello di governo, pur dopo la riforma del Titolo V del 2001 che nulla ha innovato in tema a livello regionale e locale [5], vale anche per la progressione di carriera interna da parte dei pubblici dipendenti [6] come la Consulta ha affermato in relazione a deroga ingiustificata del concorso pubblico senza neppure prevedere verifiche del possesso dei requisiti richiesti da parte dei candidati [7]. La stessa enunciazione del principio del concorso all’art. 97 Cost., anziché nel successivo art. 98 Cost., relativo ai pubblici impiegati, è stata ritenuta significativa, poiché l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97, comma 1, Cost., sono assicurati anche con una congrua scelta del personale degli uffici [8]. Il buon andamento è facilitato se il reclutamento del personale avviene sulla base di un esame obiettivo e spersonalizzato delle capacità; l’imparzialità viene garantita dall’esclusione di ogni forma di discriminazione nell’accesso all’impiego pubblico, ossia dall’effettivo rispetto delle condizioni di uguaglianza a sua volta imposte dall’art. 51 Cost. [9]. Il procedimento assunzionale pubblico è quindi improntato ad uno stretto criterio meritocratico, mentre la regola opposta, il c.d. spoil system ovvero l’assunzione intuitu personae, è un’assoluta eccezione [10] come per gli uffici di staff degli organi [continua ..]
Il nodo che s’intende qui affrontare attiene alla posizione dei ricercatori universitari a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, c.d. riforma Gelmini per l’Università [17], circa l’obbligo d’indire un nuovo concorso ovvero l’applicazione del principio di scorrimento della graduatoria già esistente e valida in presenza di vacanza nel relativo settore scientifico-disciplinare. La questione è stata ampiamente dibattuta per il personale contrattualizzato circa il comportamento che la Pubblica Amministrazione deve seguire tra l’una o l’altra modalità operativa ai fini del reclutamento di personale. L’opzione interpretativa più recente della giurisprudenza è notoriamente a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l’Amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento d’indizione del nuovo concorso [18]. Decisiva appare al riguardo l’ampia formulazione dell’art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, per cui le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione [19], applicabile anche in caso di assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. cit. Né rileva la tesi per cui il citato comma 5 ter dell’art. 35, d.lgs. cit., riguarderebbe unicamente il personale pubblico contrattualizzato. Invero, il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, anche le Università statali e libere. In ordine ai ricercatori universitari s’è posto il concreto problema della legittimità dell’operato della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa che aveva preferito optare, senza alcuna specifica motivazione, per l’indizione di un nuovo concorso ai fini della stipula di un contratto per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore, anziché attingere da una graduatoria già esistente [continua ..]
Appare tuttavia opportuno indagare altresì l’opzione opposta per cui anche le procedure di valutazione a posti di ricercatore universitario possano essere ritenute escluse dal principio generale fissato dall’Adunanza Plenaria circa il favor per lo scorrimento delle graduatorie in luogo del nuovo bando assunzionale, stante il particolare status e le funzioni del ricercatore universitario. Si pensi al non infrequente caso delle procedure che prevedono lo svolgimento di un specifico progetto di ricerca da parte del vincitore della selezione ovvero un profilo ad hoc in relazione agli ambiti di ricerca perseguiti dal Dipartimento. Ora, è ben noto che l’art. 24, comma 2, legge n. 240/2010, postula con chiarezza che i bandi ed i regolamenti di Ateneo a tal fine debbono attenersi ai «principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori». Tra questi principi la Carta inserisce l’esigenza di evitare bandi che contengano progetti tanto specifici da restringere eccessivamente il numero dei possibili partecipanti al concorso. Tuttavia questo non esclude che siano pubblicati avvisi per posti di ricercatore universitario che esigano profili di candidati ovvero progetti di ricerca nel novero degli elementi valutabili dalla Commissione esaminatrice, di fatto così anche disincentivando fortemente la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa. Del resto tali selezioni, che rientrano appieno nell’ambito dei concorsi pubblici, sono soggette al criterio generale del favor partecipationis, ovvero quel limite al potere di predeterminazione dei requisiti di ammissione. Di talché, non pochi bandi a posti di ricercatore sono stati attinti da varie pronunce amministrative laddove ritenuti troppo restrittivi ovvero ad hoc per un candidato rispetto gli altri con relativa lesione della par condicio fra gli aspiranti. Infatti, il ridetto principio del favor partecipationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause d’esclusione espressamente previste e che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Tuttavia, un discorso particolare potrebbe valere nel caso – raro, ma non infrequente – di posti banditi su fondi pubblici specifici come le azioni di [continua ..]