Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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L'etero-organizzazione dei riders secondo la Corte di Cassazione: una prima presa di posizione (di Lucia Venditti)


Con la sentenza n. 1663/2020 la Corte di Cassazione si esprime per la prima volta sulla riconducibilità del rapporto di lavoro dei riders alle collaborazioni etero-organizzate per le quali l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. L’A. esamina i principi affermati nella pronuncia inquadrandoli nella complessa questione della distinzione di questa fattispecie rispetto al lavoro subordinato ed al lavoro autonomo coordinato e continuativo ed evidenziando la problematica applicazione delle tutele della subordinazione alla fattispecie medesima.

The delivery workers between types and consequences: after the first judgement of the Corte di Casssazione

Through judgement n. 1663/2020, the Italian Court of Cassation expresses its first opinion on the riders’ employment relationship, recognizing it within the realm of the hetero-orga­nized collaborations for which art. 2 of the d.lgs. n. 81/2015 commands application of the subordinate work discipline. The A. examines the principles expressed in the ruling, framing them in the complex subject of the distinction of the case in point with respect to both the subordinate work and coordinated and continuous self-employment forms, highlighting the problematical application to the case of the safeguards afforded by subordination.

  1. Con l’attesa sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663 la Corte di Cassazione si è pronunciata favorevolmente sull’applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, al rapporto di lavoro dei riders di Foodora, confermando al riguardo, sia pure con talune precisazioni, la sentenza impugnata, unico precedente finora, tra le rarissime pronunce di merito chiamate a pronunciarsi sul punto. Mentre la tesi che si trattasse di lavoro subordinato non aveva fatto breccia né in primo né in secondo grado, quella che ne reclamava la stessa disciplina in quanto collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015, anch’essa respinta dal Tribunale, era stata infatti accolta dalla Corte di Appello, affermando in particolare che tali collaborazioni costituiscono un «terzo genere» di rapporto lavorativo, intermedio tra il lavoro subordinato e le collaborazioni di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. e, nella specie, instaurato con i ciclofattorini operanti per la piattaforma digitale di food delivery. La riforma in appello conseguiva anzitutto da una diversa lettura, rispetto al Tribunale, della rilevanza qualificatoria da riconoscere alla norma introdotta dal legislatore del Jobs Act. Rilevanza svalutata dal primo giudice, in adesione alla tesi del­l’azienda secondo cui nel diritto vivente l’etero-organizzazione delle modalità lavorative esprime l’etero-direzione tipica del lavoro subordinato senza peraltro necessariamente manifestarsi nei termini stringenti che quella norma prescrive, ed invece valorizzata dal giudice di appello, nel senso che la norma individua quando l’ingerenza del committente nell’esecuzione della collaborazione continuativa, pur senza sconfinare nell’esercizio dei caratteristici poteri datoriali né alterare la natura autonoma della collaborazione, sia tale da giustificare l’applicazione delle tutele proprie della subordinazione. Ravvisata così l’utilità precettiva della norma nell’applicazione di quelle tutele per via indiretta, indipendente cioè da una riqualificazione del rapporto come subor­dinato bensì veicolata dal requisito dell’etero-organizzazione delle modalità del lavoro, il secondo giudice ravvisa poi quel requisito nella fattispecie concreta, motivando pure sulla sussistenza dell’ulteriore requisito della continuatività della prestazione, comunque meno problematico rispetto al dato incontestato della libertà, concordata ed effettiva, di scegliere in ogni momento se lavorare o meno. Tale impianto decisorio regge al vaglio del giudice di legittimità, impegnato peraltro a rettificarne alcuni snodi interpretativi, essenzialmente quello riguardante il punto centrale del quantum di tutele applicabili per la via mediata del comma 1, art. 2, d.lgs. n. 81/2015, [continua..]
Numero straordinario - 2020