Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Collaborazioni organizzate dal committente (di Antonio Vallebona )


Il saggio ripercorre l’iter logico e argomentativo della pronuncia Corte di Cassazione 24 gen­naio 2020, n. 1663, che conferma come l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, sia una norma di disciplina, coerente con la giurisprudenza costituzionale sull’indisponibilità del tipo negoziale, in quanto si tratta di un lavoro autonomo a cui si applicano le disposizioni del lavoro subordinato.

The hetero-organization of riders according to the Supreme Court: a first ruling

The essay, following the logical and argumentative process of the Court of Cassation ruling 24 January 2020 n. 1663, confirms as art. 2, c. 1, Legislative Decree no. 81/2015, is a rule of discipline, consistent with constitutional jurisprudence on the unavailability of the negotiating type, it is self-employment rules by employment’s law.

 1. La sentenza in annotazione si fonda sull’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni personali e continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il testo originario di questa norma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legge n. 101/2019 convertito in legge n. 128/2019, che ha soppresso le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (riferite all’organizza­zione del committente) e ha cambiato la parola “esclusivamente” con “prevalentemente” (riferita alla collaborazione). Il caso trattato dalla sentenza era antecedente a queste modifiche che non sono retroattive e riguardava le prestazioni dei c.d. riders. 2. Le considerazioni più importanti della decisione vengono commentate nei seguenti punti. a) Il legislatore “si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l’appli­cazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta” (punto 24 della sentenza). Pertanto è chiarissimo che questi “indici” non provano il lavoro subordinato, ma sono “sufficienti” per l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato. Pertanto la fattispecie indicata nella norma è sempre di lavoro autonomo c.d. parasubordinato, ma questa fattispecie è governata dalle disposizioni del lavoro subordinato. Quindi non è leso il principio di indisponibilità del tipo negoziale (Corte cost. nn. 51/1967, 189/1976, 32/1982, 121/1993, 115/1994, 76/2015), in quanto il legislatore ordinario ha facoltà di estendere la disciplina del lavoro subordinato a fattispecie di lavoro autonomo parasubordinato. b) L’etero-organizzazione rende “il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente”, sicché “si impone una protezione equivalente” e quindi l’applicazione della “disciplina del lavoro subordinato” (punto 26 della sentenza). Anche questa affermazione conferma che la collaborazione organizzata dal com­mittente è solo “comparabile” e non identica al lavoro subordinato. c) Non è “necessario inquadrare la fattispecie … in un tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione” (punto 38 della sentenza). Questa affermazione conferma ancora che le collaborazioni etero-organizzate so­no di lavoro autonomo, anche se disciplinate come il lavoro subordinato. d) L’art. 2. comma 1, d.lgs. n. 81/2015 è «una norma di [continua..]
Numero straordinario - 2020