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Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le 'piattaforme digitali'

Rosario Santucci 

L’articolo propone alcune notazioni sulla qualificazione giuridica del lavoro con le piattaforme digitali. Partendo dall’analisi critica della sentenza n. 1663/2020 della Cassazione, mette in luce un approccio metodologico alla questione fondato sulla rivalutazione della classica distinzione tra tipi legali (subordinazione, autonomia, collaborazione etero-orga­nizzata o coordinata). Su criteri e indicatori distintivi di questi ultimi circoscrive le difficoltà interpretative, suggerendo spunti di razionalizzazione.

Methodological notes on the legal qualification of the work with 'digital platforms'

The article offers some methodological notes on the legal qualification of working with digital platforms. Starting from the critical analysis of the judgment1663/2020 of the Court of Cassation around the riders protection, highlights a methodological approach to the question ba­sed on the reassessment of the classic distinction between legal types (subordinate and self-employed work; hetero-organized and coordinated collaboration etc.). On the distinctive criteria and indicators between these latter, it circumscribes the difficulties of interpreting, suggesting ideas for rationalising.

  1. La sentenza n. 1663/2020 della Cassazione è un passaggio ineludibile per interessarsi della tutela del lavoro con le piattaforme digitali, valutare la validità dei dilemmi che albergano nella questione dell’identificazione delle fattispecie di lavoro e interrogarsi su angolazioni e soluzioni. Per la Corte non esiste un tertium genus di contratto di lavoro personale nell’ordinamento italiano e il territorio, pur presidiato dai due classici tipi normativi (subordinazione e autonomia), vede fiorire anche norme di disciplina in cui, per opacità legislative e ibridazioni sociali, diventa centrale individuare “se” riconoscere la tutela apprestata dal legislatore. Ma osservando quanto accade a livello legislativo è insufficiente limitarsi a contemplare il “tramonto” del tipo normativo. [continua..]

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