Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le 'piattaforme digitali' (di Rosario Santucci )


L’articolo propone alcune notazioni sulla qualificazione giuridica del lavoro con le piattaforme digitali. Partendo dall’analisi critica della sentenza n. 1663/2020 della Cassazione, mette in luce un approccio metodologico alla questione fondato sulla rivalutazione della classica distinzione tra tipi legali (subordinazione, autonomia, collaborazione etero-orga­nizzata o coordinata). Su criteri e indicatori distintivi di questi ultimi circoscrive le difficoltà interpretative, suggerendo spunti di razionalizzazione.

Methodological notes on the legal qualification of the work with 'digital platforms'

The article offers some methodological notes on the legal qualification of working with digital platforms. Starting from the critical analysis of the judgment1663/2020 of the Court of Cassation around the riders protection, highlights a methodological approach to the question ba­sed on the reassessment of the classic distinction between legal types (subordinate and self-employed work; hetero-organized and coordinated collaboration etc.). On the distinctive criteria and indicators between these latter, it circumscribes the difficulties of interpreting, suggesting ideas for rationalising.

  1. La sentenza n. 1663/2020 della Cassazione è un passaggio ineludibile per interessarsi della tutela del lavoro con le piattaforme digitali, valutare la validità dei dilemmi che albergano nella questione dell’identificazione delle fattispecie di lavoro e interrogarsi su angolazioni e soluzioni. Per la Corte non esiste un tertium genus di contratto di lavoro personale nell’ordinamento italiano e il territorio, pur presidiato dai due classici tipi normativi (subordinazione e autonomia), vede fiorire anche norme di disciplina in cui, per opacità legislative e ibridazioni sociali, diventa centrale individuare “se” riconoscere la tutela apprestata dal legislatore. Ma osservando quanto accade a livello legislativo è insufficiente limitarsi a contemplare il “tramonto” del tipo normativo. Occorrerebbe se mai osservare il proliferare di “tipi” e “sotto-tipi” e accrescere la coerenza sistematica della questione, dalla “subordinazione” alla “autonomia”. 2. La Cassazione risolve in modo poco convincente le questioni interpretative tanto nel versante metodologico, quanto nella parte relativa alla riconduzione della vicenda nello schema legale dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. Per il primo profilo, muovendosi sul piano “rimediale”, si ritaglia solo il compito di individuare gli elementi della fattispecie che consentono di ricondurla a quella dell’art. 2, comma 1. Si può dire che in questo caso abbia avuto vita facile, ma il di­scorso non può limitarsi a questo aspetto. Si potrebbe richiedere una tutela non prevista espressamente. Di conseguenza non definire l’appartenenza della fattispecie al genus impedirebbe di trovare normative applicabili di completamento. E se il legislatore avesse predisposto una tutela contrastante con indici qualificanti generalmente condivisi del tipo del lavoro subordinato, negandone ad esempio alcune garanzie fon­damentali in contrasto con il principio dell’indisponibilità del tipo, come si reagirebbe? La stessa Corte – contraddittoriamente – non esclude che ciò possa accadere (v. p. 41 della sentenza), ammettendo anche la possibile incompatibilità ontologica delle garanzie della subordinazione al rapporto da regolare e rimettendo al giudice la valutazione. Quindi la qualificazione e l’inquadramento della fattispecie concreta nel tipo o sotto-tipo sono rilevanti. Operando diversamente si aggiungono ulteriori stanze al labirinto interpretativo dei dilemmi su “subordinazioni” e “autonomie”. Per il secondo profilo, trascura della fase di esecuzione del contratto gli aspetti relativi alla libera scelta del lavoratore (revocare la disponibilità, recarsi o no in una piazza di appuntamento, non accettare l’ordine) che avrebbero potuto indurre a ritenere insussistente [continua..]
Numero straordinario - 2020