Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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'Ciclofattorini' e previdenza sociale dopo la legge n. 128-2019: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza (di Maurizio Cinelli e Piergiorgio Parisella)


Il breve saggio che segue si propone di accertare se il destinatario della tutela di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, benefici anche delle assicurazioni sociali obbligatorie connesse allo status di lavoratore subordinato. La verifica tiene conto dei cardini del nostro si­stema di previdenza sociale, di Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, e delle disposizioni strettamente connesse di cui al Capo V-bis del medesimo d.lgs. n. 81/2015.

'Ciclofattorini' and social security after the law n. 128-2019: thoughts about recent case law

The following short essay aims to ascertain whether the addressee of the protection derived from art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, also benefits from social insurance related to the status of employee. The verification takes to account the cornerstones of our social security system, Cass. 24 January 2020, n. 1663, and the strictly related provisions of Chapter V-bis of the same d.lgs. n. 81/2015.

  1. «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente […] anche […] mediante piattaforme […] digitali». Così dispone l’art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 [1], come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), fissando subito appresso alcune eccezioni e una deroga: quella per i lavoratori di cui si tratta tutelati, sotto il profilo economico e normativo, da specifici accordi collettivi (art. 2, comma 2, lett. a) [2]. Già con riferimento alla precedente stesura, si era aperta una ampia riflessione sulla portata applicativa della norma, prendendo spunto dal caso dei ciclofattorini connessi a piattaforma digitale. In relazione ad essi, la Suprema Corte con una sentenza di taglio netto [3] ha superato le incertezze evidenziate dalla precedente giurisprudenza [4] e i molti interrogativi sollevati dalla dottrina [5]. La decisione afferma che «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme [tutte, in quanto compatibili] sul lavoro subordinato […]». Ebbene, tale assunto – se è perfettamente funzionale alla decisione alla quale era stata chiamata la Corte – non appare immediatamente riferibile anche al piano previdenziale. Infatti, l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato non comporta necessariamente anche quella della corrispondente tutela previdenziale [6]. A tale questione sono dedicate le presenti note: accertare se il soggetto destinatario dell’art. 2, comma 1, sia assoggettato alle assicurazioni sociali connesse allo status di lavoratore subordinato. 2. Considerato che l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, operata dalla norma in esame, è finalizzata a proteggere fasce deboli di lavoratori (tra i quali, ma non solo, i “ciclofattorini”), si può essere indotti a ritenere che l’obiettivo del legislatore debba trovare realizzazione e compimento con l’applicazione loro anche della tutela previdenziale per i lavoratori dipendenti. Tuttavia, più sono gli elementi che inducono a dubitare del [continua..]
Numero straordinario - 2020