Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La Cassazione sul lavoro dei riders: una 'terra di mezzo' in cerca di maggiori tutele (di Maria Novella Bettini e Gennaro Ilias Vigliotti )


Il contributo, partendo dall’analisi del contenuto dispositivo della sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione, mira a fornire una lettura del complesso quadro normativo che riguarda le collaborazioni lavorative offerte dai riders. La tesi degli Autori è che tali collaborazioni siano strutturalmente autonome e caratterizzate dalla presenza della etero-orga­nizzazione – elemento giuridicamente distinto dalla etero-direzione – circostanza che ha imposto al legislatore di prevedere l’applicazione della disciplina della subordinazione.

The Cassation on the riders' job: a 'middle earth' in search of larg-er protections

The essay, starting from the analysis of the recent case law n. 1663/2020, aims to expose the main characteristics of the legal framework that regulates the riders’ job contract. In the Authors’opinion, riders are structurally self-employed workers, but several elements – particularly the so-called etero-organizzazione – allow the application of the employment legal protections.

    
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 tra funzione preventiva e funzione rimediale - 3. Etero-direzione, etero-organizzazione e coordinamento: unicuique suum - 4. Lo statuto protettivo del lavoro etero-organizzato: per una selettività 'ragionata' - 5. Oltre i riders: il paradigma delle 'minimal protections' per salvare (e migliorare) il lavoro digitale - NOTE


1. Premessa

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 1663/2020 è il primo arresto di legittimità ad intervenire nella vexata quaestio dell’inquadramento giuslavoristico delle collaborazioni rese dai c.d. “riders”. Il tema ha impegnato molto dottrina e giurisprudenza di merito negli ultimi anni, dando vita ad un dibattito vivace e poliedrico, caratterizzato, da un lato, dall’evocazione delle categorie fondamentali della materia (e dei loro annosi problemi interpretativi) e, dall’altro, dall’analisi delle soluzioni legislative che, a partire dal d.lgs. n. 81/2015, hanno provato a rispondere al fenomeno dell’emersione delle nuove modalità digitali di gestione delle risorse umane. Un intervento della Corte Suprema, dunque, era particolarmente atteso dagli operatori del diritto del lavoro e la sentenza resa non ha tradito le aspettative, fornendo alcune parziali risposte sui punti più controversi della questione. Restano ovviamente ancora non sciolti alcuni essenziali nodi interpretativi e non poteva essere diversamente: il lavoro tramite piattaforma digitale, che mette a disposizione del mercato strumentazione tecnica in continua evoluzione, è un mare magnum di cui gli osservatori (e persino il legislatore) possono contemplare solo parte dei confini [1]. Il dibattito sugli aspetti più controversi della vicenda dei riders non può dunque fermarsi a questa sentenza, e se la Corte ha battuto un nitido ed autorevole colpo, ora è compito della dottrina quello di rispondere e formulare proposte che consentano di chiarire le indicazioni fornite e di colmare i vuoti che ancora permangono. Che si tratti di un compito oneroso ed importantissimo non v’è dubbio: il nuovo “capitalismo delle piattaforme” [2] consente al mercato di implementare al suo interno una flessibilità produttiva virtuosa, che genera tempi più brevi, servizi più completi, processi più efficienti, clienti più soddisfatti, ma che, contemporaneamente, produce conseguenze lavoristiche problematiche, in grado di emarginare, economicamente e socialmente, chi presta attività lavorativa [3].


2. L'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 tra funzione preventiva e funzione rimediale

La prima rilevante questione affrontata dalla Cassazione riguarda l’interpretazio­ne della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 – che ha introdotto nell’ordinamento la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente – e la conseguente possibilità di inquadrare all’interno di tale norma l’attività la­vorativa prestata dai riders. Com’è noto, la prescrizione nella sua prima stesura ap­plicava la disciplina del lavoro subordinato ai “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Sin dall’introduzione nell’ordinamento giuridico, l’art. 2, pur nella straordinaria varietà di ricostruzioni [4], ha essenzialmente diviso la dottrina tra fautori dell’inqua­dramento delle collaborazioni ivi previste nell’ambito della subordinazione [5], sostenitori della loro riconduzione all’area dell’autonomia [6] e coloro che invece ne hanno ipotizzato la definizione quale forma intermedia tra le prime due (c.d. “tertium genus”) [7]. Anche la giurisprudenza di merito si era divisa, a cominciare da quella che aveva deciso, nei primi due gradi, la stessa vicenda conosciuta dalla Cassazione: il Tribunale di Torino [8] aveva optato per una lettura dell’art. 2 quale “norma apparente” [9], ossia quale norma incapace di aggiungere elementi alla fattispecie della subordinazione; la Corte d’Appello [10], invece, aveva preferito l’opzione del “tertium genus”, quella per cui il lavoro etero-organizzato sarebbe una figura indipendente da subordinazione ed autonomia, con propri tratti tipici e conseguenze applicative chiare. Nel dibattito si è inserito anche il legislatore con il decreto legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2020, il quale ha modificato sensibilmente il comma 1 dell’art. 2, sostituendo l’avverbio “esclusivamente” con “prevalentemente”, cancellando il riferimento ai “tempi e luoghi” della etero-organizzazione e introducendo un’esplicita riconduzione della norma in esame anche alle prestazioni lavorative organizzate tramite [continua ..]


3. Etero-direzione, etero-organizzazione e coordinamento: unicuique suum

Se con la sua opera ricostruttiva la Corte ha convincentemente recuperato significato dispositivo alle collaborazioni di cui all’art. 2, con riferimento alla loro collocazione nell’ambito del tipo subordinato o autonomo ha scelto di non esprimersi apertamente, ritenendola una circostanza su cui “non ha decisivo senso interrogarsi”. Eppure, come in parte si è anticipato, la Cassazione fornisce indizi che, vagliando meglio i caratteri essenziali della prestazione di lavoro concretamente resa dai ciclofattorini, non possono che far propendere l’interprete per una sola soluzione: l’etero-orga­nizzazione dell’art. 2 opera nell’ambito del lavoro autonomo, e solo in tale prospettiva può essere coerentemente spiegata la sua duplice funzione preventiva e rimediale [15]. Una simile conclusione, lungi dall’essere priva di senso, si apprezza proprio guardando alle concrete modalità di esecuzione del lavoro. Il rider di Foodora, secondo la ricostruzione operata dalla Corte nella sentenza in commento, era tenuto ad adeguarsi ad alcuni adempimenti necessari: la partenza da un hub prestabilito, il prelievo presso ristoranti indicati, la consegna presso clienti specifici, i tempi contingentati di consegna, presidiati da una penale. Egli, però, era libero di scegliere quando lavorare, selezionando il turno gradito e, una volta prescelto, poteva rinunciarvi in qualsiasi momento e senza conseguenze apprezzabili. Questi elementi descrivono un profondo e rilevante condizionamento esecutivo del committente sulla prestazione lavorativa resa dal collaboratore, ma tale condizionamento non è sufficiente per applicare la subordinazione: la matrice tipica dell’art. 2094 c.c., quella che, secondo la giurisprudenza tradizionale [16], fa scattare la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato è la presenza non tanto del potere di influenza sull’esecuzione della prestazione di lavoro – elemento che certamente è presente anche, ma non solo, nella subordinazione – quanto del potere direttivo (con i necessari corollari costituiti dal potere di controllo e da quello disciplinare), cioè di un potere che si estende su tutta la dimensione giuridica della prestazione, non solo su quella esecutiva esterna [17]. Non può escludersi, come correttamente afferma la Corte, che [continua ..]


4. Lo statuto protettivo del lavoro etero-organizzato: per una selettività 'ragionata'

Ma se la ricostruzione della Cassazione attribuisce centralità alla prospettiva della tutela dei riders, le indicazioni concrete della Corte sul punto appaiono scarne e in parte contraddittorie. I giudici, infatti, da un lato affermano che l’art. 2 «non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici»; dall’altra, riconoscono che «non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094». Delle due l’una: o la subordinazione si applica integralmente, ed allora è coerente affermare che il giudice non può delinearne i confini di applicabilità ex post [23]; o l’applica­zione delle tutele in questione è concretamente selettiva, ed allora è indubbiamente il giudice, con i poteri di cognizione attribuitigli dall’ordinamento, a dover valutare, date le peculiarità del rapporto specificamente dedotto in giudizio, quali istituti sono compatibili [24]. La sensazione è che la Cassazione propenda per questa seconda soluzione, che in effetti appare la più ragionevole. Si pensi al caso concreto dei riders di Foodora. Nei primi due gradi di giudizio avevano invocato anche la tutela prescritta per il presunto licenziamento illegittimo da parte dell’azienda: ebbene, come correttamente statuito già dalla Corte d’Appello, la tutela del licenziamento era da escludersi perché nel caso di specie i contratti dei riders si erano estinti per naturale scadenza, senza alcun atto che potesse essere assimilato al recesso, autorizzando l’applicazio­ne del relativo impianto sanzionatorio. La selettività delle tutele per il lavoro etero-organizzato, dunque, non pare solo auspicabile, bensì necessaria, in ragione della mutevole conformazione dei rapporti di collaborazione.


5. Oltre i riders: il paradigma delle 'minimal protections' per salvare (e migliorare) il lavoro digitale

Le difficoltà riscontrate nella descrizione di un preciso sistema protettivo per il lavoro etero-organizzato stimola la riflessione sul modello di tutela prescelto dal­l’ordinamento per le nuove forme di lavoro. L’art. 2, infatti, è chiaramente costruito su di un paradigma di tipo rimediale, ad effetto postergato rispetto all’esecuzione della prestazione. In realtà, il legislatore, con il decreto legge n. 101/2019, ha dato segnali di cambiamento nell’approccio alla tutela del nuovo lavoro [25]. È stato infatti inserito nel corpo del d.lgs. n. 81/2015 il Capo V-bis che introduce apposite tutele per il lavoro tramite piattaforme digitali. Le regole in questione – che chiaramente non sono destinate al lavoro etero-organizzato, per il quale varranno le tutele della subordinazione – sono organizzate secondo un sistema molto diverso da quanto si è visto finora, poiché sono informate al metodo delle “minimal protections”, ossia delle tutele minime per garantire dignità al prestatore di lavoro. Si tratta di un approccio condivisibile, che si inquadra in una strategia di superamento della dicotomia tra subordinazione ed autonomia e che guarda alle virtuose esperienze di altri paesi per una ri-modulazione delle categorie fondamentali del diritto del lavoro [26]. Il problema, però, è che le norme introdotte soffrono una formulazione non sempre chiara ed uno scarso coordinamento sia con le regole contenute nell’art. 2, che con alcuni princìpi di provenienza euro-unitaria [27]. Innanzitutto, il nuovo art. 47 bis del d.lgs. n. 81/2015 definisce formalmente le piattaforme digitali come «i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». Attenendosi alle parole usate dal legislatore, non si può non rilevare come collaborazioni autonome organizzate in maniera da fissare unilateralmente compenso e modalità di esecuzione della prestazione potrebbero finire con l’essere inquadrate nell’art. 2, con applicazione delle tutele della subordinazione e non di quelle previste al Capo V-bis [28]. È vero che la norma non cita la “continuità” [continua ..]


NOTE
Numero straordinario - 2020