Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente? (di Paola Bellocchi )


L’A. esamina la sentenza con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sull’inquadramento e sul significato dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni organizzate dal committente, giungendo alla conclusione che si tratta di una norma sulle fonti di disciplina, che affida agli accordi collettivi di settore la regolazione delle nuove forme di lavoro al confine tra subordinazione e autonomia.

Who governs employers-organised work?

The Author analyses the sentence of the Court of Cassation about the first case of application of Art. 2, Legislative Decree n. 81/2015 on employers-organised work, reaching the conclusion that it is a rule on the sources of discipline, which delegates to collective sector agree­ments the regulation of new forms of work on the border between subordination and autonomy.

    
SOMMARIO:

1. Un contenzioso giudiziario inesistente e un radicale contrasto di dottrina - 2. Due vie di accesso al diritto del lavoro subordinato - 3. La razionalizzazione dei dati normativi - 4. Dal lavoro a progetto alle collaborazioni organizzate dal com­mittente - 5. Il confronto tra il 'vecchio' e il 'nuovo' art. 2, comma 1 - 6. Una norma sulle fonti di disciplina: la parola all'autonomia col­lettiva - NOTE


1. Un contenzioso giudiziario inesistente e un radicale contrasto di dottrina

Chi paragoni la casistica giurisprudenziale sulle collaborazioni coordinate e continuative, nel transito normativo dalle collaborazioni a progetto alle collaborazioni organizzate dal committente realizzato nel 2015 (grazie al combinato disposto degli artt. 2 e 52, d.lgs. n. 81/2015), non può non constatare il grande divario quantitativo tra l’una e l’altra. Mentre la giurisprudenza sul lavoro a progetto è stata sin da subito vastissima, quella sulle collaborazioni di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 ha coinciso in pratica, in quattro anni di vigenza della nuova norma, con la vicenda giudiziaria dei riders di Foodora, decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663/2020. Si tratta di situazioni di non eccezionale rilievo pratico, che rappresentano «una figura minore nella galassia delle fattispecie aventi ad oggetto una attività lavorativa» [1], ma di grande impatto mediatico, tanto da aver provocato sia la modifica del­l’art. 2, comma 1, sia una disciplina ad hoc (decreto legge n. 101/2019 conv. in legge n. 128/2019, che ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 81/2015 il Capo V-bis sulla “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”, riferibile ai riders che si occupano della consegna di beni per conto altrui). La sentenza della S.C. interviene a cavallo tra il vecchio e il nuovo testo della norma. Assente nelle aule giudiziarie, l’art. 2, comma 1, è stato e continua ad essere un terreno di confronto e di scontro a livello dottrinale, in un intenso impegno di razionalizzazione del nuovo disposto normativo (ricapitolato, a grandi linee, dalla S.C., al par. 11 come subordinazione ammodernata, tertium genus, parasubordinazione ampia, prospettiva rimediale), nel quale si sono misurate concezioni diverse del diritto del lavoro, dei suoi confini e dei suoi valori di fondo.


2. Due vie di accesso al diritto del lavoro subordinato

L’assenza di contenzioso sull’art. 2, comma 1, già di per sé sospetta data la delicatezza della problematiche sottese ai confini tra subordinazione e autonomia, si arricchisce di altri motivi di riflessione con la considerazione dei passaggi della concreta vicenda giudiziaria decisa dalla Cassazione. Come è noto, la questione è stata introdotta in giudizio chiedendo in prima battuta l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ossia si è presentata come una ordinaria controversia di qualificazione di contratti di co.co.co. Si tratta notoriamente della strada ordinaria di accesso al diritto del lavoro. L’uso fraudolento del lavoro coordinato e continuativo, per mascherare il lavoro subordinato, può es­sere contrastato con l’esatta qualificazione del rapporto. Nel 2018 il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande: ha stabilito, a torto o a ragione, che i riders non fossero lavoratori subordinati nel senso dell’art. 2094 c.c. e non avessere diritto alle invocate tutele (differenze retributive, tutela contro il licenziamento e tutela risarcitoria per violazione dell’obbligo di sicurezza) [2]. Il riferimento all’art. 2 si è avuto solo in grado di appello, in accoglimento della domanda subordinata dei ricorrenti, con la sentenza che ha riconosciuto applicabile ai riders l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 per cui, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai «rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La Cassazione eredita dalla Corte di Appello una impostazione teorica nettissima. L’aver negato l’accesso alle tutele del lavoro subordinato in base al criterio codicistico dell’art. 2094 c.c. (in cui non rientrerebbe la prestazione dei riders, per difetto dell’obbligo di eseguire la prestazione), non preclude l’accesso alle medesime tutele in base al criterio della norma speciale, e quindi l’indagine in base a quest’ultimo [3]. Pur con mezzi diversi, l’una e l’altra strada conducono a risultati sostanzialmente coincidenti. Siamo di fronte ad una tecnica [continua ..]


3. La razionalizzazione dei dati normativi

Ai due sistemi normativi, della subordinazione e della eteroorganizzazione, sono assegnate zone di applicazione concettualmente distinte, con il contenporaneo, ma indipendente, vigore di entrambe le fattispecie di accesso al diritto del lavoro. Esplicitandosi ulteriormente, per tale aspetto, il significato di questa scelta normativa di fondo, la sentenza prende le distanze dalla lettura secondo cui l’applica­zione dell’art. 2, comma 1, richiede al giudice l’accertamento della reale natura del rapporto di lavoro, come subordinato oppure come autonomo (par. 25). Questo punto di vista corrisponde a taluni degli orientamenti dottrinali emersi circa il rapporto tra lavoro subordinato e lavoro eteroorganizzato. Si è sostenuto che l’art. 2, comma 1, avrebbe sostanzialmente ripreso, e legificato, i criteri giurisprudenziali di accertamento della subordinazione, alla quale le collaborazioni organizzate dal com­mittente potrebbero e dovrebbero essere ricondotte già in applicazione dell’art. 2094 c.c. e quindi senza bisogno di ricorrere alla previsione dell’art. 2, comma 1: traendosi peraltro, da tale interazione con la nuova norma, conseguenze opposte sulla lettura dell’art. 2094 c.c. segnatamente sul punto se debba registrarsi un ampliamento [4] oppure, come altra dottrina ha sostenuto, una restrizione di essa [5]. La verifica sistematica dell’utilizzazione che gli indici giurisprudenziali di subordinazione, e la loro elaborazione, hanno trovato o potrebbero trovare nell’interpretazio­ne del requisito dell’eteroorganizzazione ha condotto in un vicolo cieco. Attribuendo a tale species i caratteri del genus dell’art. 2094 c.c., verrebbe meno l’utilità del complessivo intervento del legislatore, privo di qualsiasi novità sul piano delle tecniche di tutela e da inserire in tendenze già presenti nell’ordinamento. Anche ammesso si sia trattato di scelta mirante a rendere più facili i processi di qualificazione, una impostazione di questo tipo finirebbe per accentuare la pressione giudiziaria sull’art. 2094 c.c., con un esito pratico poco desiderabile. Diversamente da quanto accade in una controversia di qualificazione, l’applica­zione dell’art. 2, comma 1, non comporta infatti la costituzione ope iudicis di un [continua ..]


4. Dal lavoro a progetto alle collaborazioni organizzate dal com­mittente

È al lavoro a progetto che l’art. 2 più o meno esplicitamente si ispira, come punto di partenza per articolare nuove e più avanzate tecniche di tutela. Ne eredita tra l’altro (ampliandola) l’espressa esclusione delle figure soggettive di collaboratori per le quali non si ritiene sussistere né il rischio di comportamenti irregolari o elusivi né il bisogno di specifiche tutele eteronome, che erano in precedenza annoverabili tra i residui casi di co.co.co. “puri”, cioè non configurabili nella modalità a progetto (art. 2, comma 2, lett. b)-d-ter)). L’art. 2, comma 1, è in effetti species, ma – come ha notato altra parte della dottrina – del genus rappresentato dalle co.co.co. di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. e a monte dell’art. 2222 c.c. [7]. Non serve a distinguere tra l’area della subordinazione e l’area dell’autonomia, serve a distinguere dentro l’autonomia: la sua funzione non è quella di dare un contenuto più moderno all’art. 2094 c.c., in nessuna delle varianti proposte in dottrina, ma è quella di distinguere, nell’ambito delle collaborazioni non subordinate di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., quelle meno “autonome” come fattispecie di particolari e qualificate normative, a tutela della parte ritenuta più debole. All’interno della categoria giuslavoristica delle co.co.co., fatta rivivere nella sua interezza con la cancellazione del vincolo normativo del progetto (art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2015), si è enucleata la specie delle collaborazioni organizzate dal committente. Poiché è la stessa materia del lavoro a progetto che è stata fatta oggetto di una nuova regolazione legislativa, la S.C. ha tra l’altro buon gioco nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 per eccesso di delega, essendosi il legislatore delegato mosso nel perimetro del riordino delle tipologie esistenti senza creare alcuna nuova fattispecie (parr. 58-59). Così come l’art. 409, n. 3, c.p.c. individua la fattispecie di applicazione delle sole tutele processuali, l’art. 2, comma 1, individua – con tecnica più o meno simile, centrata sui caratteri di una categoria aperta di rapporti – la fattispecie di applicazione [continua ..]


5. Il confronto tra il 'vecchio' e il 'nuovo' art. 2, comma 1

In questo quadro si inseriscono le novità introdotte dalla legge n. 128/2019, influenzate dall’intenso dibattito sviluppatosi in dottrina dopo la prima sconfitta giudiziaria dei riders e dall’orientamento, caldeggiato da più parti, che comunque sarebbero sempre lavoratori subordinati. I ritocchi subiti dall’art. 2, comma 1, trovano la propria ragion d’essere nella necessità pratica di chiudere ogni via di fuga dei ciclofattorini dal suo campo di applicazione [9] e la stessa S.C. ne trae «l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione» (par. 27). Tale espansione dinamica non sembra peraltro avere inciso, in termini generali, sul collegamento concettuale del lavoro eteroorganizzato col lavoro autonomo coordinato. La precisazione della prevalenza, anziché della esclusività, della collaborazione, ne rimarca ancora di più l’aggancio all’art. 409, n. 3, c.p.c. La stessa soppressione dell’inciso «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» non pare particolarmente rilevante. Se è il committente a organizzare le modalità di esecuzione prestazione, la specificazione dell’intervento sui tempi e il luogo di lavoro sembra avere – come precisa anche la S.C. (par. 35) – un mero valore esemplificativo [10]. Quanto al nuovo periodo del comma 1, che estende il campo di applicazione dell’art. 2 «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali», lo si deve valutare in coerenza col motivo ispiratore dell’intervento normativo, che è la querelle sul lavoro tramite piattaforme digitali, nella cui dinamica esecutiva l’incidenza unilaterale sulla prestazione è un modo di essere normale, sufficiente a constatare – come ha fatto la Cassazione (par. 33) – l’eteroorganizzazione. Piuttosto il vero problema, che non può essere affrontato in questa sede, è quello dei presupposti (anche definitori) della disciplina speciale dei riders “autonomi”, che rientrano nel nuovo Capo V-bis, aggiunto al d.lgs. n. 81/2015, e del suo coordinamento con la disciplina dei riders “eteroorganizzati” che restano nell’orbita del disposto generale dell’art. 2, [continua ..]


6. Una norma sulle fonti di disciplina: la parola all'autonomia col­lettiva

Nel complesso la Cassazione ha offerto una lettura equilibrata dell’art. 2, comma 1, condotta e ricercata a prescindere dalla qualificazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. È stata invece oltremodo sbrigativa (per non dire sfuggente) sul problema della disciplina. Al di là della ricostruzione dell’art. 2, comma 1, come norma di disciplina e non norma di fattispecie (par. 59) – ma come si è detto una fattispecie è necessaria e comunque c’è – si ammette che l’estensione in blocco delle tutele del lavoro subordinato può porre problemi di compatibilità, nella misura in cui conduce all’applica­zione di una disciplina omogenea per tutta una serie aperta di rapporti notevolmente diversi tra loro (non limitata soltanto alla figura dei riders), che richiederebbero un trattamento più articolato e flessibile. «Non possono escludersi situazioni in cui l’ap­plicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nel­l’ambito dell’art. 2094 c.c., ma si tratta di questione non rilevante nel caso sottoposto all’esame di questa Corte» (par. 41). Né l’interprete può fare illegittima opera di selezione delle tutele, come quella che la Cassazione rimprovera alla Corte di Appello torinese per non avere applicato le norme sul licenziamento (parr. 38-40). La lettura della sentenza lascia un senso di incompletezza, non consentendo di cogliere la presenza del disegno regolativo d’insieme dell’art. 2, che deve essere valutato in tutte le sue indicazioni sistematiche: non solo il comma 1, ma anche il com­ma 2, e segnatamente la lett. a), previsione per la verità piuttosto trascurata nelle pri­me analisi dottrinali e riduttivamente relegata al rango di deroga o eccezione [13]. L’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato non vale nel caso (che è in realtà il più frequente) in cui vi siano i contratti collettivi autorizzati dal comma 2, lett. a), dell’art. 2, non estendendosi «alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rap­presentative sul piano nazionale prevedono discipline [continua ..]


NOTE
Numero straordinario - 2020