Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Il ‘danno differenziale´ nell'evoluzione del rapporto tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria: interventi del legislatore, interpretazioni della giurisprudenza ed esigenza di una soluzione di sistema (di Edoardo Gambacciani, Direttore Centrale Ricerca INAIL. Luigi La Peccerella, Direttore Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali.)


Gli Autori ripercorrono l’evoluzione del rapporto tra la tutela risarcitoria e la tutela indennitaria in caso di danno alla persona partendo dalla modifica normativa inserita nella legge di Bilancio per il 2019 e successivamente abrogata. Viene ricostruita la giurisprudenza costituzionale e di legittimità relativa ai principi di integralità del risarcimento del danno alla persona e di intangibilità delle poste di danno risarcibile, rispetto all’operare dell’azione di rivalsa dell’INAIL. Vengono inoltre presi in considerazione i criteri per il ristoro del danno alla persona propri dei due distinti sistemi di tutela e le problematiche connesse alla loro interazione. Vengono in particolare analizzate le più recenti decisioni della Corte di Cassazione riferite al principio della compensatio lucri cum damno ed al principio di non locupletazione in relazione a fattispecie in cui trovano applicazione le due forme di tutela. Sulla base di una lettura integrata e sistematica dei principi illustrati viene infine proposta una soluzione interpretativa con riferimento all’area di operatività del danno complementare, avuto riguardo sia alla pretesa risarcitoria del danneggiato che all’azione di rivalsa dell’INAIL, nonché con riferimento al metodo di calcolo del danno differenziale quantitativo.

Differential damage in the development of the relationship between compensation and indemnity protection: interventions of the legislator, interpretations of the jurisprudence and the need for a system solution

The Authors recall the evolution of the relationship between protection through compensation and indemnity protection in case of injuries to the person, starting from the legislative amendment inserted in the 2019 Budget Law and later repealed. It is reconstructed the con­stitutional and legitimacy jurisprudence concerning the principles of the integrality of injury compensation to the person and of the inviolability of items of losses, compared to the implementation of the right of redress from INAIL. The criteria for restoring damage to the person belonging to the two separate protection systems and the problems associated with their interaction are also taken into account. Particularly, the authors analyse the most recent decisions of the Italian Court of Cassation referring to the principle of compensatio lucri cum damno and the principle of unjust enrichment, when the two forms of protection are applied. On the basis of an integrated and systematic reading of the above principles, an interpretative solution is finally proposed to define the operability of the additional damage, consider­ing both the claim for compensation of the injured person and INAIL’s right of redress, as well as in reference to the method of calculating quantitative differential damage.

Keywords: Insurance against accidents at work – complementary damage – civil compensation – personal injury – biological damage – right of redress – principle of unjust enrichment – principle of compensatio lucri cum damno.

SOMMARIO:

1. Premessa. I due interventi del legislatore - 2. Prime considerazioni della Corte di Cassazione sul merito della riforma inserita nella legge di Bilancio per il 2019 (sentenze 27 marzo 2019, n. 8580 e 21 maggio 2019, n. 13645) - 3. Perché è intervenuto il legislatore? - 4. La rilettura del principio della compensatio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2018 - 5. L’evoluzione del rapporto di interazione tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria in tema di danno alla persona - 6. Il concreto operare del sistema combinato di tutele e la violazione del principio di non locupletazione - 7. L’esigenza di una soluzione di sistema. Una proposta di sintesi - NOTE


1. Premessa. I due interventi del legislatore

Il legislatore è di recente intervenuto a proposito del rapporto di interazione tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria in tema di danno alla persona, con particolare riferimento al c.d. “danno differenziale”, con due misure di segno opposto. Il primo intervento è stato inserito nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, ossia nella legge di Bilancio per l’anno 2019. In questa con una serie di disposizioni volte a modificare gli artt. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e l’art. 142, d.lgs. 7 set­tembre 2005, n. 206, il legislatore aveva definito un criterio legale in tema di “danno differenziale”, con l’obiettivo di fissare una regola certa nell’ambito del complesso sistema di tutele apprestato dall’ordinamento giuridico [1]. Con il secondo intervento, inserito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “decreto Crescita”, inopinatamente, il legislatore è tornato indietro rispetto alla fissazione di quella regola [2], con conseguente frustrazione di quel bisogno di certezza che resta oggi in attesa di una risposta in termini conclusivi [3]. Entrambi gli interventi sono stati collocati dal legislatore a corollario di altrettante disposizioni di riforma in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, più in particolare in materia di revisione delle tariffe INAIL, quasi a configurare in astratto uno specifico ed unitario “pacchetto ad hoc”. Tuttavia, va chiarito subito al riguardo che, se una connessione si vuole individuare tra le diverse disposizioni, l’unica che appare rintracciabile è quella di un mero collegamento per materia (al pari di altre misure pure dettate dal medesimo comma della legge richiamata [4]), non rinvenendosi invece alcuna connessione sistemica in relazione alla provvista per la copertura finanziaria degli interventi stessi (prevista infatti da distinte e separate disposizioni [5]).


2. Prime considerazioni della Corte di Cassazione sul merito della riforma inserita nella legge di Bilancio per il 2019 (sentenze 27 marzo 2019, n. 8580 e 21 maggio 2019, n. 13645)

Rispetto al primo intervento del legislatore sopra richiamato la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di formulare incidentalmente alcune considerazioni critiche, stante la ritenuta non applicabilità dello stesso alle fattispecie concrete. Con una prima sentenza [6] la Suprema Corte ha affrontato la questione di diritto transitorio relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di rapporti tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria INAIL dalla legge di Bilancio per l’anno 2019 ed ha dettato il principio secondo cui “le modifiche dell’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall’art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018, non possono tro­vare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell’1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria”, affermando la natura innovativa (e non interpretativa) delle nuove norme ed escludendone conseguentemente l’applicabilità al caso concreto, avente ad oggetto una malattia professionale denunciata prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Nelle argomentazioni svolte per dirimere la questione di diritto intertemporale la Corte ha formulato anche prime considerazioni sul merito della riforma, affermando che “La legge n. 145 del 2018 ha inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell’art. 10, comma 6, ‘ascende a somma maggiore dell’inden­nità liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto’; correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l’Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile. Sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l’adozione di un criterio di scomputo ‘per sommatoria’ o ‘integrale’, anziché ‘per poste’, con conseguente diritto di regresso del­l’Istituto per ‘le somme a qualsiasi titolo pagate’ ”. Aggiungendo, inoltre, che “La legge n. 145 del 2018 ha … reso indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci di risarcimento del danno civilistico e dell’indennità Inail tra cui operare la detrazione ai fini [continua ..]


3. Perché è intervenuto il legislatore?

Le considerazioni svolte nella parte motiva delle due sentenze in precedenza richiamate a proposito degli effetti delle novità dapprima introdotte dal legislatore, con particolare riferimento al calcolo del danno differenziale spettante al lavoratore e della rivalsa in favore dell’INAIL, meritano alcune riflessioni. A tale scopo appare utile interrogarsi su quale possa essere stata la ratio che ha mosso il legislatore, contestualizzando l’intervento inserito nella legge di Bilancio per il 2019 e dandone una lettura coerente rispetto ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di interazioni tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria [8]; principi che – si chiarisce sin da subito – non possono che costituire l’antecedente logico-giuridico necessario dell’interpretazione della legge ordinaria e, perciò solo, pon­gono il limite invalicabile del rispetto della regola, affermata in termini generali, della intangibilità delle poste di danno risarcibile che non siano oggetto della tutela indennitaria [9]. Ebbene, in tale prospettiva, da una parte si pone la recente rilettura del principio della compensatio lucri cum damno (per brevità compensatio) [10], dall’altra l’esigenza di definire in coerenza con tale principio, ma anche nel rispetto dei principi consolidati in materia di rapporto tra risarcimento e indennizzo in tema di danno alla persona, l’operare in concreto del sistema combinato di tutele, per evitare che le differenti rego­le ed i diversi criteri che presiedono al riconoscimento e alla quantificazione dell’in­dennizzo sociale e, rispettivamente, del risarcimento del danno determinino la paradossale conseguenza di trasformare l’evento dannoso in una fonte di ingiustificato arricchimento in favore del lavoratore, facendogli conseguire un ristoro superiore all’am­montare dell’interesse leso, attraverso una irragionevole ed illegittima espansione della figura del danno differenziale, in violazione del principio di non locupletazione.


4. La rilettura del principio della compensatio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2018

Con riferimento al primo tema sul quale merita soffermarsi, occorre considerare, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [11], che “L’esistenza dell’istituto della compensatio, intesa come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa in giurisprudenza …, trovando il proprio fondamento nell’idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso. … il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella del­l’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. … In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato”. Occorre in altri termini evitare il rischio di duplicazioni risarcitorie, strutturalmente incompatibili con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile. Ciò posto, bisogna tuttavia stabilire, sempre secondo quanto statuito dalle Se­zioni Unite sopra richiamate [12], “… se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alle poste negative si debbano con­siderare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato”. Ed infatti, “Controversi sono piuttosto la portata e l’ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione”, soprattutto là dove vi siano titoli diversi e più soggetti obbligati sulla base di fonti differenti. È il caso appunto del “sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall’Inail e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità”. Nel caso invece in cui vi sia coincidenza del soggetto tenuto al risarcimento ed all’indennizzo la compensatio opera e “vale la regola del diffalco” al fine di assicurare il pieno reintegro del patrimonio del danneggiato, senza duplicazioni. Su questa conclusione, in caso di danno da emotrasfusioni e di coesistenza tra indennizzo e risarcimento – ricordano le Sezioni Unite del 2018, [continua ..]


5. L’evoluzione del rapporto di interazione tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria in tema di danno alla persona

Con riferimento alla seconda questione da approfondire, appare utile una sintetica ricostruzione dell’interazione tra la tutela risarcitoria e quella indennitaria, in tema di danno alla persona, rispetto all’evoluzione giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, e normativa fino alle ultime modifiche inserite nella legge di Bilancio per il 2019 e successivamente abrogate. In origine, poiché la disposizione speciale prevedeva che “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto” e che “quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate” [16], in assenza di differenti elementi di certezza offerti dalla norma, l’ammontare complessivo del danno civile risarcibile veniva raffrontato con il complessivo delle indennità erogate dall’INAIL ed il lavoratore poteva vantare soltanto un danno differenziale (quantitativo) nella misura in cui il primo (il danno civile) fosse superiore alle seconde (le indennità pagate). Parimenti l’INAIL poteva rivalersi per l’intero costo delle prestazioni erogate fino a concorrenza dell’ammontare complessivo del danno civile risarcibile [17]. Successivamente il consolidamento della categoria del danno biologico, come titolo di danno alla persona autonomamente risarcibile [18], ha determinato la necessità della ricerca di un diverso equilibrio nel raccordo tra tutela previdenziale e tutela risarcitoria. La Consulta ha quindi superato il principio secondo cui il danno risarcibile, anche se comprende diverse componenti, costituisce un complesso unitario e sostanzialmente indifferenziato ed ha affermato invece il principio secondo cui le componenti di danno estranee alla copertura assicurativa ed alla sua funzione indennitaria, esulano dall’ambito di operatività della normativa speciale infortunistica [19]. Pertanto, nei rapporti tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria del danno alla persona, accanto al danno differenziale (quantitativo), si viene a configurare il danno com­plementare (o differenziale qualitativo), riferito a tutti i titoli di danno che non sono oggetto di tutela previdenziale, che è di esclusiva spettanza del [continua ..]


6. Il concreto operare del sistema combinato di tutele e la violazione del principio di non locupletazione

Ciò posto, fermi restando dunque i principi di integralità del risarcimento del danno alla persona e di intangibilità delle poste di danno risarcibile che non sono oggetto della tutela indennitaria (ossia di intangibilità del c.d. danno complementare), il problema si pone in concreto in ordine all’individuazione sia delle singole poste di danno (complementare o differenziale), sia del criterio di computo per la sottrazione dal risarcimento delle indennità liquidate, se per sommatoria o per singole poste. Il legislatore del 2018 non ha fornito indicazioni sulla prima questione, quantomeno in termini di individuazione specifica delle singole poste di danno, ma è intervenuto sulla seconda, affermando la regola per cui, esclusi i pregiudizi che non sono oggetto di indennizzo e che costituiscono altrettante poste di danno complementare, azionabili da parte del danneggiato secondo le ordinarie regole della responsabilità civile, per il calcolo del danno differenziale (quantitativo) si deve fare riferimento al criterio della sottrazione del complessivo ammontare delle indennità liquidate dal­l’INAIL dalla sommatoria delle poste di danno oggetto di indennizzo. Più in particolare, il legislatore con il suo primo intervento aveva inteso chiarire che le prestazioni liquidate, a norma di legge, vanno sommate senza distinguere tra quelle che indennizzano il danno biologico e quelle che indennizzano le conseguenze patrimoniali per essere portate in detrazione dal complessivo ammontare del risarcimento dovuto per le corrispondenti poste di danno. Nello stesso senso dovevano essere intese le modifiche conseguenzialmente e coerentemente apportate all’art. 11. È proprio il rispetto del principio di non locupletazione che, nelle ipotesi di concorso di indennizzo INAIL e risarcimento del danno alla persona, comporta l’appli­cabilità del principio della compensatio secondo le modalità ed i limiti sopra richia­mati, con conseguente calcolo in diminuzione dell’importo delle prestazioni INAIL rispetto all’entità del risarcimento, in quanto assolvono entrambi alla medesima fun­zione di ristoro della perdita subita. Una diversa lettura delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2019 che ne avesse voluto asseverare la portata espansiva dell’azione di rivalsa dell’INAIL, si sarebbe posta in insanabile contrasto [continua ..]


7. L’esigenza di una soluzione di sistema. Una proposta di sintesi

In realtà, a ben vedere il legislatore aveva fornito una chiara indicazione interpretativa in merito al criterio da applicare ai fini dell’individuazione del danno com­plementare, se riferito alle voci di danno ovvero ai singoli pregiudizi. Era stato, infatti, inequivocabilmente chiarito che acquisivano decisiva rilevanza i distinti pregiudizi, ossia la fenomenologia della lesione non patrimoniale, con ciò affermando, a contrario, che il danno complementare andava individuato in relazione ai pregiudizi e non alle voci di danno. Il legislatore, peraltro, si era limitato ad affermare il principio, lasciando alla giurisprudenza e alla dottrina il compito di individuare in concreto quali fossero nell’am­bito del danno non patrimoniale i pregiudizi che avessero autonoma rilevanza giuridica in ragione della fattuale e concreta differenza tra gli stessi. In tale opera, finalizzata alla individuazione dei suddetti pregiudizi non potevano non costituire un punto di riferimento vincolante in relazione all’ampio orizzonte interpretativo che si prospettava sia, da un lato, il rispetto del principio di intangibilità del danno complementare avuto riguardo al criterio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, intesa come indistinguibilità dei pregiudizi che nello stesso confluiscono [28], sia, dall’altro lato, i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in tema di compensatio e di rispetto del principio di non locupletazione in relazione all’estrema parcellizzazione delle singole voci di danno, con l’attribuzione di valore distintivo ad accidentali caratteristiche prive di effettiva valenza strutturale. L’abrogazione del criterio ermeneutico dettato dal legislatore ha (teoricamente) ri­aperto i dubbi e le incertezze per l’interprete sia in ordine all’individuazione del dan­no complementare risarcibile, sia con riferimento al criterio di computo per la sottra­zione dal risarcimento delle indennità liquidate. Tali dubbi e incertezze possono invero trovare soluzione attraverso una lettura integrata e sistematica dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che sono stati richiamati nei paragrafi precedenti. Ed infatti, in ordine alla configurabilità di un danno non patrimoniale complementare, anche considerato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2020